Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2000, n. 12222
CASS
Sentenza 12 ottobre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli articoli 43 cod.proc.pen., 97 e 110 dell'ordinamento giudiziario, per contrasto con gli articoli 3, 25, 31 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che, in caso di incompatibilità, impedimento, ricusazione o astensione di un magistrato appartenente al Tribunale per i minorenni, possa essere applicato o designato in supplenza altro magistrato del distretto, ancorché non specializzato in materia minorile. Invero, poiché ciò che rileva non è la persona fisica del giudice togato, ma la composizione ed i poteri dell'organo giudicante, nonché la procedura che innanzi ad esso deve essere seguita, l'ordinamento realizza la esigenza di specializzazione mediante la composizione del collegio giudicante anche con l'inserimento di esperti non togati, e la specifica finalità di recupero sociale dei minorenni mediante la adozione di particolari regole procedurali e di un diverso regime sanzionatorio. (In motivazione, la Corte ha evidenziato, tra l'altro, la unicità della disciplina sul reclutamento e la formazione dei magistrati, senza alcuna distinzione per quelli destinati alla composizione degli organi giudiziari minorili).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 12/10/2000, n. 12222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12222
    Data del deposito : 12 ottobre 2000

    Testo completo