Sentenza 1 agosto 2001
Massime • 1
Il decreto legislativo n. 319 del 1994, coerentemente con la direttiva comunitaria alla quale esso ha dato attuazione, non ha fatto venire meno la disciplina nazionale dettata dalla legge n. 75 del 1985, che subordina l'iscrizione all'albo dei geometri al conseguimento dell'abilitazione professionale (la quale richiede il superamento dell'esame di Stato), ma ha soltanto disciplinato il riconoscimento in Italia dei titoli di formazione professionale rilasciati dagli altri paesi membri della Comunità europea. Sicché, le due discipline, avendo un diverso ambito d'applicazione, coesistono.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/08/2001, n. 10495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10495 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ernesto LUPO - Presidente Rel. -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Ennio MALZONE - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
Dott. Gianfranco MANZO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RI IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE HERNANDEZ, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FABIO MASSIMO NICOSIA, giusta delega in atti;
- Ricorrente -
contro
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell'avvocato IU AMBROSIO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIORGIO TARABINI, giusta delega in atti;
- Controricorrente -
avverso la decisione n. 14/99 del Consiglio nazionale per i geometri di ROMA, emessa il 28/01/99 e depositata il 30/04/99 (R.G. 9/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/06/01 dal Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Giampiero DINACCI (per delega Avv. S. HERNANDEZ);
udito l'Avvocato SE AMBROSIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con domanda del 24 ottobre 1997 il geom. SE IV, diplomato nel 1979, chiedeva al Collegio dei geometri di Sondrio l'iscrizione all'albo professionale. La domanda era respinta con deliberazione del 10 dicembre 1997 perché non risultava il superamento, da parte dell'istante, dell'esame di stato previsto dalla legge 7 marzo 1985 n.75. Il IV proponeva ricorso al Consiglio nazionale geometri, deducendo la violazione del decreto legislativo 2 maggio 1994 n.319, di attuazione della direttiva 92/51/CEE sul riconoscimento della formazione professionale, nonché la violazione dell'art.3 della citata legge n.75 del 1985.
Il Consiglio nazionale geometri, con la decisione depositata il 30 aprile 1999, respingeva il ricorso, osservando, in ordine alla prima questione, che il citato decreto legislativo n.319 del 1974, "nell'imporre allo Stato italiano il riconoscimento dei titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea, stabilisce soltanto delle garanzie minime" e che esso non ha abrogato la legge 7 marzo 1985 n.75. Riteneva, poi, applicabile quest'ultima legge anche se il diploma era stato conseguito dal IV nel 1979, perché l'iscrizione all'albo era stata chiesta successivamente all'entrata in vigore della stessa legge. Il Consiglio nazionale riteneva, infine, irrilevante il fatto che il ricorrente avesse "maturato una enorme esperienza professionale presso il Credito Valtellinese di Sondrio".
Avverso la decisione del Consiglio nazionale geometri il geom. SE IV ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi, a cui il Collegio dei geometri della Provincia di Sondrio ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
1.- I primi tre motivi del ricorso sono strettamente connessi perché concernono gli effetti sull'ordinamento italiano della direttiva CEE n.51/92 del 18 giugno 1992, "relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale", direttiva attuata dall'Italia con il decreto legislativo 2 maggio 1994 n.319. Tali motivi vanno perciò esaminati unitariamente.
1.1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce "violazione dell'art.3, lett. c, dell'art.8 A e dei capi I, II, III, titolo III, del Trattato C.E., così come modificati dal Trattato sull'Unione Europea;
della direttiva del Consiglio 92/51/CEE; del d. lgs. 2 maggio 1994 n.319. Violazione del principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione Europea". Il ricorrente osserva che, secondo la disciplina della citata direttiva comunitaria e del menzionato decreto legislativo di suo recepimento, per l'esercizio della professione di geometra non occorre il superamento dell'esame di Stato, ma è sufficiente il tirocinio pratico di almeno due anni in un ufficio professionale ovvero una esperienza professionale di cinque anni (allegato C alla direttiva ed allegato A al decreto legislativo) e che ambedue detti requisiti sono da lui posseduti, come è stato riconosciuto dalla decisione impugnata. Conseguentemente, egli sarebbe ammesso ad esercitare la professione di geometra in altro Stato dell'Unione europea, ed il cittadino di altro Stato membro potrebbe esercitare la stessa professione in Italia senza la necessità di superare un esame abilitante. La tesi seguita dal Consiglio nazionale - secondo cui tale regime comunitario non esclude che per esercitare la professione in Italia il geometra ricorrente debba avere superato l'esame di Stato previsto dalla legge n.75 del 1985 - introduce una "discriminazione al contrario" in danno dei cittadini italiani, la quale contrasta con il Trattato C.E. e con il principio di uguaglianza tra i cittadini dell'Unione.
1.2.- Con il secondo motivo il ricorrente deduce "abrogazione e/o incompatibilità comunitaria e incostituzionalità della legge 7 marzo 1985 n.75 per violazione dei principi di libertà di circolazione dei lavoratori, del diritto di stabilimento, della libera prestazione dei servizi e del principio di eguaglianza dei cittadini dell'Unione europea". Il ricorrente ritiene che la disciplina comunitaria, recepita dal d. lgs. n.319/1994, abbia abrogato la legge n.75/1985, nella parte in cui subordina l'iscrizione all'albo al conseguimento dell'abilitazione professionale. In ogni caso i principi comunitari e costituzionali sopra indicati esigono di interpretare la disciplina normativa nel senso che tale abilitazione non sia più prevista anche per i geometri cittadini italiani, non potendo la legislazione interna prevedere per questi ultimi requisiti di iscrizione ulteriori rispetto a quelli che valgono per gli altri cittadini dell'Unione europea.
1.3.- Con il terzo motivo il ricorrente deduce "violazione degli artt.1, 2, 3 e 97 della Costituzione. Mancata applicazione della sentenza della Corte costituzionale 30 dicembre 1997 n. 443". Qualora si ritenesse che la disciplina comunitaria consenta una "discriminazione al contrario" come quella di richiedere l'esame di Stato per i soli cittadini italiani, tale discriminazione si porrebbe in contrasto con le richiamate disposizioni costituzionali, secondo l'orientamento affermato con riferimento alle imprese dalla citata sentenza della Corte costituzionale ma valevole anche per le professioni.
2.- I tre motivi di ricorso sono infondati.
2.1.- Va premesso che la legge 7 marzo 1985 n.75, recante "modifiche all'ordinamento professionale dei geometri", ha previsto che l'esercizio di tale libera professione "è riservato agli iscritti nell'albo professionale" (art.1). Il successivo art.2, nel primo comma, precisa che per essere iscritto all'albo dei geometri è necessario, tra l'altro, "essere in possesso del diploma di geometra" (n.4) ed "avere conseguito l'abilitazione professionale" (n.5). Quest'ultima abilitazione "è subordinata al compimento di un periodo di pratica" biennale o quinquennale (a seconda del tipo di pratica) "e, al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato" (secondo comma dell'art.2). La legge n.75 del 1985 non può ritenersi abrogata dal decreto legislativo 2 maggio 1994 n.319, perché quest'ultimo testo normativo, come chiaramente risulta dall'art.1, disciplina il riconoscimento in Italia dei titoli di formazione professionale rilasciati da un Paese membro della Comunità europea. Esso, infatti, dà attuazione alla menzionata direttiva comunitaria n.51/92 che, al fine di realizzare l'obiettivo dell'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi (art.8 A e art.3, lettera c, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo la numerazione anteriore al Trattato di Amsterdam, a cui si farà anche in seguito riferimento), ha disciplinato il "reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli", secondo la previsione dell'art.57, paragrafo 1, del citato Trattato (richiamato nelle premesse della direttiva stessa). Tale direttiva, cioè, non è stata emanata ai sensi del paragrafo 2 dello stesso art.57 che prevede la possibilità per il Consiglio della Comunità di coordinare le "disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attività non salariate e all'esercizio di queste", emanando direttive che devono seguire una procedura particolare quando la loro "esecuzione, in uno Stato membro almeno, comporti una modifica dei vigenti principi legislativi del regime delle professioni, per quanto riguarda la formazione e le condizioni di accesso delle persone fisiche".
Deve, pertanto, affermarsi che il decreto legislativo n.319 del 1994, coerentemente con la direttiva comunitaria a cui esso ha dato attuazione, non ha fatto venire meno la disciplina nazionale dettata dalla legge n.75 del 1985, che subordina l'iscrizione all'albo dei geometri al conseguimento dell'abilitazione professionale (la quale richiede il superamento dell'esame di Stato), ma ha soltanto disciplinato il riconoscimento in Italia dei titoli di formazione professionale rilasciati dagli altri Paesi membri della Comunità europea. Le due discipline normative, avendo un diverso ambito di applicazione, coesistono.
2.2.- Il ricorrente si è soffermato sulle discriminazioni derivanti dalla ipotizzata (pure se da lui negata, ma, come si è visto, infondatamente) coesistenza delle due normative.
Le discriminazioni denunziate sono di due tipi. Una prima discriminazione si afferma esistere nell'ambito dei geometri italiani che, per esercitare in Italia, devono avere superato l'esame di Stato, mentre lo stesso requisito non è richiesto per svolgere la libera professione in qualsiasi altro Stato della Comunità (secondo l'allegato C alla direttiva comunitaria e l'allegato A al decreto legislativo, che prevede l'esame di Stato per periti agrari, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, ma non per i geometri). Una seconda discriminazione si assume tra i geometri cittadini italiani ed i geometri cittadini degli altri Stati della Comunità europea, i quali possono esercitare in Italia senza avere superato l'esame di Stato imposto ai primi. Secondo il ricorrente, tali "discriminazioni al contrario" (e cioè in danno dei geometri italiani e di quelli tra loro che intendono esercitare in Italia la professione) non sono consentite ne' dal diritto comunitario, ne' dalla Costituzione italiana. Nel controricorso del Collegio dei geometri della Provincia di Sondrio si nega che sussistano le discriminazioni lamentate dal ricorrente, poiché si afferma che il superamento dell'esame di Stato di geometra è richiesto non solo per i cittadini italiani, ma anche nei confronti dei cittadini europei.
Non rileva, per la decisione del ricorso, stabilire se le esposte "discriminazioni al contrario" esistano o meno (indagine che richiede anche l'interpretazione della direttiva comunitaria, su cui sussiste la competenza della Corte di giustizia della Comunità a norma dell'art.177 del Trattato), perché, anche se esse sussistessero, non ne deriverebbero le conseguenze che ne trae il ricorrente.
2.3.- Sul piano del diritto comunitario, il sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, attuatosi con le direttive CEE n.48/89 e 51/92, può comportare come effetto indiretto una regolamentazione più rigida di tale settore in uno Stato rispetto ad altro della Comunità, perché l'armonizzazione tra i diversi Stati dei requisiti di accesso delle persone fisiche all'attività professionale va realizzata attraverso le direttive di coordinamento previste dal già citato paragrafo 2 dell'art.57 del Trattato. Mentre l'adozione del diverso tipo di direttive previste dal paragrafo 1 dello stesso art.57 (tra le quali vanno comprese le due qui considerate), perseguendo l'obiettivo del reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati di formazione professionale rilasciati dai singoli Stati, presuppone l'accettazione, da parte della Comunità, delle diversità dei percorsi formativi e dei requisiti di accesso alle attività professionali previsti dai singoli Stati.
Le direttive in discorso lasciano, quindi, ad ogni Stato membro la libertà di regolamentare la formazione professionale dei propri cittadini. La disciplina interna non assume rilievo per l'ordinamento comunitario, che è intervenuto soltanto per realizzare la libera circolazione delle persone e dei servizi (obiettivo contemplato dal Trattato), regolamentando le attività "transfrontaliere".
Le "discriminazioni al contrario", in danno dei cittadini italiani, che possono derivare dall'anzidetto sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, adottato dalla Comunità europea, assumono, pertanto, rilievo, non a livello comunitario, ma dal punto di vista del diritto nazionale, e, per quanto riguarda specificamente l'Italia, sotto l'aspetto della conformità alla Costituzione. Tale è anche l'orientamento della Corte costituzionale italiana espressosi nella sentenza 30 dicembre 1997 n. 443 (richiamata dal ricorrente), sia pure con riferimento al diverso principio comunitario di libera circolazione delle merci. 2.4.- Assume rilievo, allora, la questione di costituzionalità delle indicate "discriminazioni al contrario" che il ricorrente prospetta nel terzo motivo.
Tale questione, con riferimento al mantenimento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione (e nell'eventualità che lo stesso esame sia stato soppresso per i cittadini degli altri Stati della Comunità i cui titoli vengano riconosciuti in Italia e per i geometri italiani ammessi ad esercitare tale professione in altro Stato membro), va ritenuta manifestamente infondata sulla base del preciso disposto dell'art. 33, comma quinto, della Costituzione, che impone un esame di Stato
"per l'abilitazione all'esercizio professionale". Di tale disposizione, come osserva la decisione impugnata, è attuazione la legge 7 marzo 1985 n. 75, nella parte in cui subordina l'abilitazione all'esercizio della libera professione al superamento di un apposito esame di Stato, onde detta regola non può ipotizzarsi che si ponga in contrasto con la Costituzione. Potrebbe, se mai, dubitarsi della conformità allo stesso art. 33 della Costituzione di eventuali previsioni normative che consentano l'esercizio professionale senza l'esame di Stato. Ma si tratta di quesito che non rileva nella presente causa, in cui il ricorrente (cittadino italiano) ritiene di avere diritto all'iscrizione all'albo dei geometri sulla base della sola esperienza professionale e senza il superamento dell'esame di Stato. Pretesa esclusa, come si è visto, dalla legge n. 75 del 1985 e dall'art. 33 della Costituzione. 3.- Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art.16 delle preleggi, il quale ammette lo straniero a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità. L'interpretazione seguita dalla decisione impugnata viola l'equiparazione straniero-cittadino, a danno di quest'ultimo e senza che risulti verificata la condizione di reciprocità. Il motivo di ricorso è inammissibile.
L'invocato art.16 concerne il trattamento dello straniero ed è perciò estraneo alla presente controversia, che ha per oggetto i diritti e la posizione giuridica di un cittadino italiano. 4.- Con il quinto motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 3 della legge 7 marzo 1985 n. 75, secondo cui "le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo alla entrata in vigore" della legge stessa. Secondo il ricorrente, l'obbligo di superamento dell'esame di Stato introdotto da detta legge si applica soltanto a coloro che abbiano conseguito il diploma di geometra dopo la sua entrata in vigore, come ha ritenuto il Consiglio di Stato (sez. V del 12 giugno 1997 n. 634) con interpretazione conforme ai "principi costituzionali di eguaglianza, di buona amministrazione, di affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche soggettive". Se il legislatore del 1985 avesse inteso privare di efficacia abilitante i diplomi rilasciati in precedenza, lo avrebbe affermato espressamente, onde non è possibile attribuire alla legge in via meramente interpretativa "un chiaro carattere di ablazione di status".
Il motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha, più volte, affermato che la legge 7 marzo 1985 n.75 si applica nei confronti di tutti coloro che non siano già iscritti all'albo dei geometri alla data della sua entrata in vigore, essendo irrilevante che essi abbiano ottenuto il diploma di geometra prima di tale data (Sez. un. 16 dicembre 1987 n. 9318, 14 marzo 1990 n. 2077, 11 febbraio 1993 n. 1727). Le citate sentenza hanno, altresì, ritenuto che tale regime transitorio, dettato dall'art.3 della detta legge, non si ponga in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, poiché trattasi di una difforme regolamentazione di situazioni obiettivamente diverse rispetto alla sopravvenienza della nuova disciplina.
In applicazione di tale orientamento interpretativo, che va qui ribadito, è corretta la decisione impugnata, che ha ritenuto necessario il superamento dell'esame di Stato per l'iscrizione all'albo del ricorrente, considerando irrilevante che il conseguimento del diploma di geometra fosse avvenuto anteriormente alla legge n. 75 del 1985. 6.- In conclusione, il ricorso, contenendo censure infondate o inammissibili, va rigettato.
La novità di alcune delle questioni poste dal ricorso costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Roma il 4 giugno 2001.
Depositato in cancelleria l'1 agosto 2001