Sentenza 22 gennaio 2013
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la cessione di un ramo di azienda senza corrispettivo o con corrispettivo inferiore al valore reale; né assume rilievo, al riguardo, il dettato dell'art. 2560 cod. civ. in ordine alla responsabilità dell'acquirente dell'azienda.
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1. La massima La vendita, in prossimità del dissesto, di beni sociali a soggetti contigui o cointeressati senza tracciabilità del corrispettivo e con successiva rapida rivendita integra bancarotta fraudolenta per distrazione; risponde per concorso l'extraneus acquirente se, per le circostanze del caso (contiguità, tempistica, modalità dell'operazione), è consapevole del depauperamento della massa; l'occultamento/mancata consegna delle scritture integra bancarotta documentale per dolo anche solo eventuale. Fonte: Trib. Nola, sent. 20 dicembre 2023 (dep. 17 gennaio 2024). 2. La sentenza integrale Svolgimento del processo Con decreto emesso dal G.U.P., in sede in data 22.6.2021 gli imputati …
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Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. Bene giuridico protetto Soggetto attivo Elemento soggettivo Elemento oggettivo Oggetto materiale della condotta Consumazione Prescrizione Tentativo Procedibilità Concorso Cessione del ramo d'azienda Percezione di compensi da parte dell'amministratore di una società fallita Giurisprudenza Considerazioni conclusive Bancarotta fraudolenta: l'art. 216 L.F. [Torna su] La garanzia dei creditori può subire un pregiudizio per effetto di svariati atti gestori compiuti dal soggetto attivo del reato di bancarotta: tra questi si annoverano la cessione o l'affitto di ramo d'azienda e la riscossione da parte dell'amministratore di propri crediti per l'opera …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/2013, n. 17965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17965 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/01/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo Antonio - rel. Consigliere - N. 188
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 31807/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 9 dicembre 2011;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava, nei confronti di CO LL, la sentenza del 19/10/2005 con la quale il Tribunale di Locri aveva dichiarato l'imputato, assieme ad altri, colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nella qualità di componente del c.d.a. della ICIS SUD di NI LL e figli s.r.l., esercente attività di commercio di materiali edili e noleggio di automezzi e macchine da cantiere (per avere distratto determinati beni ovvero il ricavato della loro vendita, ed in particolare alienando allo stesso LL NI per il prezzo stimato di L. 1.330.000.000, mai versato, il principale ramo d'azienda ed i relativi beni strumentali, successivamente conferito dallo stesso acquirente nel patrimonio della neocostituita Cementi Meridionali srl ad integrale sottoscrizione ed acquisto di quote sociali per un importo complessivo di L. 4.495.000.000, così da creare passività accertate per oltre L.
9.000.000.000 a fronte di attività residue per L. 4.073.395.878, come specificato in rubrica); e, per l'effetto, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante, l'aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni due di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
2. Avverso la pronuncia anzidetta, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla L. Fall., art. 216, e art. 2560 c.c., comma 2, per erronea applicazione della fattispecie contestata e della richiamata normativa civilistica nonché erronea valutazione della prova. Osserva, al riguardo, che la cessione di un ramo d'azienda, neppure principale, non era atto tale da arrecare pregiudizio ai creditori, in forza della richiamata normativa civilistica, secondo cui, in caso di cessione d'azienda, l'acquirente risponde dei debiti pregressi risultanti dalle scritture contabili. L'esclusione della responsabilità dell'acquirente, risultante dall'atto di cessione, era da ritenere inefficace in quanto contrastante con una perentoria disposizione di legge. Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione alla L. Fall., art. 216, ed agli artt. 2487 e 2381 c.c., ed all'art. 192 c.p.p., per erronea applicazione della fattispecie penale e della richiamata normativa civilistica. Deduce, al riguardo, che il giudice di appello aveva fatto indebita confusione di ruolo tra socio e amministratore, finendo, in esito a modifica del capo d'imputazione, con il fondare la responsabilità del LL solo sulla circostanza di avere espresso il voto all'assemblea del 18 aprile 1997, riservandogli così un trattamento diverso rispetto al fratello ME, assolto sul rilievo che l'omesso controllo, in qualità di componente del cda, sull'operato del padre non comportasse responsabilità penale. Non era stato, inoltre, considerato che l'atto di disposizione era stato compiuto solo dal padre NI LL in modo del tutto legittimo, rientrando lo stesso atto dispositivo tra i poteri dell'amministratore delegato, in base alle norme statutarie. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, lett. b), in relazione all'art. 161 c.p., sul rilievo che, stante l'astratta ascrivibilità della condotta all'imputato per il voto favorevole espresso nell'assemblea dei soci del 18 aprile 2007, il dies a quo della prescrizione coincideva con quella data, donde l'intervenuta prescrizione.
2. Per quanto riguarda la prima censura, si osserva che il riferimento all'art. 2560 c.c., comma 2, in ordine alla solidale responsabilità dell'acquirente in caso di trasferimento di azienda, non sembra pertinente per due ordini di ragioni: in primo luogo, ai sensi della richiamata disposizione civilistica l'assunzione di responsabilità di parte acquirente è subordinata al rilievo che i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta risultino dai libri contabili obbligatori, il che non è emerso nel caso di specie, a parte, poi, che nell'atto di cessione in questione era espressamente previsto l'esonero di responsabilità in capo all'acquirente; in secondo luogo, al di là della diversa angolazione prospettica dell'ordinamento civile rispetto al sistema penale, nel caso di specie, la previsione civilistica non può avere alcuna ricaduta sul versante penale, posto che la natura distrattiva dell'operazione negoziale si riconnette non tanto alla cessione in sè considerata, quanto piuttosto al fatto che al trasferimento non abbia fatto riscontro il versamento del corrispettivo del bene ceduto, al di là dell'ulteriore rilievo riguardante l'enorme sottodimensionamento di valore del ramo di azienda trasferito, che, indicato nello stesso atto dispositivo in ragione di L. 1.330.000.000, era stato poi stimato in oltre 4 miliardi delle vecchie lire all'atto del relativo conferimento nella neocostituita Cementi Meridionali s.r.l., ad integrale sottoscrizione ed acquisto di tutte le quote sociali. In ordine al secondo motivo, si rileva che nessuna indebita commistione di ruoli emerge dalla formulazione del capo di imputazione, che ascrive all'imputato il concorso nell'attività distrattiva in ragione della sua qualità di componente del consiglio di amministrazione, che nell'apposita delibera assembleare aveva espresso parere favorevole all'operazione negoziale in questione. Nessun rilievo, al riguardo, può assumere l'assunto difensivo in ordine alla riconducibilità dell'operazione alla sfera degli ordinari poteri dell'amministratore delegato, che pertanto non avrebbe avuto bisogno di preventiva deliberazione autorizzatoria. Sul dato formale - a parte ogni valutazione di correttezza giuridica, stante l'evidente natura straordinaria dell'atto dispositivo in questione - prevale comunque il profilo sostanziale connesso al dato ontologico del depauperamento del patrimonio della ICIS SUD a mezzo di operazione negoziale di dismissione di un rilevante ramo di azienda, ritenuta fittizia sulla base di elementi sintomatici, motivatamente ritenuti di pregnante rilievo indiziario. Il terzo motivo è infondato sulla base del consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa Corte regolatrice in ordine al rilievo di mero elemento costitutivo del reato di bancarotta fraudolenta attribuito alla dichiarazione di fallimento, con conseguente individuazione del dies a quo del relativo termine prescrizionale nella data di deliberazione della stessa sentenza di fallimento. A far tempo dalla relativa pronuncia il periodo prescrizionale non è a tutt'oggi maturato, venendo a scadere il 21/11/2013. 3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013