Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4138 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
84138 /01 Reg. gen. N° 1845/1999 Udienza del 12 dicembre 2000 Oggetto: azione di rivendicazione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Grou 8826 SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Пер 1398 Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere Richiesta copia studic. dal Sig. IL SOLE 24 ORE Dott. FRANCESCO PAOLO FIORE Consigliere per diritti L. 300 1.2.3 MAR 2001. Dott. SERGIO DEL CORE Consigliere IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IS OG e IN AN, domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difesi dagli avvocati Enrico e Rosario Puzzanghera in forza di mandato in atti;
- ricorrenti -
contro
COMPAGNIA IMMOBILIARE LAZIALE s.r.l. intimata- LIRE 1500 CANCELLERIA nonché IN FABIO 0239907 1845 1999 LL e RI Compagnia Immobiliare Laziale Udienza del 12 dicembre 2000, Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 2056/00 0239908 2 intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in data 2 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 dicembre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Marinelli. che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 3 febbraio 1989 La Compagnia Immobiliare Laziale conveniva dinanzi al Tribunale di Frosinone OV e IO LL per sentirli condannare al rilascio in suo favore di un fabbricato di tre piani e di un locale terraneo posti in Ferentino, esponendo che tali immobili erano stati trasferiti con atto Gaudenzi del 21 marzo 1978 dai coniugi IO TI LL e AR IA ad Antonio Lunghi, da costui all'Immobiliare Emanuela srl con atto De Paola del 2 dicembre 1982. ed infine da questa ad essa attrice con atto Rizzo del 1988. Si costituiva OV LL chiedendo il rigetto della domanda in base all'assunto che egli occupava parte dell'immobile principale, che era di proprietà della madre BR RI. per averglielo questa dato in comodato. Successivamente interveniva nel giudizio anche la RI, sostenendo di essere divenuta proprietaria degli immobili in virtù di un valido acquisto, e comunque di possederli uti domina da almeno quaranta anni, per cui chiedeva anch'ella il rigetto della domanda: analoga richiesta formulava IO LL, costituitosi tardivamente. 1845.1999 LL e RI Compagnia Immobiliare Laziale Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 3 All'esito il tribunale, con sentenza del 6 dicembre 1996, accoglieva la domanda condannando i convenuti e l'intervenuta al rilascio degli immobili. A seguito di impugnazione dei soccombenti la Corte di appello di Roma, con sentenza del 2 giugno 1998, confermava la decisione del primo giudice. La corte osservava che era pacifico che gli immobili appartenevano in origine a IO TI LL, suocero della RI e comune dante causa delle parti in conflitto. Si trattava quindi di una di quelle ipotesi in cui il rivendicante non è tenuto alla probatio diabolica, cioè alla prova del proprio titolo di acquisto e del titolo di acquisto dei precedenti titolari sino a pervenire ad un acquisto a titolo originario. essendo sufficiente la prova che il bene ha formato oggetto del proprio titolo di acquisto. Pertanto la Compagnia Immobiliare Laziale risultava essere proprietaria degli immobili in base ai successivi validi atti di trasferimento a partire dal suddetto IO TI LL. Peraltro, sebbene la RI avesse eccepito l'usucapione degli immobili in contestazione, il tribunale aveva correttamente desunto il riconoscimento, da parte di costei. della inesistenza o della rinuncia ad avvalersi della usucapione dal verbale dei Carabinieri in data 26 giugno 1984, relativo alle dichiarazioni rese dalla stessa RI a seguito di un esposto presentato dalla società Immobiliare Emanuela per occupazione abusiva degli immobili. Nella circostanza la RI aveva affermato di avere occupato continuativamente. dal 1952. epoca del suo matrimonio con ST LL, l'abitazione per cui è causa, sino a pochi anni addietro. lasciandola poi nella disponibilità del figlio IO LL e di parenti in visita occasionale. Pertanto, sebbene fosse intervenuta il 20 marzo 1962 una scrittura privata di vendita (come tale non opponibile ai terzi) dai coniugi 1845 1999 LL e RI Compagnia Immobiliare Laziale Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. OV TI LL e AR IA alla RI, relativa agli immobili in questione. era evidente che ella, almeno inizialmente, era entrata nell'immobile quale ospite del suocero, e le prove testimoniali espletate non avevano dimostrato né la data certa dell'inizio del suo preteso possesso, né quella del passaggio dalla detenzione nomine alieno al possesso uti domina, per cui alla RI era preclusa l'eccezione possideo quia possideo per contrastare l'azione di revindica di controparte. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza BR RI e OV LL. illustrando tre motivi di ricorso. La Compagnia Immobiliare Laziale e IO LL non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando genericamente i vizi di violazione di norme di legge e di difetto di motivazione i ricorrenti sostengono che dal verbale dei carabinieri in data 26 giugno 1984 non era possibile desumere il riconoscimento, da parte della RI, della proprietà degli immobili in capo al suocero OV TI LL, incompatibile con la richiesta di riconoscimento della usucapione a proprio favore. Infatti il riconoscimento del diritto di proprietà altrui, per importare rinuncia alla usucapione. deve essere diretto al soggetto asseritamente proprietario. Il motivo non è fondato. Infatti il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto unilaterale non recettizio incompatibile con la volontà di godere del bene uti dominus. interrompe il termine utile per l'usucapione anche quando sia effettuato nei confronti di un soggetto diverso dal titolare del diritto stesso. Inoltre la 1845 1999 LL e RI Compagnia Immobiliare Laziale Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 5 giurisprudenza ha rilevato che tale riconoscimento, ai fini della interruzione del termine per la prescrizione. non richiede necessariamente nemmeno una dichiarazione esplicita, potendo risultare anche da una manifestazione tacita di volontà, che implichi comunque l'ammissione della esistenza del diritto della controparte (cfr. Cass. sez. III, 19 novembre 1999 n. 12833; sez. I, 7 maggio 1987 n. 4215; sez. II, 13 agosto 1985 n. 4428). E' quindi evidente che la dichiarazione resa dalla RI ai Carabinieri il 26 giugno 1984 aveva inequivocabilmente valore di riconoscimento del diritto di proprietà del suocero e quindi che ella non aveva esercitato sugli immobili un h T possesso utile ad usucapire. Con il secondo motivo, poi, denunciando ancora il vizio di difetto di motivazione, i ricorrenti, contestano l'affermazione della sentenza impugnata. secondo cui la prova testimoniale non avrebbe dimostrato né la data di inizio del preteso possesso, né l'interversione da mera detenzione a possesso. Infine i ricorrenti denunciano un ulteriore profilo di carenza di motivazione, per non avere la corte di appello valorizzato la scrittura privata di cessione dell'immobile fatta dai suoceri a favore della RI. Tale scrittura qualificava ed avvalorava il possesso esclusivo di costei sull'immobile. I due motivi, tra loro connessi e quindi da esaminare congiuntamente, vanno entrambi disattesi. Per quanto riguarda la prova testimoniale. infatti, la censura è troppo generica per potere essere presa in considerazione, in quanto i ricorrenti non hanno trascritto nel ricorso le dichiarazioni dei testimoni che, secondo il loro assunto, avrebbero dovuto indurre la corte di appello ad una diversa valutazione 1845 1999 LL e RI Compagnia Immobiliare Laziale 1 'dienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri, relatore Riggio. delle risultanze probatorie. Ciò era invece indispensabile. per il principio di autosufficienza del ricorso, che deve fornire al giudice di legittimità tutti gli elementi utili per valutare la fondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata, senza dovere ricorrere ad un riesame degli atti, che nel giudizio di cassazione è consentito solo in casi particolari. Per ciò che concerne la scrittura privata di vendita degli immobili a favore della RI da parte dei suoceri, la corte di appello ne ha correttamente rilevato la non opponibilità ai terzi e la sua inilevanza ai fini dell'indagine 40000 sull'animus possidendi della stessa RI, escluso comunque dalla dichiarazione 290000 resa dalla medesima ai carabinieri in data 26 giugno 1984. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso. Nessuna statuizione va emessa circa le spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile Frames Su n della Corte Suprema di Cassazione, il 12 dicembre 2000. jego llei gogor est. Agenzia delle Entrate 21.06.11 Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il 1435 20 IL CANCELLIERE C1 11 22 MAR. 2001 Art. n... Valeria Neri 1845 1999 LL e RI Compagna Immobiliare Laziale Udienza del 12 dicembre 2000. Presidente Pontorieri, relatore Riggio,