Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
Il procedimento di esecuzione esige l'impulso di parte, salvo che per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, per cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato di ufficio, al di fuori di tali ipotesi, è viziato da nullità insanabile. (Fattispecie in cui la Corte ha rilevato la nullità assoluta del provvedimento di confisca emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di sollecitazione proveniente dalla cancelleria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2013, n. 2939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2939 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2013
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3317
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 4212/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
US GI N. IL 06/08/1973;
avverso l'ordinanza n. 51/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LODI, del 27/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Spinaci Sante, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. In data 27.11.2012 il GIP del Tribunale di Lodi rigettava l'opposizione proposta nell'interesse di EU OV - ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4 - avverso il provvedimento di confisca di una somma di denaro adottato de plano in data 6.7.2012. Dal testo del provvedimento risulta che in data 7.7.2010 il EU era stato condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con decisione irrevocabile in data 4.4.2012 e nell'ambito di tale procedimento era rimasta in sequestro la somma di denaro poi oggetto di confisca, disposta il 6.7.2012 in applicazione della L. n.356 del 1992, art. 12 sexies.
Dagli atti risulta altresì che il giudice della cognizione, in sede di decisione di primo grado, si era riservato di provvedere circa la destinazione del denaro in sequestro in fase esecutiva, in virtù di richiesta difensiva di articolazione della prova della legittima provenienza dei beni.
Non essendo intervenuta alcuna successiva produzione, risulta che il procedimento esecutivo - che ha dato luogo alla confisca - veniva attivato da una nota redatta dalla cancelleria e posta all'attenzione del giudice.
2. Avverso detto provvedimento - di rigetto della opposizione - ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, EU OV, denunziando violazione di legge ed eventuale abnormità. Nel ricorso si segnala la violazione del principio della domanda, applicabile anche in fase esecutiva, non essendo mai stata chiesta dal Pubblico Ministero, in fase esecutiva, la confisca.
3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Ad avviso del Collegio non si versa in ipotesi di abnormità del provvedimento, quanto in quella di nullità assoluta per mancanza di iniziativa, in fase esecutiva, del Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. b). Ciò perché il principio della domanda vige anche in fase esecutiva, tranne le ipotesi di applicazione della amnistia o dell'indulto (tra le altre Sez. 1, n. 11766 del 28.2.2012, rv 252295, con ampia citazione degli ulteriori precedenti in merito) e pertanto il provvedimento del giudice dell'esecuzione che non venga "sollecitato" dall'istanza di parte è affetto dal vizio di nullità assoluta. Nel caso in esame risulta che l'iniziativa del Giudice di emettere il primo provvedimento, poi opposto, è derivata da una nota della cancelleria che segnalava la "permanenza" delle res in sequestro e pertanto non può dirsi intervenuta - in sede esecutiva - la domanda di confisca del bene. L'anomalia, a ben vedere, risale alla decisione del giudice della cognizione che ha irritualmente accolto una richiesta difensiva di "rinvio" alla fase esecutiva della statuizione sui beni in sequestro. La decisione sulla alternativa confisca/restituzione dei beni in sequestro è infatti decisione da prendersi in sede di emissione del dispositivo della decisione che chiude il primo grado di giudizio e lì dove il giudice non ritenga sufficientemente istruita la controversia patrimoniale (che al pari della controversia sulla responsabilità forma "oggetto" del giudizio di merito) deve, al più, emettere ordinanza tesa a rendere possibile la raccolta della prova (anche ai sensi dell'art. 507 c.p.p.) ma non può certo "rinviare" la statuizione alla fase esecutiva. Il rimedio a tale anomala statuizione, verificatasi "a monte" nel caso in esame, ben può essere rappresentato - una volta definito il procedimento - con la domanda di confisca o di restituzione rivolta al giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 665 e 676 c.p.p., ma non può, per quanto detto sopra, ritenersi consentita l'emissione di un provvedimento ex officio. A seguito dell'annullamento senza rinvio, gli atti vanno comunque trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lodi per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lodi. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014