Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2005, n. 1038
CASS
Sentenza 22 novembre 2005

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Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, il disturbo della personalità, di consistenza, intensità e gravità, tale da incidere sulla capacità di intendere e volere, a differenza delle anomalie del carattere, può essere preso in esame anche se non rientrante nel concetto di infermità mentale quando si traduca in uno status patologico in grado di escludere o scemare grandemente la capacità. Tale può essere anche uno stato emotivo e passionale, dovuto allo stress conseguente alla crisi del rapporto coniugale, che determini una compromissione della capacità di volere e si associ ad uno status patologico anche se di natura transeunte.

Commentario1

  • 1Atti persecutori: riconosciuto il vizio parziale di mente allo stalkerAccesso limitato
    Carmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 22 maggio 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2005, n. 1038
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1038
Data del deposito : 22 novembre 2005

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