Sentenza 25 marzo 2003
Massime • 1
Qualora i provvedimenti amministrativi che abbiano autorizzato l'occupazione di un immobile siano annullati dal giudice amministrativo, l'occupazione deve ritenersi "ab origine" illegittima, con conseguente nascita del diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario del bene illegittimamente occupato e contestuale perdita, da parte del medesimo proprietario, del diritto all'indennità di occupazione legittima e corrispondente sorgere del diritto dell'occupante alla ripetizione dell'indennità eventualmente già versata; tuttavia, poiché l'indennità di occupazione legittima ed il risarcimento del danno sono diritti distinti e alternativi tra loro, non può il giudice ordinario, adito per il risarcimento del danno, ritenere, in difetto di eccezione (di compensazione) della parte interessata, assorbito il lucro cessante nell'indennità di occupazione legittima già percepita dal proprietario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/03/2003, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA VA, GA IA ME, GA AC, IT IA, TA È VA TO, PP CH, PP GI, AR RO, AR VA, AR MA, AR GE, nella qualità di eredi di NC PP, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l'avvocato PAOLO MINERVINI, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI FUNZIONARIO EX LEGE 219/81, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
contro
DIPARTIMENTO INTERVENTI STRAORDINARI MEZZOGIORNO;
Consorzio per l'Edilizia Napoletana NOVOCEN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/4215 proposto da:
CONSORZIO PER L'EDILIZIA NAPOLETANA NOVOCEN, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE FEDERICI 2, presso l'avvocato IA C. ALESSANDRINI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI ALLODI, ALDO STARACE, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI FUNZIONARIO EX LEGE 219/81, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché
contro
GA VA, GA IA ME, GA AC, IT IA, TA VA TO, PP CH, PP GI AR RO, AR VA, AR MA, AR GE, DIPARTIMENTO INTERVENTI STRAORD MEZZOGIORNO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2419/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 23/11/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MINERVINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato LA PORTA, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
II Tribunale di Napoli con sentenza n. 3749, pronunziata in data 22.4.1994, condannava il Ministero per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno - Funzionario CIPE e il consorzio OV a pagare in favore di ET, SA e IR UC nonché di ET, LE e US IP i danni prodotti a seguito dell'illegittima occupazione di immobili di loro proprietà, siti in Napoli Ponticelli, disposta ai sensi della L. 219/1981. Avverso tale sentenza proponeva appello il Dipartimento (già Ministero) per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno adducendo vari motivi fra i quali:
a) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo unico responsabile dei danni subiti dai proprietari degli immobili occupati il consorzio OV, titolare di concessione ed. traslativa;
b) l'eccessivo quantificazione del danno, liquidato, sulla base di c.t.u inficiata da errori.
Con separato atto notificato in data 27 e 30.1.1995 anche il consorzio OV impugnava la sentenza del Tribunale di Napoli lamentando:
a) il proprio difetto di legittimazione passiva per essere legittimata passivamente solo la P.A.;
b) carenza di legittimazione attiva di alcuni degli attori;
c) erronea ed eccessiva quantificazione del danno.
Resistevano al gravame gli appellati che proponevano a loro volta appello incidentale chiedendo il risarcimento del danno conseguente al peggioramento delle condizioni statiche degli immobili. I due giudizi venivano riuniti.
Con sentenza in data 23.11.1999 la Corte di appello di Napoli respingeva gli appelli principali e l'appello incidentale. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propongono ricorso, fondato su due motivi, SA, MA EL e GI UC, OF SP, VA NT AL, LE e US IP nonché RO, SA SS e NG AR, quali eredi di ET IP.
Resistono con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzionario delegato C.I.P., nonché il Consorzio OV che propone anche ricorso incidentale al quale resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Funzionario delegato C.I.P.E.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in tema di definitività delle pronunzie della Giunta Speciale per le Espropriazioni per il Comune di Napoli, violazione dell'art. 24 della Costituzione, manifesta contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.
Rilevano i ricorrenti che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto definitiva, in quanto non impugnata, la sentenza n. 150/1997 della Giunta Speciale per le Espropriazioni, nella parte in cui aveva statuito, in punto di indennità di occupazione legittima, senza rilevare che era ancora pendente ricorso per cassazione proposto dalla P.A. e dal Consorzio, venendo così ad incidere in base a tale errato presupposto sulla liquidazione del danno per lucro cessante.
Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto.
Invero la Corte di cassazione ha più volte affermato che qualora il ricorrente lamenti errata decisione conseguente a omessa valutazione di un documento di causa ha l'onere di precisare di quale documenti si tratti e quando e come sia stato versato in atti ed altresì di riportare il contenuto del documento stesso nel ricorso, nel rispetto del principio di autonomia del ricorso per cassazione. Nella specie i ricorrenti non hanno precisato da quale documento risulti l'avvenuta impugnazione della decisione della Giunta per le Espropriazioni di Napoli ed altresì quando e come tale documento sia stato portato a conoscenza della Corte partenopea, omettendo inoltre di riportare il contenuto o parte del contenuto dell'impugnazione nel ricorso in esame.
Il primo motivo va. quindi dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e segg. L. n. 1290/1921 e dell'art. 24 della Costituzione. Rilevano che la decisione della Corte territoriale risulta errata anche in relazione all'omessa differenziazione fra le azioni di risarcimento del danno e di determinazione dell'indennità di occupazione legittima.
In particolare osservano che ogni occupazione temporanea e d'urgenza di beni immobili disposta in vista di una più celere esecuzione dell'opera pubblica comporta un obbligo indennitario, finalizzato a compensare per tutta la durata dell'occupazione la perdita reddituale imposta al proprietario, sicché il ricorso alla Giunta speciale per le Espropriazioni, istituita presso la Corte di appello di Napoli, trova il suo fondamento nell'omessa liquidazione in sede amministrativa dell'indennità di occupazione e non si pone in posizione di pregiudizialità logico giuridica rispetto alla domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima di beni immobili.
Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
Invero va al riguardo osservato che la domanda diretta ad ottenere la liquidazione dell'indennità di occupazione temporanea legittima e la domanda finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno da occupazione illegittima si pongono in linea di principio in posizione di alternatività, posto che finché dura l'occupazione legittima non è ipotizzabile alcuna azione di risarcimento del danno, dovendo il mancato godimento del bene occupato essere compensato solo con la percezione dell'indennità di occupazione, liquidata nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, sicché certamente la liquidazione dell'indennità di occupazione legittima non si pone in posizione di pregiudizialità logico-giuridica rispetto alla richiesta di liquidazione del danno per occupazione illegittima, che decorre dallo spirare del termine di durata previsto per l'occupazione legittima.
Qualora peraltro i provvedimenti amministrativi che abbiano autorizzato l'occupazione legittima siano dichiarati illegittimi ed annullati dal giudice amministrativo l'occupazione dei beni immobili, necessaria per l'esecuzione dell'opera pubblica, deve ritenersi ab origine illegittima con conseguente nascita del diritto al risarcimento del danno in favore del proprietario del bene illegittimamente occupato e contestuale perdita da parte dei proprietari del diritto alla percezione dell'indennità di occupazione legittima. (Cass. civ. SS.UU.
2.3.1999 n. 110). Da ciò consegue che poiché l'indennità di occupazione legittima ed il risarcimento del danno, sono concetti ontologicamente distinti e alternativi fra loro, non poteva la Corte territoriale ritenere assorbito il lucro cessante, richiesto dai ricorrenti, nell'indennità di occupazione legittima già percepita dai ricorrenti medesimi, posto che a seguito dell'indicato annullamento operato dal giudice amministrativo l'Amministrazione comunale, o chi per lei, aveva acquisito il diritto a proporre azione giudiziaria per la restituzione delle somme pagate a titolo di indennità di occupazione legittima.
La Corte di merito pertanto ha proceduto sostanzialmente alla compensazione fra il credito dei ricorrenti ed il credito astratto, perché ancora privo di titolo, dell'Amministrazione o del Consorzio, derivante dal diritto alla restituzione dell'indennità di occupazione, senza che per tale restituzione fosse stata avanzata la relativa richiesta e senza che il danno da lucro cessante, ritenuto esistente dal giudice di merito, fosse stato determinato nel suo esatto ammontare.
Il giudice di merito si sarebbe dovuto quindi limitare ad accogliere, nei limiti del provato, la domanda di risarcimento danni azionata dai ricorrenti, ed a pronunziare la conseguente condanna, lasciando che in sede esecutiva le parti provvedessero eventualmente a chiedere, se volevano, la compensazione dei rispettivi crediti e debiti, sulla base di diritti eventualmente supportati dai relativi titoli giudiziari.
Pertanto il secondo motivo va accolto, l'impugnata sentenza va cassata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli, diversa sezione, affinché provveda alla esatta determinazione dell'ammontare del lucro cessante ed alla condanna dei controricorrenti al pagamento del relativo importo. Con il ricorso incidentale il consorzio OV deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. nonché motivazione insufficiente, in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 5 c.p.c. Rileva il Consorzio che nessuna responsabilità può essergli addossata nella determinazione del danno lamentato dai ricorrenti principali se si considera che si è limitato ad eseguire quanto previsto dall'art. 8 della convenzione rep. n. 5 del 1981, intercorsa con il comune di Napoli, nella vigenza dei provvedimenti amministrativi che legittimavano l'occupazione degli immobili.
Il ricorso incidentale è infondato e va quindi disatteso. Invero va rilevato che a seguito dell'annullamento delle ordinanze di occupazione degli immobili, da parte del giudice amministrativo, l'occupazione stessa è divenuta illegittima ab origine con la conseguenza che, avendo il Consorzio occupato materialmente gli immobili, di tale illegittima condotta deve rispondere verso i proprietari, terzi rispetto alla convenzione stipulata fra il Consorzio stesso ed il Comune di Napoli.
I rapporti nascenti dalla convenzione, che, come detto, non riguardano i terzi proprietari, potranno essere regolati dalle parti contraenti in separato giudizio, in sede di rivalsa, dopo l'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei condebitori, ai sensi dell'art. 2055 commi 2 e 3 c.c. II ricorso incidentale va quindi respinto.
Al giudice di rinvio va riservata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso principale, respinge il primo motivo e il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte di appello di Napoli, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2003