Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli articoli 43 cod.proc.pen., 97 e 110 dell'ordinamento giudiziario, per contrasto con gli articoli 3, 25, 31 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, in caso di incompatibilità, impedimento, ricusazione o astensione di un magistrato appartenente al Tribunale per i minorenni, possa essere applicato o designato in supplenza altro magistrato del distretto, ancorché non specializzato in materia minorile. Invero, poiché ciò che rileva non è la persona fisica del giudice togato, ma la composizione ed i poteri dell'organo giudicante, nonché la procedura che innanzi ad esso deve essere seguita, l'ordinamento realizza la esigenza di specializzazione mediante la composizione del collegio giudicante anche con l'inserimento di esperti non togati, e la specifica finalità di recupero sociale dei minorenni mediante la adozione di particolari regole procedurali e di un diverso regime sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato, tra l'altro, la unicità della disciplina sul reclutamento e la formazione dei magistrati, senza alcuna distinzione per quelli destinati alla composizione degli organi giudiziari minorili).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2000, n. 12222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12222 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE LACANNA - Presidente - del 12/10/2000
1. Dott. CARLO CASINI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 1477
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 04480/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno nel procedimento a carico di:
1) TI GI, n. a Napoli il 20.05.1983
2) OS NN, n. a Napoli il 02.10.1981
3) LL UN, n. a Napoli il 18.07.1982
avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Salerno, pronunciata il 25,11.99 Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Casini
Udito del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Abbate che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la manifesta infondatezza della sollevata questione di legittimità costituzionale.
OSSERVA:
Il Tribunale per i Minorenni di Salerno ha dichiarato non doversi procedere in ordine all'accusa di due furti pluriaggravati, per concessione del perdono giudiziale nei confronti dei minorenni OS NN e LL UN e ha condannato TI GI alla pena di sette mesi di reclusione e L.
5.000 di multa per il medesimo reato.
Ricorre "per saltum" il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, deducendo l'inosservanza della norma processuale che prevede un giudice speciale per i reati ammessi da minorenni (art. 2 DPR n. 444/88) con conseguente nullità assoluta in base all'art. 178 lett. A) C.P.P., per violazione delle condizioni di capacità del giudice.
Il Presidente della competente Corte d'Appello, constatata l'impossibilità di costituire il collegio giudicante con i giudici togati del Tribunale per i minorenni di Salerno a causa di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p., aveva applicato, in supplenza, due magistrati del Tribunale ordinario. Secondo il ricorrente, le regole generali stabilite dall'Ordinamento Giudiziario (artt. 97. 105. 10 9. 110) non sarebbero applicabili nel caso in esame, atteso il carattere specializzato della giurisdizione minorile. Egli insiste sulla funzione di recupero umano e sociale propria della giurisdizione penale minorile e sul diritto del minore alla educazione e alla protezione, anche ai sensi della Costituzione (artt. 3. 30. 31. 25 Cost.) per dedurne che, in quanto strumento di tutela del minore, il Tribunale per i Minorenni deve essere costituito da magistrati adeguati, non solo per quanto riguarda la componente laica, ma anche per quanto riguarda i giudici togati. Anche richiamando decisioni della Corte Costituzionale (n. 78/89, 25164, 17/81, 46178, 222183), l'art. 2 del D. Lgs. 272 del 28.7.1989 (che fa obbligo di assegnare gli affari in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile), le norme che prevedono un albo speciale degli avvocati minorili (art. 15 D.L. 272 del 28.7.89), il ricorrente sostiene che "la specializzazione non possa formalisticamente esaurirsi nella formazione mista del collegio, ma debba essere effettivamente attuata attraverso la necessità di una particolare competenza ed attitudine nella delicata materia minorile propria (e forse in particolare modo) dei magistrati togati". In attuazione di questo principio nel caso in esame si sarebbe dovuto ricorrere ad una applicazione extradistrettuale (utilizzando gli artt. 97 e 110 del R.D. 30.1.41 n. 12) ovvero rimettere il procedimento al giudice minorile di altro distretto secondo la regola degli artt. 11 e 43 c.p.p. Si tratterebbe di interpretare le parole "stesso ufficio" dell'art. 43 non con riferimento a qualunque organo giudiziario che eserciti le funzioni nell'ambito di un distretto, ma con riferimento alla natura dell'organo. L'art. 43 c.p.p. andrebbe interpretato alla luce degli artt. 31 e 103 Cost. nel senso che per "stesso ufficio" si dovrebbe intendere "l'organo giudiziario (...) dotato delle stesse attitudini umane e professionali, della stessa competenza per materia, in altri termini delle stesse specializzazioni che presentano tutti gli altri magistrati dell'ufficio specializzato di destinazione". Di qui l'esigenza di una deroga alla competenza territoriale ove non si voglia ricorrere ad una applicazione extradistrettuale.
Il ricorrente in via subordinata propone la questione di legittimità costituzionale degli artt. 43 c.p.p. e 97.110 ord. giud. "nella parte in cui prevedono che, in caso di incompatibilità, impedimento, ricusazione o astensione del magistrato appartenente al Tribunale per i minorenni, possa essere applicato ovvero designato in supplenza, altro magistrato del distretto ancorché non specializzato in materia minorile", in rapporto agli artt. 3 (principio di eguaglianza), 25 (dove la parola "naturale" indicherebbe non solo il giudice "precostituito", ma quello "giusto" anche per quanto riguarda le attitudini specifiche e quindi, per minorenni, il giudice specializzato), 31 (tutela dei minori) Cost.Nonostante lo sforzo compiuto dal ricorrente per sostenere la sua tesi, il ricorso deve essere rigettato. Le esigenze di una particolare conoscenza della età evolutiva e di una particolare attrezzatura culturale per giudicare i reati commessi da minorenni e per compiere con la massima possibile efficacia il tentativo della loro risocializzazione sono giustamente alla base della struttura e funzione propria dei Tribunali per i Minorenni. Ma l'esigenza di una specializzazione è realizzata mediante l'immissione dei giudici non togati, mentre lo scopo di considerare le particolari condizioni psichiche del minore e di perseguire più intensamente il fine del recupero sociale sta alla base delle particolari regole procedurali stabilite per i processi minorili e del regime sanzionatorio specifico previsto per i minori. Ciò che rileva è l'organo (il Tribunale per i Minorenni, con la sua composizione, le sue procedure, i suoi poteri) non la persona fisica del giudice togato. La legge non prevede che il magistrato destinato ad un Tribunale per i Minorenni sia selezionato con un concorso autonomo o sia sottoposto a prove determinate. L'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario espressamente nomina i Tribunali per i Minorenni tra gli organi ai quali possono essere applicati magistrati del distretto. Poiché vi è un solo Tribunale per i Minorenni in un distretto, è evidente che la legge non obbliga a ricorrere a magistrati minorili. Quanto all'art. 43 c.p.p. va rilevato che esso si riferisce solo ai casi della ricusazione e della astensione e non ha a che vedere con il tema delle applicazioni e delle supplenze.
Dunque non è corretta una interpretazione della legge nel senso proposto dal ricorrente, ne' sussiste una ragione sufficiente per tentare gli ardui percorsi. indicati. Per queste medesime ragioni la questione di legittimità costituzionale proposta in via di ipotesi appare manifestamente infondata e tale deve essere dichiarata, mentre il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la proposta questione di legittimità costituzionale e rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2000