CASS
Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 9196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9196 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - LU TI NA MA DE IS RC MA MA - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: SI UA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/10/2025 del TRIBUNALE di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere PE DA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LO EA MA RE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha parzialmente annullato, quanto al reato di estorsione di cui al capo A1, l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 10 settembre 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione, oltre che al reato di cui al capo A1, anche al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo A della imputazione provvisoria, che fa riferimento alla organizzazione denominata Sacra Corona Unita nell’articolazione tuturanese operante nella provincia di Brindisi.
2. Ricorre per cassazione AL TT, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale dichiarato inefficace la misura cautelare nel suo complesso, anziché in relazione al solo reato di estorsione di cui al capo A1, in esito alla acclarata presenza di elementi nuovi successivi al primo interrogatorio di garanzia effettuato dal giudice poi dichiaratosi incompetente senza che fosse stato effettuato un nuovo interrogatorio. Il Tribunale non avrebbe motivato le ragioni della scissione operata tra il reato associativo e quello di estorsione, stante la connessione tra i reati ed il fatto che gli elementi nuovi “sono stati utilizzati per rinforzare anche il quadro associativo”, non avendo il Tribunale che adoperato un mero richiamo alla ordinanza genetica a proposito dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. (fg. 2 del ricorso); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato la mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Penale Sent. Sez. 2 Num. 9196 Anno 2026 Presidente: GA GIOVNA Relatore: DA PE Data Udienza: 27/01/2026 ministero. Sul punto, l’ordinanza impugnata sarebbe generica, motivando solo per relationem;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo mafioso descritto al capo A della imputazione provvisoria. Il Tribunale avrebbe travisato le conversazioni intercettate, interpretando alcune frasi proferite dal ricorrente senza tenere conto della diversa lettura proposta dalla difesa. Non sarebbe stata evidenziata alcuna condotta di partecipazione da parte dell’indagato al sodalizio di stampo mafioso attraverso un contributo concreto, consapevole e volontario, le sue condotte assumendo il carattere di “mera connivenza in virtù del legame familiare” con il proprio genitore e coindagato TT TO, mancando la prova dell’affiliazione rituale o di indicazioni provenienti da collaboratori di giustizia (fg. 4 del ricorso), il che farebbe venir meno l’uso da parte del ricorrente della forza di intimidazione promanante dal sodalizio;
4) vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, laddove il Tribunale avrebbe fatto pedissequo richiamo all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., norma contenente solo delle presunzioni relative, che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere superate alla stregua del ridimensionamento del quadro cautelare per effetto dell’annullamento dell’ordinanza genetica in relazione al reato di estorsione di cui al capo A1 ed in considerazione dello stato di incensuratezza del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, che, in tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento (in motivazione, la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare, per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata;
Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 2018, Paladino, Rv. 272136-01; Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Di Casola, Rv. 229962-01). Il ricorrente, nel sostenere l’eccezione, oltre a non confrontarsi direttamente con il principio di diritto appena richiamato, sorvola su tutta l’ampia motivazione della ordinanza impugnata, nella parte relativa alla analisi dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. contestato al capo A, dimostrativa del fatto che nessun elemento valorizzato dal Tribunale in questa direzione ha avuto a riferimento, neanche implicitamente, gli elementi investigativi inerenti allo specifico reato estorsivo di cui al capo A1, rispetto al quale la misura cautelare è stata dichiarata inefficace;
sicché, per fatti concludenti, il Tribunale ha dimostrato l’assunto che aveva esplicitato in premessa al suo esame relativo al reato associativo, conforme alla regola giuridica.
2. Il secondo motivo è generico e non autosufficiente. Il ricorrente sostiene che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe adottato una autonoma valutazione rispetto alla richiesta cautelare del Pubblico ministero e che il 2 Tribunale, davanti a tale eccezione, già sottoposta al suo vaglio, avrebbe adottato una motivazione generica. Si rileva che ad essere generico non è il provvedimento impugnato ma il motivo di ricorso rispetto all’onere imposto in siffatti casi, dal momento che l’eccezione non è corredata da alcuna specifica e non è supportata sotto il profilo documentale. Infatti, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, onde consentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827-02).
3. Il terzo motivo non è consentito ed è, comunque, generico. E’ noto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). Il Tribunale, interpretando una serie di conversazioni intercettate, anche trasfuse integralmente nelle parti di interesse, ha adottato una ampia motivazione idonea a giustificare la decisione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato al ricorrente al capo A. La motivazione risulta priva di vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede e molti degli argomenti esaminati dal Tribunale per dimostrare che l’indagato aveva commesso condotte di contributo concreto e volontario al sodalizio criminale non sono stati neanche sfiorati dal ricorso. Come quello, tratto da diversi dialoghi intercettati, secondo cui il ricorrente si era adoperato perché si verificasse un incontro tra il capo clan UC VA ed il proprio genitore TTo TO (che del primo era ritenuto il braccio destro) ed aveva partecipato, dando il proprio attivo contributo in termini di strategie criminali da adottare, a numerosi summit tra sodali, aventi ad oggetto argomenti inerenti alla funzionalità del clan, come la perpetrazione di estorsioni varie (senza alcun riferimento, tuttavia, alla specifica estorsione di cui al capo A1). Le parole usate dal ricorrente – il quale, nei dialoghi, si riteneva parte di un gruppo, usando pronomi al plurale, dimostrando la propria disponibilità verso il clan, attivandosi per il controllo del territorio, dando indicazioni anche al padre sulla gestione dei rapporti con altri affiliati, percependo compensi per attività estorsive da altri membri compiute (fgg. 11-14 del provvedimento impugnato) - danno contezza di un ruolo attivo all’interno del sodalizio, così riconosciuto anche dai soggetti che ne erano al vertice, superando ogni diversa argomentazione difensiva, che rimane confinata al merito del giudizio in quanto volta ad una diversa ed assai semplicistica ricostruzione alternativa del fatto, secondo la quale l’indagato sarebbe stato mosso solo da ragioni di supporto familiare al genitore e le sue condotte non supererebbero la soglia della mera connivenza non punibile. Tanto assorbe ogni altra censura inerente al quadro indiziario.
4. Il quarto motivo è generico ed anche manifestamente infondato. 3 In tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01). Non è giuridicamente corretto, pertanto, quanto si afferma in ricorso a proposito della natura relativa di entrambe le presunzioni di legge contenute nella norma richiamata. In secondo luogo - e prendendo spunto dai fatti concreti elencati a proposito dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo - il Tribunale ha specificato che le condotte rilevate, oltre a denotare un organico inserimento all’interno del clan da parte del ricorrente, erano anche recenti, risalendo a pochi mesi prima dell’emissione del provvedimento coercitivo;
di converso, si è apprezzata l’assenza di elementi significativi rispetto al reato di cui si discute, per quel che si è detto indifferente, nei suoi contenuti anche rispetto alle esigenze cautelari, all’accertamento dello specifico reato di estorsione di cui al capo A1 ed alla relativa statuizione di inefficacia della misura adottata rispetto ad esso. Per il che, il Tribunale ha ritenuto, con ineccepibile decisione, non superata la doppia presunzione di legge contenuta nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., assunto che il ricorso non smentisce se non con inconferenti argomenti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PE DA GIOVNA GA 4
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale LO EA MA RE, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Lecce, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, ha parzialmente annullato, quanto al reato di estorsione di cui al capo A1, l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 10 settembre 2025, che aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere in relazione, oltre che al reato di cui al capo A1, anche al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo A della imputazione provvisoria, che fa riferimento alla organizzazione denominata Sacra Corona Unita nell’articolazione tuturanese operante nella provincia di Brindisi.
2. Ricorre per cassazione AL TT, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale dichiarato inefficace la misura cautelare nel suo complesso, anziché in relazione al solo reato di estorsione di cui al capo A1, in esito alla acclarata presenza di elementi nuovi successivi al primo interrogatorio di garanzia effettuato dal giudice poi dichiaratosi incompetente senza che fosse stato effettuato un nuovo interrogatorio. Il Tribunale non avrebbe motivato le ragioni della scissione operata tra il reato associativo e quello di estorsione, stante la connessione tra i reati ed il fatto che gli elementi nuovi “sono stati utilizzati per rinforzare anche il quadro associativo”, non avendo il Tribunale che adoperato un mero richiamo alla ordinanza genetica a proposito dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. (fg. 2 del ricorso); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale rilevato la mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza da parte del Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Penale Sent. Sez. 2 Num. 9196 Anno 2026 Presidente: GA GIOVNA Relatore: DA PE Data Udienza: 27/01/2026 ministero. Sul punto, l’ordinanza impugnata sarebbe generica, motivando solo per relationem;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo mafioso descritto al capo A della imputazione provvisoria. Il Tribunale avrebbe travisato le conversazioni intercettate, interpretando alcune frasi proferite dal ricorrente senza tenere conto della diversa lettura proposta dalla difesa. Non sarebbe stata evidenziata alcuna condotta di partecipazione da parte dell’indagato al sodalizio di stampo mafioso attraverso un contributo concreto, consapevole e volontario, le sue condotte assumendo il carattere di “mera connivenza in virtù del legame familiare” con il proprio genitore e coindagato TT TO, mancando la prova dell’affiliazione rituale o di indicazioni provenienti da collaboratori di giustizia (fg. 4 del ricorso), il che farebbe venir meno l’uso da parte del ricorrente della forza di intimidazione promanante dal sodalizio;
4) vizio della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, laddove il Tribunale avrebbe fatto pedissequo richiamo all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., norma contenente solo delle presunzioni relative, che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere superate alla stregua del ridimensionamento del quadro cautelare per effetto dell’annullamento dell’ordinanza genetica in relazione al reato di estorsione di cui al capo A1 ed in considerazione dello stato di incensuratezza del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e, comunque, manifestamente infondati.
1. Quanto al primo motivo, deve ricordarsi, in punto di diritto, che, in tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., conseguente al mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento (in motivazione, la Corte ha chiarito che non è ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare, per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quella non inficiata;
Sez. 6, n. 2057 del 20/12/2017, dep. 2018, Paladino, Rv. 272136-01; Sez. 6, n. 35887 del 02/07/2004, Di Casola, Rv. 229962-01). Il ricorrente, nel sostenere l’eccezione, oltre a non confrontarsi direttamente con il principio di diritto appena richiamato, sorvola su tutta l’ampia motivazione della ordinanza impugnata, nella parte relativa alla analisi dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. contestato al capo A, dimostrativa del fatto che nessun elemento valorizzato dal Tribunale in questa direzione ha avuto a riferimento, neanche implicitamente, gli elementi investigativi inerenti allo specifico reato estorsivo di cui al capo A1, rispetto al quale la misura cautelare è stata dichiarata inefficace;
sicché, per fatti concludenti, il Tribunale ha dimostrato l’assunto che aveva esplicitato in premessa al suo esame relativo al reato associativo, conforme alla regola giuridica.
2. Il secondo motivo è generico e non autosufficiente. Il ricorrente sostiene che il Giudice per le indagini preliminari non avrebbe adottato una autonoma valutazione rispetto alla richiesta cautelare del Pubblico ministero e che il 2 Tribunale, davanti a tale eccezione, già sottoposta al suo vaglio, avrebbe adottato una motivazione generica. Si rileva che ad essere generico non è il provvedimento impugnato ma il motivo di ricorso rispetto all’onere imposto in siffatti casi, dal momento che l’eccezione non è corredata da alcuna specifica e non è supportata sotto il profilo documentale. Infatti, in tema di impugnazioni cautelari, il ricorrente per cassazione che denuncia la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, è tenuto ad indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali la dedotta omissione ha impedito apprezzamenti di segno contrario, di rilievo tale da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate e ad allegare, inoltre, al ricorso il provvedimento genetico e la richiesta del pubblico ministero, nella loro integralità, onde consentire al giudice di legittimità il vaglio dell'eccezione (Sez. 3, n. 10400 del 19/11/2024, dep. 2025, Business, Rv. 287827-02).
3. Il terzo motivo non è consentito ed è, comunque, generico. E’ noto che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, cui anche il Collegio aderisce, in materia di intercettazioni l’interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez.6 n.11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439). Il Tribunale, interpretando una serie di conversazioni intercettate, anche trasfuse integralmente nelle parti di interesse, ha adottato una ampia motivazione idonea a giustificare la decisione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso contestato al ricorrente al capo A. La motivazione risulta priva di vizi logico-ricostruttivi e giuridici rilevabili in questa sede e molti degli argomenti esaminati dal Tribunale per dimostrare che l’indagato aveva commesso condotte di contributo concreto e volontario al sodalizio criminale non sono stati neanche sfiorati dal ricorso. Come quello, tratto da diversi dialoghi intercettati, secondo cui il ricorrente si era adoperato perché si verificasse un incontro tra il capo clan UC VA ed il proprio genitore TTo TO (che del primo era ritenuto il braccio destro) ed aveva partecipato, dando il proprio attivo contributo in termini di strategie criminali da adottare, a numerosi summit tra sodali, aventi ad oggetto argomenti inerenti alla funzionalità del clan, come la perpetrazione di estorsioni varie (senza alcun riferimento, tuttavia, alla specifica estorsione di cui al capo A1). Le parole usate dal ricorrente – il quale, nei dialoghi, si riteneva parte di un gruppo, usando pronomi al plurale, dimostrando la propria disponibilità verso il clan, attivandosi per il controllo del territorio, dando indicazioni anche al padre sulla gestione dei rapporti con altri affiliati, percependo compensi per attività estorsive da altri membri compiute (fgg. 11-14 del provvedimento impugnato) - danno contezza di un ruolo attivo all’interno del sodalizio, così riconosciuto anche dai soggetti che ne erano al vertice, superando ogni diversa argomentazione difensiva, che rimane confinata al merito del giudizio in quanto volta ad una diversa ed assai semplicistica ricostruzione alternativa del fatto, secondo la quale l’indagato sarebbe stato mosso solo da ragioni di supporto familiare al genitore e le sue condotte non supererebbero la soglia della mera connivenza non punibile. Tanto assorbe ogni altra censura inerente al quadro indiziario.
4. Il quarto motivo è generico ed anche manifestamente infondato. 3 In tema di misure cautelari personali, il disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sancisce, nei confronti degli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione, di natura relativa per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e di natura assoluta con riguardo all'adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest'ultima superabile nei soli casi previsti dall'art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen., ossia laddove il destinatario del vincolo dimostri l'esigenza di accudire i propri figli di età inferiore a sei anni o di essere affetto da malattia incompatibile con la detenzione intramuraria (Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01). Non è giuridicamente corretto, pertanto, quanto si afferma in ricorso a proposito della natura relativa di entrambe le presunzioni di legge contenute nella norma richiamata. In secondo luogo - e prendendo spunto dai fatti concreti elencati a proposito dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo - il Tribunale ha specificato che le condotte rilevate, oltre a denotare un organico inserimento all’interno del clan da parte del ricorrente, erano anche recenti, risalendo a pochi mesi prima dell’emissione del provvedimento coercitivo;
di converso, si è apprezzata l’assenza di elementi significativi rispetto al reato di cui si discute, per quel che si è detto indifferente, nei suoi contenuti anche rispetto alle esigenze cautelari, all’accertamento dello specifico reato di estorsione di cui al capo A1 ed alla relativa statuizione di inefficacia della misura adottata rispetto ad esso. Per il che, il Tribunale ha ritenuto, con ineccepibile decisione, non superata la doppia presunzione di legge contenuta nell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., assunto che il ricorso non smentisce se non con inconferenti argomenti. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente PE DA GIOVNA GA 4