Sentenza 12 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/03/2002, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
ee 60085 3553/02 REPUBBLICA IN NOME DI POPOI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria REGISTRO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: INVITE - Presidente - R.G.N. 10893/98 Dott. Giulio GRAZIADEI Cron.8439Consigliere Dott. Stefano MONACI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Ud. 26/10/01 Dott. Salvatore DI PALMA ConsigliereDott. Achille ELCELLI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA N. 60025 sul ricorso proposto da: DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro MINISTERO tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
GU IA, EL UC;
- intimati avverso la sentenza n. 47/97 della Commissione tributaria regionale di TRIESTE, depositata il 2001 08/05/97; M 2120 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 26/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. : -2- き Svolgimento del processo RI CI, dopo avere richiesto l'applicazione della normativa di cui all'art. 12 1.n.154/88, ha impugnato l'avviso di liquidazione della maggiore imposta, lamentando che l'immobile oggetto della compravendita era in pessime condizioni. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo necessaria una previa notifica di un atto di accertamento, ma l'ufficio ha proposto appello. Nelle more, il contribuente ha presentato istanza di definizione della lite fiscale ai sensi dell'art. 2 quinquies 1. n.656/94, ma l'ufficio ha ritenuto l'inapplicabilità della normativa in quanto non c'era controversia su una rettifica di valore dichiarato, ma su un avviso di liquidazione soltanto. La Commissione Regionale ha confermato la decisione impugnata ritenendo che fosse necessario un atto di accertamento e che non potesse essere esclusa l'applicabilità della normativa della definizione delle liti fiscali pendenti. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze notificando a RI CI e a EL AN e deducendo un unico motivo. I contribuenti non si sono costituiti in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione della l.n.656/94, dell'art. 12 1.154/88, del t.u. 131/1986, violazione dei principi generali in materia di accertamento fiscale di valore, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia sul presupposto che questa normativa non può ritenersi applicabile alle ipotesi in cui si discute di avvisi di liquidazione emessi a seguito di istanze dei contribuenti, posto che in questi casi non si procede ad una rettifica del valore dichiarato. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata e merita di essere accolta. яки E' stato più volte ritenuto, e non sono emersi elementi che inducano a modificare l'orientamento, che “l'articolo 2 quinquies del d.l.n.564/94, che accorda al contribuente la possibilità di determinare l'estinzione delle liti pendenti circa atti impositivi, che non attengano esclusivamente all'irrogazione di sanzioni, attraverso un pagamento correlato al valore della lite medesima, cioè alla maggiore somma reclamata o reclamabile dall'ufficio, ammette al condono le sole controversie pendenti che coinvolgano pretese creditorie dell'amministrazione, diverse e ulteriori rispetto a quelle desumibili dagli elementi offerti dal contribuente stesso. Il condono non è perciò applicabile a quelle controversie che, investendo esclusivamente la correttezza di atti liquidatori, si esauriscano in un controllo sui criteri di fissazione del quantum dell'obbligazione, secondo gli stessi dati addotti dal debitore al fine della determinazione dell'imponibile. Perciò il condono non si applica al computo dell'Invim operato sulla base della rendita attribuita al bene venduto su istanza di accatastamento del contribuente” (Cass. sentenze nn. 15933/00, 64/00, 6611/99). Inoltre, è stato ritenuto che nell'ipotesi in cui la parte privata ha chiesto l'applicazione della disciplina dell'art. 12 l.n.154/88, non è necessario che venga emanato un atto di accertamento, essendo sufficiente un avviso di liquidazione in virtù della determinazione automatica della rendita (Cass. sent. n. 14245/00). Il ricorso va dunque accolto e la sentenza va cassata. Non essendo necessario procedere ad accertamenti di fatto, occorre pronunciare nel merito e rigettare l'impugnativa del contribuente. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta W l'impugnativa dei contribuenti. Compensa le spese. Jonk the Così deciso in Roma il 26.10.2001 nella Il cons. est. Dr. Giuseppe Falconeраздоро IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Pattista camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il Presidente Dr. Giulio Graziadei fer fram DEPOSITATO IN CANCELLERIAMAR 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista