Sentenza 16 gennaio 2004
Massime • 1
A norma del combinato disposto dei commi primo e quinto dell'art. 2, legge n. 297/1982, che disciplina l'ipotesi dell'inadempimento, da parte del datore di lavoro non imprenditore commerciale, dell'obbligo avente per oggetto il trattamento di fine rapporto, il lavoratore, per ottenere il pagamento di tale trattamento dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, ha l'onere di dimostrare - oltre all'avvenuta cessazione del rapporto, all'inadempimento del datore di lavoro e al fatto che quest'ultimo non è soggetto alle procedure concorsuali - che (in base alla presunzione legale prevista dalla legge e consistente nell'avvenuto esperimento, con la dovuta diligenza e serietà, di una procedura esecutiva individuale conclusasi con esito interamente o parzialmente infruttuoso) mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore, senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita di quest'ultimo, eventualmente diversi da quello in cui ha sede l'impresa.
Commentario • 1
- 1. TFR, pagamento, Inps, esecuzione infruttuosaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MERCURIO Ettore - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZISA Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES ND, elett.te dom.ta in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Sante Assennato, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Scarpantoni in forza di procura speciale a margine del ricorso per Cassazione.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. Pilerio Spadafora, Giuseppe Fabiani e Umberto Luigi Picciotto in forza di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso.
- resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Teramo n. 539 del 10.11.2000. Udita nella Pubblica udienza del 4.7.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 3 novembre 1997 ND ES conveniva davanti al Pretore del lavoro di Teramo l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e chiedeva che quest'ultimo fosse condannato, per conto del Fondo di garanzia istituito a norma dell'art. 2, commi primo e quinto, l. 29 maggio 1982 n. 297, a pagarle la somma di L. 1.265.939, oltre agli accessori.
A sostegno della domanda la ricorrente esponeva che, avendo prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta RA.GA. di LI AN senza ricevere il relativo trattamento al momento della cessazione del rapporto, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo aveva proceduto ad esecuzione mobiliare, peraltro con esito totalmente infruttuoso, nei confronti della datrice di lavoro. La ricorrente aggiungeva di avere fornito all'INPS, con la produzione del verbale di pignoramento negativo, la prova dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della debitrice, con la conseguenza che del tutto pretestuoso doveva essere considerato il rifiuto dell'Istituto previdenziale di corrisponderle la somma suddetta. Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendone il rigetto per mancanza di prova della mancanza delle garanzie patrimoniali in capo alla datrice di lavoro.
Con sentenza dell'8 luglio 1999 il Giudice unico del lavoro presso il Tribunale di Teramo, cui nel frattempo la causa era stata rimessa a seguito della soppressione degli uffici di pretura, accoglieva il ricorso e condannava l'INPS, per conto del Fondo di garanzia, a pagare alla lavoratrice la prestazione richiesta.
Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva interamente riformata dal Tribunale di Teramo in composizione collegiale con sentenza del 10 novembre 2000, con la quale veniva rigettata la domanda proposta dalla lavoratrice.
Il Tribunale osservava che quest'ultima non aveva fornito la prova che, a seguito dell'espropriazione forzata, le garanzie patrimoniali della datrice di lavoro erano risultate in tutto o in parte insufficienti, dato che nei confronti della medesima era stato eseguito solamente un pignoramento mobiliare risultato negativo, mentre la creditrice non aveva usato l'ordinaria diligenza nel ricercare i beni della datrice di lavoro, non solo mobili, ma soprattutto immobili, nella provincia di residenza e in quella di nascita della debitrice.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ES, che ha dedotto un unico motivo.
L'INPS si è costituita depositando procura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dell'impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, quinto comma, l. 29 maggio 1982 n. 297, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c. e sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto confermare la pronuncia di accoglimento della domanda emessa dal primo giudice, dal momento che era stata da essa fornita la prova dell'esistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge, ivi compresa quella relativa alla mancanza delle garanzie patrimoniali della debitrice, giacché - richiedendo la disposizione legislativa solamente l'insolvenza del datore di lavoro ne' potendosi pretendere che il lavoratore-creditore adempia ad una serie imprecisata di ricerche dei beni mobili ed immobili del debitore, perché ciò renderebbe vana l'istituzione del Fondo di garanzia - nel verbale di pignoramento negativo era stato dato atto del mancato rinvenimento di beni aggredibili in sede esecutiva.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, nella sentenza n. 3511 del 2001, ha affermato che, in tema di interpretazione dell'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, il quale disciplina il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, occorre distinguere a seconda che il datore di lavoro sia o no un imprenditore commerciale. In caso affermativo, per ottenere il pagamento dal Fondo, il lavoratore deve provare, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro e all'inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, lo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, utilizzando a tal fine la presunzione legale prevista dalla legge e consistente nell'apertura del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o del concordato preventivo a carico del medesimo. Nell'altro caso, qualora cioè non sia possibile l'applicazione della legge fallimentare perché non ricorre la condizione soggettiva di cui all'art. 1 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, il lavoratore deve dimostrare, oltre all'avvenuta cessazione del rapporto e all'inadempimento del datore di lavoro, anche il fatto che quest'ultimo non è soggetto alle procedure concorsuali e, inoltre, in base alla diversa presunzione legale pure prevista dalla legge e consistente nell'avvenuto esperimento di una procedura esecutiva individuale, che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore. Nella medesima sentenza è stato aggiunto che, proprio perché l'esperimento del procedimento esecutivo individuale integra una presunzione legale, ai sensi dell'art. 2728 c.c., della mancanza delle garanzie patrimoniali, non è necessario che il creditore, dopo il suddetto esperimento - che peraltro deve essere condotto "in modo serio e adeguato, ancorché, eventualmente infruttuoso" - si sobbarchi ad una serie di ulteriori ricerche in ordine alla (eventuale) esistenza di proprietà immobiliari da parte del debitore, dato che quest'onere non gli è imposto dalla legge (v., in ordine alla necessità per il lavoratore "di conformarsi all'ordinaria diligenza" nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale, anche la successiva sentenza n. 4666 del 2002, secondo cui, ove debitrice sia un'associazione non riconosciuta, non basta l'esistenza di una mera parvenza di esecuzione, quale è l'inutile esperimento di un tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede dell'associazione, quando non risultino effettuate idonee ricerche di tutti i soggetti solidalmente obbligati).
L'interpretazione del dettato legislativo fornita dalla suddetta sentenza n. 3511 del 2001, con riferimento alla seconda delle due ipotesi previste dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 (datore di lavoro non imprenditore commerciale) e nella parte in cui era stata esclusa la necessità che il lavoratore adempia l'ulteriore onere di ricercare eventuali beni immobili di proprietà del datore di lavoro in luoghi diversi da quello in cui ha (o aveva) sede l'impresa, è stata sottoposta a critica da parte della stessa Corte in una successiva sentenza (n. 4783 del 2003), nella quale, con un ragionamento basato sul richiamo fatto dal suddetto art. 2 al concetto di "garanzie patrimoniali" di cui all'art. 2740 c.c. - riferentisi all'intero patrimonio del debitore, che è formato da beni mobili, immobili e crediti - è stata affermata la necessità, ai fini della dimostrazione della mancanza di tali garanzie, che il creditore, dopo avere tentato un pignoramento mobiliare rivelatosi infruttuso, si assuma il compito di ricercare, nei luoghi di nascita, di residenza, di domicilio o della sede dell'impresa del debitore, l'esistenza di altri beni, mobili o immobili, appartenenti a quest'ultimo.
Questa tesi, alla quale ha pure fatto riferimento la sentenza impugnata - che ha altresì richiamato una circolare dell'INPS (n. 44 del 7 marzo 1983), esibita dal medesimo Istituto, secondo cui l'eventuale pignoramento infruttuoso posto in essere nei confronti del datore di lavoro deve riguardare beni esistenti "almeno nella provincia di residenza e in quella di nascita" del medesimo - non può essere condivisa, risultando la stessa, nel suo estremo rigore, non conforme al tenore letterale della norma che regola la materia e alla relativa ratio.
Il quinto comma dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 afferma che, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni contenute nella legge fallimentare, il lavoratore può chiedere il pagamento del trattamento di fine rapporto al Fondo di garanzia "sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti".
Ora, se è vero che la norma richiede la dimostrazione della mancanza o della insufficienza delle garanzie patrimoniali in capo al debitore, è altrettanto vero, come è stato posto in luce nella sentenza n. 3511 del 2001, che questo fatto deve ritenersi provato, esclusivamente, per mezzo della presunzione legale consistente nell'avvenuto esperimento di un qualsivoglia procedimento esecutivo individuale, purché intrapreso con la necessaria diligenza, poi conclusosi infruttuosamente (in tutto o in parte). La legge, infatti, prevede soltanto "l'esperimento dell'esecuzione forzata" e non già il compimento di una ulteriore attività da parte del lavoratore - la ricerca di beni mobili e immobili nei luoghi di residenza e di nascita del debitore diversi da quello in cui ha sede l'impresa - soprattutto perché tale attività può rilevarsi sommamente gravosa, oltre che dispendiosa, per un soggetto che, di norma, è privo di adeguate risorse economiche (nonché, in ipotesi, pure inutile, ben potendo il datore di lavoro essere proprietario di beni solamente in luoghi diversi da quelli sopra indicati). E questa conclusione è conforme alla ratio della disposizione di legge di cui si discute, avendo il legislatore, in osservanza di una direttiva comunitaria, inteso perseguire finalità di carattere sociale con il consentire al lavoratore, molto spesso astretto dal bisogno, di ottenere, nel tempo più breve possibile e tramite l'intervento di un soggetto diverso dall'obbligato principale, il pagamento del credito maturato e non adempiuto: è semmai l'INPS, cui è attribuito il diritto di surroga (v. il settimo comma del medesimo art. 2) e che ne ha gli strumenti - essendo le sue sedi ed i suoi uffici legali dislocati su tutto il territorio nazionale - che può effettuare le opportune ricerche allo scopo di conseguire dal datore di lavoro, che sia eventualmente proprietario di beni utilmente aggredibili in un luogo diverso da quello in cui ha sede l'impresa, la somma erogata al lavoratore. Da questi rilievi deriva l'inconsistenza della tesi secondo cui il creditore, dopo l'inutile esperimento di un'azione esecutiva mobiliare presso la sede dell'impresa, deve effettuare una ricerca di beni mobili o immobili anche in luoghi diversi dal comune in cui è situata tale sede, dovendosi soltanto pretendere, qualora debitore sia una persona fisica o se vi siano altri soggetti solidalmente obbligati, che la ricerca, in ossequio al generale principio di diligenza che deve assistere il creditore, avvenga, nel primo caso, solamente nel luogo in cui ha sede l'impresa e, nel secondo caso, nel luogo di residenza dei coobbligati.
Dai medesimi rilievi consegue pure la fondatezza della censura dedotta nel ricorso per Cassazione in ordine all'esistenza del vizio di violazione di legge che inficia la sentenza impugnata, per avere il giudice di appello sostenuto che la procedura esecutiva individuale, cui è tenuto il lavoratore, non può essere limitata ad "una delle forme possibili", ma deve essere estesa ad ogni "altra forma", atteso che "l'esecuzione forzata menzionata nel comma cinque dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 riguarda l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare del debitore"; e, per conseguenza, per avere lo stesso giudice disatteso la pretesa della lavoratrice per il fatto che quest'ultima si era limitata a produrre in giudizio un verbale di pignoramento effettuato in modo infruttuoso nei confronti della datrice di lavoro, ma non aveva provveduto alla "verifica, mediante visura ipotecaria e catastale, circa la sussistenza o meno di un patrimonio immobiliare della datrice di lavoro", "almeno nella provincia di residenza e in quella di nascita" di quest'ultima. Al contrario, in base a quanto è stato sopra esposto, l'indagine del giudice del merito avrebbe dovuto, più semplicemente, essere rivolta ad accertare se, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la lavoratrice, nel procedere all'esecuzione forzata, avesse improntato il suo comportamento a diligenza e serietà nel senso sopra indicato. Il ricorso deve essere, dunque, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di L'Aquila e che dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:
"A norma del combinato disposto dei commi primo e quinto dell'art. 2 l. 29 maggio 1982 n. 297, che disciplina l'ipotesi dell'inadempimento da parte del datore di lavoro non imprenditore commerciale dell'obbligo avente per oggetto il trattamento di fine rapporto, il lavoratore, per ottenere il pagamento di tale trattamento dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, ha l'onere di dimostrare, oltre all'avvenuta cessazione del rapporto e all'inadempimento del datore di lavoro, anche il fatto che quest'ultimo non è soggetto alle procedure concorsuali e, inoltre, in base alla presunzione legale prevista dalla legge e consistente nell'avvenuto esperimento, con la dovuta diligenza e serietà, di una procedura esecutiva individuale conclusasi con esito interamente o parzialmente infruttuoso, che mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore, senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita diversi da quello in cui ha sede l'impresa".
Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di L'Aquila, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004