Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 625
CASS
Sentenza 16 gennaio 2004

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A norma del combinato disposto dei commi primo e quinto dell'art. 2, legge n. 297/1982, che disciplina l'ipotesi dell'inadempimento, da parte del datore di lavoro non imprenditore commerciale, dell'obbligo avente per oggetto il trattamento di fine rapporto, il lavoratore, per ottenere il pagamento di tale trattamento dal Fondo di garanzia istituito presso l'INPS, ha l'onere di dimostrare - oltre all'avvenuta cessazione del rapporto, all'inadempimento del datore di lavoro e al fatto che quest'ultimo non è soggetto alle procedure concorsuali - che (in base alla presunzione legale prevista dalla legge e consistente nell'avvenuto esperimento, con la dovuta diligenza e serietà, di una procedura esecutiva individuale conclusasi con esito interamente o parzialmente infruttuoso) mancano o sono insufficienti le garanzie patrimoniali del debitore, senza che sia necessario il compimento di una ulteriore attività costituita dalla ricerca di altri beni, mobili o immobili, di proprietà del datore di lavoro nei comuni di residenza o di nascita di quest'ultimo, eventualmente diversi da quello in cui ha sede l'impresa.

Commentario1

  • 1TFR, pagamento, Inps, esecuzione infruttuosaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 20 marzo 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2004, n. 625
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 625
Data del deposito : 16 gennaio 2004

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