Sentenza 4 ottobre 2017
Massime • 1
In tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali.
Commentari • 4
- 1. Art. 35-bishttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 41-bishttps://www.filodiritto.com/
- 3. Art. 30https://www.filodiritto.com/
- 4. Art. 28https://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/10/2017, n. 57813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57813 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2017 |
Testo completo
57813-17. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/10/2017 Sent. n. sez. 3214/2017- -Presidente ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI - ROSA ANNA SARACENO Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE MONICA BONI N.1830/2017 STEFANO APRILE ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IA PE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/06/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG h. Felicetta Marinelli Inha chiesto il rigetts pel riots. up Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 15 giugno 2016 il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava il reclamo, proposto dal detenuto PE RA, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Macerata in data 11 marzo 2016, col quale era stata respinta, per difetto dei presupposti legittimanti, la richiesta di concessione di un permesso di necessità per visitare la madre anziana ed ammalata e disponeva la trasmissione di copia del provvedimento al D.A.P. del Ministero della Giustizia per l'eventuale trasferimento del detenuto in istituto prossimo al luogo di residenza della madre al fine di agevolare i contatti consentiti dalle sue condizioni di salute.
2.Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per: a) violazione di legge in relazione al disposto dell'art. 30 bis, comma 2, ord. pen.. Con l'istanza originaria si era prodotta copiosa documentazione, indicativa della situazione di salute e familiare della madre del detenuto, sufficiente a dimostrare i presupposti per la concessione del permesso richiesto e si era sollecitato l'accertamento dei fatti addotti, spettante alla magistratura di sorveglianza;
il certificato a firma della dr.ssa Tallarico non indica soltanto l'impossibilità per la madre del ricorrente di viaggiare, ma evidenzia che il viaggio la esporrebbe a pericolo per la sua vita, dato non valutato perché la diagnosi sarebbe stata omessa. Se però il documento fosse stato letto unitamente a tutto il resto della documentazione offerta, si sarebbe ricavata la diagnosi pretesa, espressa anche nel certificato medico del 14/01/2014 in termini di "cardiopatia ischemica" e "cardiopatia scleroipertensiva", patologie ingravescenti nel tempo, e tanto avrebbe richiesto l'assunzione di informazioni sul punto e la conduzione di verifiche tecniche. I medici legali che hanno esaminato il caso hanno valutato solo parzialmente le condizioni di salute della signora AR e accertato una "situazione di rallentamento motorio e di importante difficoltà deambulatoria" che offre conferma a quanto sostenuto dalla difesa senza però avere condotto un'indagine più accurata. Pertanto, sussiste anche la violazione dell'art. 30 bis ord. pen., comma 4, che impone all'autorità giudiziaria di assumere informazioni sulla sussistenza dei motivi addotti dall'istante a mezzo delle autorità di pubblica sicurezza, anche mediante eventuale raccolta di sommarie informazioni. Si denuncia anche la violazione dell'art. 28 ord.pen. secondo la cui previsione deve essere assicurato il mantenimento delle relazioni dei detenuti ed internati con le loro famiglie. b) Violazione di legge in relazione al disposto degli artt. 30, 30 bis e 28 ord. pen. Nell'istanza di permesso era stato dedotto che l'istituto del permesso c.d. di Л up necessità risponde a finalità di umanizzazione della pena perché evita che all'afflizione propria della detenzione si aggiunga anche la sofferenza derivante dall'impossibilità di essere vicino ai congiunti o di assisterli in momenti di difficoltà, come del resto già riconosciuto dalla Suprema Corte con la sentenza n. 46035 del 2014. Il Tribunale di sorveglianza, in contrasto con l'orientamento della Corte di cassazione, assume che l'istituto non avrebbe finalità trattamentale, ma erra perché non considera che lo stesso è diretto a garantire l'umanizzazione della pena, il che è tanto più valido nel caso in esame nel quale al RA è preclusa la possibilità di avere accesso ai permessi premio perché condannato per reati ostativi.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Felicetta Marinelli, ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e non merita dunque accoglimento.
1.L'ordinanza impugnata ha già preso in esame e disatteso le doglianze espresse con l'originario reclamo e riproposte con il ricorso, presentando un diffuso e ben argomentato apparato esplicativo della decisione. Ha premesso che, rispetto alla precedente e già respinta analoga istanza del 2014, la situazione di salute e di età dell'anziana madre dell'istante è in gran parte sovrapponibile al quadro complessivo valutato nell'ordinanza del 2015 quanto alla diagnosi formulata ed alle conseguenze che limitano la possibilità di deambulazione autonoma della paziente e la rendono bisognosa di assistenza ed accompagnamento. Non ha però omesso di estendere la disamina anche alle emergenze della documentazione sanitaria successivamente rilasciata: a tal fine ha considerato i due certificati rilasciati dalle dr.sse Di Rocco e Tallarico, il primo riproduttivo della diagnosi già formulata, il secondo attestante l'impossibilità di viaggiare della AR per motivi di salute. Emerge altresì dall'ordinanza in verifica l'infondatezza della doglianza difensiva in ordine al mancato espletamento da parte dei giudici di sorveglianza dei due gradi di merito di alcun accertamento di approfondimento delle risultanze ricavabili dai documenti prodotti a sostegno dell'istanza: al contrario, nell'ambito del procedimento tali indagini risultano essere state demandate a due medici del servizio di medicina legale dell'Asl di Roma, i quali avevano sottoposto a visita la madre del RA presso la sua abitazione ed avevano preso in considerazione la documentazione strumentale e specialistica, loro sottoposta in quella circostanza. Il Tribunale di sorveglianza ha dunque considerato che i predetti sanitari avevano individuato nella paziente la sussistenza di plurimi fattori patologici concorrenti a carattere cronico e progressivamente degenerativo, causa di rallentamento motorio e di importante difficoltà deambulatoria, suscettibile di ingravescenza nel tempo, 2 of futuro ma con cadenze imprevedibili e l'impossibilità per la stessa di viaggiare in autonomia, pur potendo affrontare il trasferimento con mezzi idonei ed assistenza. Ha quindi posto in evidenza che l'unico aspetto nosologico non verificato anche nei rischi connessi è limitato alla patologia cardiovascolare, perché non documentata da precedenti indagini e da indagini strumentali, né riscontrabile ad una mera visita domiciliare, ma soltanto attestata a livello di refertazione da sanitari privati senza che tali emergenze fossero state implementate col reclamo con la produzione di esami clinici più recenti.
1.1 Da tali premesse, adeguatamente illustrate nel provvedimento impugnato, il Tribunale ha dedotto l'insussistenza di una situazione fattuale, tale da consentire al ricorrente l'accesso al permesso di necessità secondo la previsione di cui al secondo comma dell'art. 30 ord. pen. per la non verificazione di eventi familiari di particolare gravità, richiedenti il trasferimento dello stesso per far visita alla congiunta, il cui stato di salute, per quanto compromesso dall'età e da serie patologie, invalidanti e di ostacolo ad autonoma deambulazione, ha determinato una condizione afflittiva cronica e stabilizzata, non causata da eventi eccezionali, ma da permanenti ed ordinari fattori causali e comunque non ostativa al viaggio per recarsi in carcere a colloquio col figlio, se munita di idonei mezzi e di assistenza.
1.2 La decisione impugnata rispetta i referenti normativi invocati dal ricorrente ed è giustificata dalla documentazione versata in atti, attestante le patologie dalle quali è affetta la congiunta del ricorrente, tali da escludere però il suo imminente pericolo di vita, come emerso anche all'esito degli accertamenti mirati condotti dal magistrato di sorveglianza a mezzo dei medici legali incaricati di apposita verifica.
1.3 L'ordinanza ha offerto dunque corretta applicazione dell'art. 30 dell'ordinamento penitenziario (L. n. 354 del 1975) il quale prevede al comma 1 la concessione di permessi nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente, mentre il comma 2 consente "analoghi" permessi "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità"; il collegamento per analogia con la previsione del comma 1 implica il riferimento a situazioni di particolare pericolo o di emergenza familiare, quale effetto di una situazione eccezionale ed anomala, estranea all'ordinario evolversi della vita, che motivatamente si è escluso sussistere nel caso di specie.
2. Non merita censure nemmeno il rilievo, secondo il quale l'istituto del permesso di necessità non può considerarsi strumento dell'opera trattamentale, condotta nei riguardi del detenuto con finalità rieducative, perché la sua applicazione è circoscritta alla verificazione di eccezionali contingenze, riguardanti i congiunti e la vita familiare, e mira ad evitare al detenuto un aggravamento di sofferenze dipendente dallo stato di restrizione e dall'allontanamento forzato daj legami affettivi in un momento di particolare difficoltà.
2.1 Al riguardo, deve richiamarsi quanto con estrema chiarezza e lucidità nella ricostruzione storica e nella disamina ermeneutica è affermato da Cass., sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, Vitale, rv. 267211. Si è osservato in quella sede che, sebbene all'epoca dell'elaborazione della legge di ordinamento penitenziario si fosse posta la possibilità di perseguire tramite i permessi due diverse esigenze, quella di consentire l'uscita dal carcere del detenuto per gravi esigenze familiari e di attenuarne la condizione di isolamento derivante dalla vita carceraria in funzione del mantenimento delle relazioni familiari e sociali, con l'approvazione dell'ordinamento penitenziario nel 1975 il legislatore intese provvedere soltanto alla prima finalità mediante la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 30 ord. pen., ancorato quale condizione all'imminente pericolo di vita del congiunto e in via eccezionale ad altri gravi casi, inizialmente individuati dalla giurisprudenza con una certa ampiezza. Con l'avvento della legge n. 450 del 1977 però venne introdotta la modifica del comma 2 dell'art. 30 con la previsione limitativa della concessione degli "analoghi permessi" solo "eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità" e della legittimazione del p.m. a proporre reclamo avverso il provvedimento di concessione. Dall'intervento legislativo operato in tali termini si è dedotto che l'istituto del permesso di necessità non costituisce strumento del trattamento, ma un mero beneficio di eccezionale applicazione, "diretto ad evitare, per finalità di umanizzazione della pena, che all'afflizione propria della detenzione si sommasse inutilmente quella derivante all'interessato dall'impossibilità di essere vicino ai congiunti, o di adoperarsi in favore dei medesimi, in occasione di particolari avverse vicende della vita familiare" (Cass. sez. 1 n. 15953/2015 citata). Una volta poi introdotta nel 1986 nell'ordinamento penitenziario la possibilità di concedere al detenuto dei permessi premio, l'interpretazione del permesso di necessità ha riacquistato una dimensione restrittiva che ne ancora l'applicazione a situazioni eccezionali, ad eventi, intesi quali fatti oggettivi familiari, luttuosi o comunque di particolare gravità che assumono un particolare significato nella vita personale e familiare. Con efficace schematizzazione, la giurisprudenza di questa Corte ha rimarcato che i requisiti richiesti dalla norma di riferimento per la concessione del permesso di necessità vanno individuati nel carattere eccezionale della concessione, nella particolare gravità dell'evento giustificativo e nella correlazione di questo con la vita familiare in modo tale che essi vengono ad individuare un fatto del tutto al di fuori della quotidianità per il suo intrinseco rilievo e la sua incidenza nella vita del detenuto, tale da giustificare la deroga temporanea all'esperienza segregativa.
2.2 Tanto osservato, il ricorso insiste nel sostenere la medesime ragioni già apprezzate dai giudici di merito, lamenta il mancato espletamento di indagini 4 ulteriori, di cui non specifica l'oggetto e le modalità, addebita ai giudici di sorveglianza l'omesso approfondimento dei dati di conoscenza senza considerare che quanto preteso è stato già effettuato con l'incarico affidato ai medici legali che hanno esaminato direttamente la madre del ricorrente e la documentazione sanitaria loro fornita. Né il giudizio dagli stessi espresso, per quanto difforme da quello di uno dei medici di fiducia, circa la possibilità di trasferimento della AR per raggiungere il luogo di detenzione del figlio, risulta adeguatamente posto in discussione sul piano tecnico-scientifico con argomentazioni suscettibili di positiva considerazione da parte dei giudici di merito, quali hanno comunque avvertito l'esigenza di sollecitare l'autorità penitenziaria ad avvicinare il ricorrente al luogo di residenza della madre per facilitarne gli incontri. Resta infine valida l'osservazione per la quale le limitazioni alla possibilità di incontrare i familiari, in presenza della facoltà comunque riconosciuta di comunicare a distanza con comunicazioni telefoniche e con la corrispondenza scritta, in grado di mantenere le relazioni affettive, non possono intendersi quali forme di compressione della libertà del detenuto, non funzionali all'esecuzione della pena detentiva e contrarie al senso di umanità, quindi ai precetti costituzionali che presiedono all'espiazione carceraria. Il ricorso va perciò respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonella Patrizia Mazzei Monica BoniMonic DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 DIC 2017 LECARCEL VERE E T R O C 5