Sentenza 28 settembre 2012
Massime • 1
Il reato militare di diserzione non si configura nei casi in cui l'assenza dal servizio militare trovi titolo nell'autorizzazione all'allontanamento rilasciata dall'autorità militare, ancorché carpita con dolo. (Fattispecie in cui l'imputato aveva ottenuto ripetute licenze attraverso la simulazione di un intervento chirurgico in realtà mai eseguito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2012, n. 40307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40307 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 28/09/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 789
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO F. M. S. - rel. Consigliere - N. 49731/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AU AN N. IL 28/04/1980;
avverso la sentenza n. 29/2011 CORTE MILITARE APPELLO di ROMA, del 04/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Intelisano Antonino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 gennaio 2011 il Tribunale militare di Verona condannava alla pena di anni uno e giorni quindici di reclusione militare RO EM, caporal maggiore in servizio presso il reparto comando COMFOTER di Verona ed imputato di diserzione aggravata (art. 148 e art. 47 c.p.m.p., n. 2) nonché di truffa militare pluriaggravata e continuata (art. 81 c.p., art. 234, comma 1 e 2, art. 47 c.p.m.p., n. 2). Esponeva il tribunale a sostegno della decisione che il pronto soccorso dell'ospedale veronese di Borgo Trento, a carico dell'imputato, in data 22 agosto 2008, aveva diagnosticato una punta di ernia inguinale. A partire da questa data il prevenuto non era più rientrato in reparto fino al 4 dicembre 2008, giustificando con certificazioni mediche la sua assenza, certificazioni ritenute idonee dai giudicanti soltanto fino al 3 ottobre 2008, giacché quelle seguenti risultavano rilasciate successivamente ai periodi comporto indicati ed in un caso motivata (la certificazione) con gli esiti di intervento per ernia inguinale, intervento in realtà mai eseguito (certificato del 4 novembre 2008 con prescrizione di 14 giorni di riposo medico con decorrenza 25.10.2008).
2. In seguito al gravame proposto dall'imputato la Corte militare di appello, in data 4 ottobre 2011, confermava la condanna per il reato di diserzione e riformava quella per il delitto di truffa militare riqualificando la condotta contestata quale tentativo. Attesi i motivi di doglianza e per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, il giudice di appello confutava la tesi difensiva che, nella fattispecie, non poteva ipotizzarsi il reato di diserzione (e la connessa truffa militare) dappoiché sempre presente l'imputato, ancorché in riposo medico, nell'alloggio collocato presso il reparto. Per effetto della parziale riforma della decisione di prime cure la Corte territoriale riduceva la pena inflitta a mesi sette e giorni quindici di reclusione militare, peraltro confermando il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che a tanto ostavano i precedenti disciplinari e, soprattutto, quelli penali.
3. Ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado l'imputato, personalmente, sviluppando tre motivi di impugnazione.
3.1 Col primo di essi denuncia il ricorrente violazione dell'art. 148 c.p.m.p. dappoiché non configurabile nella fattispecie il reato di diserzione, sul rilievo che esso ricorrente, sin dall'inizio del periodo di convalescenza, sarebbe stato presente nel reparto e, comunque, a disposizione del Comando Forze Operative Terrestri, dappoiché alloggiato in un appartamento collocato presso il reparto, in quanto tale non riferibile alla nozione di alloggio privato. Osserva altresì sul punto la difesa istante che la data del 4 ottobre 2008 è stata indicata dai giudicanti come momento iniziale della condotta delittuosa apoditticamente e senza motivato ancoraggio a dati fattuali certi, soprattutto in presenza di valutazioni cliniche provenienti da organi sanitari super partes (il pronto soccorso dell'Ospedale civile Maggiore di Verona e la Commissione medica ospedaliera di DO).
3.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia il ricorrente violazione dell'art. 234 c.p.m.p., sul rilievo che il reato di truffa non può configurarsi nel caso di specie, sia perché strettamente collegato a quello di diserzione, del quale si sarebbe dimostrata l'insussistenza, sia perché in ogni caso non provato il dolo della condotta, dappoiché in costanza di uno stato sanitario invalidante certificato dall'inizio alla fine del periodo con valutazioni di organismi sanitari pubblici, deve ritenersi non ricorrente il menzionato requisito della figura delittuosa contestata.
3.3 Col terzo motivo di ricorso lamenta infine il ricorrente violazione dell'art. 62 bis c.p. con l'argomento che la corte territoriale ha richiamato precedenti penali consolidatisi dopo la sentenza di prime cure, momento in cui il prevenuto era incensurato. Non avrebbero valutato inoltre, i giudicanti di merito, lo stato di servizio dell'imputato, già impegnato in missioni all'estero e destinatario di elogi ed encomi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'imputato ha provato la sussistenza della malattia giustificativa delle sue assenze dall'agosto al dicembre del 2008 con una serie continuata di certificazioni mediche, la prima e l'ultima delle quali provenienti da strutture pubbliche, e tale circostanza, pacifica in atti, esclude di per sè la sussistenza del reato perché insussistente un requisito costitutivo di esso e cioè l'assenza non giustificata dal servizio.
La corte di merito ha però motivato il giudizio di colpevolezza assumendo la non credibilità e comunque l'inidoneità giustificativa delle dedotte certificazioni sanitarie a far tempo dal 3 ottobre 2008, dappoiché da quella data le certificazioni sanitarie sono state presentate sempre dopo i periodi di infermità in esse indicati ed in una occasione (certificato del 4.11.2008 con prescrizione di giorni 14 di riposo) addirittura richiamando gli esiti di un intervento per ernia inguinale mai eseguito.
Osserva la Corte che trattasi di motivazione in parte apparente ed in parte in violazione di legge.
Quanto al primo profilo non può non rilevarsi che il tempo di presentazione della certificazione medica non priva la stessa della sua validità scientifica ed attestativa, di guisa che la indicazione della data del 3 ottobre 2008 da parte dei giudicanti quale dies a quo della condotta delittuosa si appalesa apodittica ed immotivata, soprattutto se posta in relazione alla certificazione sanitaria del 15 dicembre 2008 del C.M.O. di DO (l'ultima presentata) con diagnosi di "piccola punta d'ernia a sx" non invalidante ma da tenere sotto controllo.
Quanto al secondo profilo e segnatamente alla valutazione probatoria della certificazione relativa all'inesistente intervento chirurgico per ernia inguinale (programmato ma non eseguito), la Corte richiama i precedenti giurisprudenziali con cui sono stati esaminati i rapporti tra il reato di simulazione di infermità e quello di diserzione, rilevando che quest'ultimo non è configurarle in presenza di un provvedimento dell'autorità militare di dispensa dal servizio, anche quando esso sia viziato dal reato di simulazione (Cass., Sez. 11^, 6 marzo 2001, Ambrosio, rv. 218915). La soluzione deve essere condivisa, in quanto trova base giustificativa nella struttura del reato di diserzione. Invero, premesso che, conformemente alla previsione dell'art. 148 c.p.m.p., n. 1, all'imputato è stato contestato la condotta di non aver fatto rientro al corpo rimanendo assente senza giustificato motivo, giustificazione come appena detto viceversa documentalmente provata, l'espediente della simulazione di un intervento chirurgico in realtà mai eseguito, non consente di ritenere venuta meno la giustificazione dell'assenza stessa.
Tali linee interpretative sono state confermate in recenti decisioni di questa Sezione, nelle quali è stato osservato che la conclusione rappresenta puntuale applicazione del principio di tassatività della legge penale - diretto corollario del principio di legalità sancito dall'art. 25 Cost., comma 2 e dall'art. 2 c.p., comma 1 - che vieta all'interprete di ampliare la portata della norma incriminatrice rispetto all'ambito rigorosamente determinato dalla previsione normativa della condotta punita con sanzione penale (Cass., sez. 1^, 14.7.2008, n. 29105; idem 2.5.2006, n. 18450).
2. Dai precedenti rilievi si evince che, in accoglimento del ricorso, deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste, rilevando che l'annullamento, pur riguardando soltanto uno dei reati contestati, travolge l'intera decisione pronunciata, rimanendo assorbiti gli ulteriori rilievi difensivi dall'accoglimento del primo motivo di impugnazione.
P.T.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2012