Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2002, n. 6426
CASS
Sentenza 4 maggio 2002

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Massime2

L'esistenza della causa d'incompatibilità per la pendenza di una lite in corso con il comune può essere negata, per apprezzamenti relativi alla consistenza delle domande in essa avanzate, soltanto se le risultanze del relativo procedimento ne pongano in evidenza, "prima facie", il carattere meramente formale oppure artificioso.

La nozione di fatto connesso con l'esercizio del mandato - in relazione al quale, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, non opera l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale derivante da lite civile od amministrativa pendente con il comune, prevista dal n. 4 del primo comma dello stesso art. 3 - si riferisce esclusivamente ai comportamenti collegati all'esercizio della funzione, in quanto concorrenti al perseguimento degli interessi generali propri di essa, sicché a tale nozione è estraneo non soltanto l'illecito doloso - nel quale, interrompendosi il rapporto organico tra l'ente ed il soggetto, è per definizione assente il legame della condotta con gli interessi della collettività -, ma anche il fatto, pur non penalmente illecito, il quale, quantunque traente spunto od occasione dal mandato, sia rivolto al perseguimento di interessi meramente personali dell'amministratore o di altri privati soggetti. Ne consegue che non rientra nell'"esimente" del fatto connesso con l'esercizio del mandato la riscossione di una indennità di carica, quale sindaco, in misura diversa e maggiore rispetto a quella ritenuta spettante dal comune con la lite derivatane, attenendo l'indennità di carica ad una situazione giuridica a contenuto patrimoniale riguardante la persona dell'amministratore comunale, non ricollegata all'espletamento di funzioni istituzionali al servizio degli interessi generali dell'ente territoriale o della collettività.

Commentario1

  • 1Contenzioso tra un consigliere comunale e una società partecipata
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 10 giugno 2021

    Pubblichiamo un parere del Ministero dell'Interno in proposito. Sintesi/Massima Non sussiste la causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 4, d. lgs. n. 267/2000 per lite pendente nel caso in cui la lite è pendente tra l'amministratore e la società controllata dal comune. Inoltre, poiché il fatto generatore della controversia è riconducibile all'esercizio delle funzioni di controllo esercitata dall'amministratore, è applicabile l'esimente di cui al comma 3 dell'art. 63 d.lgs. n. 267/2000. Per quanto attiene il dovere di astensione previsto dall'articolo 78, comma 2, TUOEL, esso sussiste in tutti i casi in cui i soggetti tenuti alla sua osservanza sono portatori di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/05/2002, n. 6426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6426
Data del deposito : 4 maggio 2002

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