Sentenza 22 novembre 2005
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, il disturbo della personalità, di consistenza, intensità e gravità, tale da incidere sulla capacità di intendere e volere, a differenza delle anomalie del carattere, può essere preso in esame anche se non rientrante nel concetto di infermità mentale quando si traduca in uno status patologico in grado di escludere o scemare grandemente la capacità. Tale può essere anche uno stato emotivo e passionale, dovuto allo stress conseguente alla crisi del rapporto coniugale, che determini una compromissione della capacità di volere e si associ ad uno status patologico anche se di natura transeunte.
Commentario • 1
- 1. Atti persecutori: riconosciuto il vizio parziale di mente allo stalkerAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 22 maggio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2005, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2005 |
Testo completo
CORREZIONE DI GRRORE
MATERIALE IN CALCE
₤ 1038/06 38 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22 novembre 2005
SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg. : N. 1197/05 Dott. MARIO SOSSI Presidente
1.Dott. PIERO MOCALI Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Dott. ANGELO VANCHERI N. 27944/2005 66
3.Dott LIVIO PEPINO 66
4.Dott. GRAZIA CORRADINI 66
ha pronunciato la seguente де
SENTENZA sul ricorso proposto da :
E' ET, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza emessa il 23.3.2005
dal la CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI MILANO;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. ANGELO VANCHERI;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Francesco Mauro Iacoviello, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, esserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 21.1.2004 il GUP del Tribunale di Varese, all'esito di processo celebrato con il rito abbreviato a carico di E' ET, accusato dell'omicidio, avvenuto in
Tradate il 24.11.2001, della moglie GO ZI e della figlia LO UL, di anni
10 circa, delle quali aveva cagionato la morte colpendole con numerose coltellate, dichiarava l'imputato colpevole soltanto dell'omicidio della moglie, condannandolo, con le attenuanti della provocazione e generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate e la diminuente del rito, alla pena di anni 6, mesi 2 e giomi 20 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite.
Assolveva invece il OL dalla imputazione di omicidio in danno della figlia, per non avere commesso il fatto, ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.-
Secondo quanto emerso dai primi accertamenti e dalle indagini, anche peritali, successivamente svolte, il grave fatto di sangue si era svolto nella abitazione dei coniugi suddetti e principalmente all'interno della cucina, nella quale la GO era stata attinta complessivamente da 45 coltellate in varie parti del corpo, nel corso di una colluttazione, durante la quale i due si erano reciprocamente colpiti con dei coltelli da cucina di cui uno avente lama della lunghezza di circa 12 cm., verosimilmente impugnato dalla GO, e l'altro con lama lunga circa 14,5 cm., impugnato dal LO - e la morte della donna era sopraggiunta per anemizzazione acuta conseguente alla notevole perdita di sangue, mentre la NA era stata attinta da circa 50 coltellate, da cui era derivata la morte per la conseguente copiosa perdita di sangue.
Nel corso dei vari interrogatori cui l'imputato, il quale era stato trovato riverso per terra e presentava a sua volta circa 14 ferite da taglio, era stato sottoposto, lo stesso dichiarava: che quel giorno si era alzato dal letto intorno alle ore 13 perché aveva avuto il tumo di lavoro di notte e aveva trovato la figlia e la moglie in cucina;
aveva salutato affettuosamente la NA e altrettanto affettuosamente si era rivolto alla moglie, la quale però lo aveva respinto, insultandolo, e lo aveva improvvisamente colpito al polso destro con un piccolo coltello da cucina che in quel momento aveva in mano;
egli aveva tentato di 2
afferrarne la lama con la mano sinistra;
ma, poiché aveva ricevuto un'altra coltellata sul palmo ed era stato spinto all'indietro dalla moglie, preso da paura, aveva afferrato a caso un altro coltello da un cassetto e, con lo stesso, aveva colpito la donna due volte al ventre;
subito dopo gli era sceso come un velo nero sugli occhi, aveva sentito la moglie gridare alla figlia di chiamare aiuto, e aveva confusamente avvertito la presenza della NA vicino alla madre. Quando, dopo qualche tempo, aveva riacquistato la vista, aveva notato la moglie e la figlia riverse per terra, e, inorridito per quello che si era presentato ai suoi occhi, era salito al piano superiore e aveva tentato di suicidarsi, tagliandosi la gola e i polsi con un coltello e una lametta, senza tuttavia riuscirvi, perché, nonostante perdesse molto sangue, era stato soccorso dal personale medico, che era stato allertato da una sorella della moglie, a sua volta avvisata da una telefonata che quest'ultima aveva fatto al suo cellulare prima che la stessa perdesse le forze.
L'imputato era stato sottoposto a perizia psichiatrica, ed a seguito di tale accertamento, il perito incaricato concludeva, affermando che il LO, nel momento in cui aveva vibrato i primi due colpi alla moglie, pur se in preda ad uno stato di intensa emotività, aveva agito in condizioni di piena capacità di intendere e di volere, mentre subito dopo, e fino all'esaurirsi dell'azione omicidiaria, aveva agito in preda ad un "disturbo acuto da stress", ovvero ad un
"discontrollo episodico", che ne aveva azzerato le capacità volitive e cognitive, salvo a riacquistare poi piena consapevolezza sia dell'accaduto che dell'azione autolesiva.
Tali conclusioni erano state poi modificate dal perito, a seguito di un supplemento di indagini, disposto dal GIP sulle condizioni psichiche dell'imputato, nel senso che quest'ultimo al momento del fatto, e per tutta l'azione criminosa, aveva agito in condizioni di capacità di intendere e di volere grandemente scemate.
Il GUP nella sua sentenza condivideva in parte le conclusioni peritali assunte nel supplemento di indagini, ritenendo però che solo per il segmento di azione susseguente alle prime due coltellate inferte alla moglie, l'imputato avesse "agito in una condizione di psichismo alterato, cioè morboso, tale da non annullare, ma da compromettere la sua capacità di intendere e di volere, e quindi di autogovernarsi”.
Ma 3
Quanto all'omicidio della NA, il giudice di prime cure riteneva di dovere condividere le conclusioni formulate dal RIS, secondo cui nulla di concreto e di certo poteva affermarsi in ordine a tale evento, ritenendo possibile che la vittima sia intervenuta nel corso della violenta colluttazione fra i genitori, tentando di dividerli;
e che la stessa sia stata colpita da entrambi durante le concitate fasi dello scontro, non potendosi escludere che sia stata poi colpita, non accidentalmente, ma volontariamente dalla madre, considerato che il coltello di minori dimensioni, impugnato dalla donna per colpire il marito, recava tracce di sangue attribuibili esclusivamente alla NA e al padre.
A seguito di impugnazione proposta sia dall'imputato che dal Procuratore Generale, la
Corte di Assise di Appello di Milano, con sentenza del 23.3.2005, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava l'imputato colpevole anche dell'omicidio della figlia e, ritenuta la continuazione tra i due fatti omicidiari, riconosciuta la diminuente del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 C.P. dichiarata prevalente sulle aggravanti contestate unitamente alle già concesse attenuanti generiche, rideterminava la pena in anni 12 di reclusione.
Osservava la Corte suddetta:
Che non vi poteva essere dubbio alcuno che il decesso della GO fosse derivato
•
dalle numerosissime ferite a lei inferte dall'imputato con il coltello, con lama lunga cm. 14,5, da lui prelevato da un cassetto della cucina;
Che il racconto del predetto appariva poco convincente specie con riguardo al fatto
•
scatenante della violenta colluttazione con la moglie;
⚫ Che, avuto riguardo al dato che i rapporti tra i due coniugi si erano da qualche tempo deteriorati per una relazione extraconiugale intrapresa dalla donna e per il fatto che la stessa aveva manifestato l'intenzione di separarsi dal marito, era ragionevolmente ipotizzabile che tutto fosse nato da un atto aggressivo del LO, che ebbe a provocare la reazione della donna, la quale si servi del coltello che in quel momento aveva in mano, cui segui, come controreazione, il tentativo dell'uomo di disarmare la donna, subendo le ferite alle mani, e il successivo
Mater impossessamento, da parte di lui, di un altro coltello, con il quale colpi inizialmente la vittima al ventre con due fendenti, e continuò nella violenta azione aggressiva che condusse la GO alla morte;
Che appariva poco credibile l'affermazione dell'imputato, secondo cui, dopo le prime due coltellate, egli avrebbe perso qualsiasi contatto con la realtà e non si sarebbe più reso conto di quanto stava accadendo e di cosa stava facendo;
Che, in ordine al tema della capacità di intendere e di volere dell'imputato, non si poteva ritenere che egli avesse agito in uno stato di alterazione psichica tale da escludere totalmente la sua capacità di intendere e di volere, ma era da condividere la relazione conclusiva del supplemento di indagine, che appariva più aderente a dati obiettivi, secondo cui si doveva ravvisare nel OL uno stato di capacità
grandemente scemata per l'intera azione da lui posta in essere e non soltanto per la parte iniziale di essa;
Che, conformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, non poteva riconoscersi l'esimente della legittima difesa a favore dell'imputato, in quanto - pur ammettendo che, come da lui affermato, fu la GO ad aggredirlo per prima - lo stesso non si limitò a difendersi come poteva da tale asserita aggressione, ma invece contrattacco, ponendo in essere una reazione del tutto sproporzionata, sia perché, in considerazione della sua netta superiorità fisica, avrebbe potuto immobilizzare la donna ed evitare ulteriori danni, sia perché non si limitò a porre in essere una contenuta e necessaria azione difensiva, ma, al contrario, dopo averla gravemente ferita, anziché desistere dalla sua azione ed allontanarsi, continuò a colpirla fino ad infliggerle lesioni che ne causarono la morte;
Che, non ravvisandosi i presupposti giuridici per riconoscere l'esistenza della
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legittima difesa, non poteva essere accolta neanche la tesi subordinata dell'eccesso colposo;
Che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, in considerazione
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del fatto che la piccola LO UL venne attinta da ben 50 coltellate, più o meno gravi, in diverse parti del corpo;
del fatto che, oltre all'imputato, presente vi era
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soltanto la moglie;
che quest'ultima ebbe ben presto a soccombere alle coltellate del marito;
che la medesima ad un certo punto ebbe ad implorare la figlia di chiedere aiuto alla nonna materna, secondo logica e norme di comune esperienza, gli elementi a disposizione inducevano ad affermare che la NA potesse essere stata inizialmente oggetto di qualche ferita accidentale nel corso delle concitate fasi dello scontro fra i genitori, ma che ad un certo punto fosse stata poi oggetto di coltellate volontariamente inferte contro di lei;
Che solo il padre avrebbe potuto fare ciò, in quanto la madre era impegnata a
• difendersi dalla feroce aggressione del marito, mentre l'uomo, ferito in maniera non grave, ben avrebbe potuto intervenire per difendere la figlia da una eventuale ipotetica e, per altro, immotivata aggressione da parte della donna;
Che appariva irrilevante che, secondo i dati obiettivi emersi (morfologia delle ferite
• riscontrate sul corpo della NA e la presenza sul coltello di tracce di sangue riferibili, oltre alla piccola, al OL) la stessa sarebbe stata colpita con il coltello che era stato usato dalla madre, in quanto nulla vietava di ipotizzare che l'imputato si fosse ad un certo punto impossessato di tale coltello;
Che logica spiegazione di tale comportamento da parte dell'imputato era ravvisabile
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nel fatto che, una volta uccisa la moglie, egli fu sopraffatto da una irrefrenabile pulsione di annientamento, intendendo distruggere totalmente la propria famiglia, tanto è vero che pensò subito dopo di suicidarsi, secondo modalità eccezionali, ma non infrequenti in circostanze similari.
Avverso tale sentenza, tramite il proprio difensore, ha proposto un ampio e circostanziato ricorso per cassazione il LO, formulando una serie di motivi che possono sinteticamente riassumersi come segue:
1) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale relativamente al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa. La Corte territoriale, nel motivare in ordine alla suddetta tematica, avrebbe mescolato insieme i tre diversi aspetti della scriminante di cui sopra, e cioè l'attualità del pericolo, la sua
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inevitabilità e la proporzione tra offesa e difesa: in particolare, in ordine al primo aspetto, si è fatto riferimento alla prestanza fisica di esso imputato, che normalmente non ha alcun rilievo, in ordine al secondo, non si è tenuto conto del fatto che lo stesso attiene alla fase precedente all'aggressione, e infine, in ordine al terzo, la valutazione circa la sussistenza della esimente avrebbe dovuto avvenire con giudizio ex ante, ponendosi nella medesima situazione fattuale e psicologica dell'aggredito e avendo riguardo ai mezzi a disposizione dell'agente;
2) Carenza e contraddittorietà di motivazione relativamente alla esclusione dell'eccesso colposo in legittima difesa, giustificata apoditticamente con l'osservazione che non sussistevano i presupposti per la ravvisabilità della predetta scriminante;
3) Violazione degli artt. 88, 89 e 90 C.P., e illogicità di motivazione, sotto il profilo che, nel negare la sussistenza del vizio totale di mente, la Corte territoriale si era sostanzialmente allineata all'orientamento interpretativo che, ai fini della sua incidenza sulla capacità di intendere e di volere, riconduce tale vizio ad una alterazione patologica, ovvero ad una malattia mentale permanente in senso stretto, negando così valore ai cosiddetti disturbi della personalità, anche di natura temporanea, come il disturbo psichico da stress, ravvisato nella specie nell'imputato, violando in tal modo i principi stabiliti da una recente sentenza di questa Corte a Sezioni Unite;
inoltre erano stati totalmente ignorati o trascurati i dati clinici emersi dalle indagini esperite;
4) Illogicità della motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità in ordine all'omicidio in danno della LO UL. Secondo il ricorrente la condanna sarebbe scaturita da una erronea e parziale lettura degli elementi desumibili dal processo, avendovi la Corte di merito inserito valutazioni pseudologiche, aventi natura di illazioni del tutto opinabili, in parte non ancorate ad alcun elemento fattuale ed in parte in contrasto con precise risultanze processuali di segno opposto, come, ad esempio, l'affermazione circa la scarsa credibilità dell'imputato, giudicato invece dal perito come un soggetto "non simulatore", o come l'affermazione
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secondo cui l'imputato avrebbe ad un certo punto impugnato il coltello che inizialmente era stato usato dalla moglie e che con lo stesso avrebbe colpito più volte la figlia fino a provocame la morte;
inoltre si sarebbe dovuto esaminare in maniera più approfondita la diversa valutazione circa la capacità di intendere e di volere fatta dal perito nella sua prima relazione, palesando in tal modo un rifiuto preconcetto delle argomentazioni difensive;
5) Omessa motivazione in ordine alla modesta riduzione di pena a seguito delle concesse attenuanti generiche e del riconosciuto vizio parziale di mente, apparendo a tal fine apodittica l'osservazione relativa alla brutalità del fatto, e sussistendo autonomia concettuale tra vizio parziale di mente e gravità del fatto;
6) Illogicità di motivazione relativamente all'aumento della pena per la continuazione, considerato che per l'omicidio della GO il giudice di prime cure aveva fissato una pena di anni 6, mesi 2 e giomi 20, mentre la Corte di Appello, che aveva affermato la continuazione fra i due omicidi, attribuendo all'uxoricidio la natura di reato satellite, aveva applicato per tale delitto un aumento di ben 5 anni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato.
Per comodità espositiva appare conveniente esaminare separatamente le questioni relative ai due omicidi.
1. L'omicidio di GO ZI
1.1 La prima doglianza prospettata dal ricorrente è quella relativa al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa. Assume a tal proposito il LO che nella specie egli avrebbe ucciso la moglie per esservi stato costretto dalla necessità di difendersi da un pericolo attuale di un'offesa ingiusta alla propria vita e che i giudici di 8
merito avrebbero respinto tale tesi, facendo confusione tra i vari presupposti della invocata causa di giustificazione. Sembra invece a questa Corte che la motivazione addotta per respingere la tesi difensiva sia ineccepibile, in quanto, dopo avere ricostruito il fatto, così come emergeva dalle risultanze processuali, la Corte territoriale ha via via esaminato i vari aspetti della condotta dell'imputato e della situazione nella quale egli si venne a trovare, confrontandoli con i parametri normativi, e giungendo fondatamente alla conclusione, sulla scorta di considerazioni giuridicamente corrette, che facevano difetto alcuni presupposti essenziali per riconoscere l'esimente della legittima difesa, in quanto la reazione dell'imputato più che avere carattere difensivo, rivesti il carattere di una vera e propria ritorsione rispetto alla aggressione della quale era stato vittima, tant'è che, oltre alle attenuanti generiche, gli è
stata riconosciuta l'attenuante della provocazione.
Dovendo questa Corte attenersi alla ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito, sulla quale la difesa non ha avanzato, nella sostanza, alcun serio rilievo, e dovendosi avere riguardo alla descrizione della fase cruciale - e cioè quella della inflizione delle 45 coltellate che condussero a morte la GO per emorragia acuta - ineccepibili appaiono, anche sul piano della aderenza a consolidati principi giuridici, le considerazioni dei giudici di merito di primo e secondo grado circa la assoluta mancanza dei presupposti necessari per la ravvisabilità della esimente della legittima difesa, in considerazione della insussistenza, rilevata nel caso di specie, non tanto di un pericolo attuale di una offesa nei confronti dell'imputato che, qualora non tempestivamente fronteggiata, avrebbe potuto sfociare nella lesione di un suo diritto e della conseguente necessità di difendersi, quanto della inevitabilità del pericolo e della giusta proporzione tra offesa e difesa.
Una volta accertato che il LO, avendo colpito la moglie con due coltellate al ventre dopo essersi a sua volta procurato un coltello più grosso, ebbe ben presto ragione della donna, la quale lo aveva in precedenza ferito alle mani con il coltello più piccolo che la predetta aveva in pugno, nessun pericolo si poteva ragionevolmente prospettare per la sua vita
Nauhe 9
Non v'è dubbio, infatti, che, come esattamente osservato dalla Corte di secondo grado,
l'imputato ben avrebbe potuto scegliere di evitare qualsiasi ulteriore pericolo allontanandosi da casa e chiamando magari la forza pubblica.
Avendo invece scelto di continuare a colpire all'impazzata la moglie in tutte le parti del corpo, ivi comprese zone vitali, il convincimento espresso dai giudici di merito, secondo cui il pericolo per la sua persona non era più attuale e la reazione all'aggressione si prospettava non solo come del tutto sproporzionata rispetto al pericolo stesso, ma si presentava piuttosto come una reazione rabbiosa, appare tutt'altro che incongrua e immotivata.
Le espressioni, contenute nell'art. 52 C.P., "necessità di difendere" e "sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa" vanno infatti intese nel senso che la reazione deve essere, nella circostanza, l'unica possibile, perché non sostituibile con altra meno dannosa, ugualmente idonea ad assumere la tutela del diritto aggredito.
L'esimente in parola non è invece applicabile quando, come nella specie, la sproporzione si presenti come consapevole e volontaria, perché in tal caso l'agente non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi quella offesa ha arrecato. In tale evenienza egli risponderà pienamente del reato di omicidio volontario.
Né, nella fattispecie in esame, avrebbe potuto ravvisarsi la legittima difesa putativa, in quanto, per la concretizzazione di tale ipotesi, devono sussistere gli stessi elementi costitutivi della legittima difesa reale, con la sola eccezione che lo stato di pericolo attuale di offesa ingiusta, anziché essere esistente nella realtà, deve essere erroneamente ritenuto esistente dal soggetto in base ad un'errata valutazione della situazione obiettiva.
Ma non è ovviamente sufficiente che tale erronea rappresentazione della realtà sia semplicemente prospettata dall'imputato, ma è necessario che la pretesa erronea opinione circa l'esistenza del pericolo trovi una logica giustificazione nell'esistenza di una situazione di fatto, tale da ingenerare il ragionevole convincimento circa la necessità di un'azione difensiva, non essendo a tal fine rilevanti né lo stato d'animo dell'agente, né il semplice
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timore che altri commetta un fatto lesivo del suo diritto. In altre parole, la ingannevole percezione della realtà, nella quale si sostanzia la legittima difesa putativa, deve poter trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta.
La suddetta esimente non può ritenersi quindi sussistente puramente in considerazione dello stato d'animo alterato dell'agente o del semplice timore di essere aggredito;
ma deve essere adeguatamente considerata anche la situazione obiettiva nel quale il soggetto si sia venuto a trovare, per modo che essa può configurarsi se ed in quanto l'erronea opinione della necessità di difendersi sia fondata su dati di fatto concreti, di per sé inidonei a creare un pericolo attuale, ma tali da giustificare, nell'animo dell'agente, la ragionevole persuasione di trovarsi in una situazione di vero ed attuale pericolo.
Nella specie, anche a volere avere riguardo, come assume il ricorrente, a tutto il contesto fattuale, non era ravvisabile alcun elemento obiettivo che potesse indurre l'agente a ritenere fondatamente di trovarsi in una situazione di effettivo ed imminente pericolo, tale da richiedere addirittura il sacrificio di una vita umana;
ma, al contrario, sono stati messi in risalto molteplici aspetti fattuali che inducevano piuttosto a ritenere che egli, dopo essere stato inizialmente ferito dalla moglie, al colmo dell'ira, la colpi reiteratamente per ucciderla e non per difendersi.
Ciò, se non altro, perché il pericolo per la sua incolumità, prospettabile come derivante dalle iniziali ferite infertegli dalla donna, oltre a non essere "grave", era ormai passato e non era più attuale, e, a tutto voler concedere, avrebbe potuto comunque essere fronteggiato con modalità meno cruente e ugualmente efficaci.
Non può, infine, ritenersi sussistente neanche l'ipotesi dell'eccesso colposo in legittima difesa, in quanto tale ipotesi presuppone comunque l'esistenza della causa di giustificazione, e si qualifica ulteriormente per il superamento colposo dei limiti stabiliti per l'esercizio di essa. Una volta esclusa, per quanto sopra detto, la possibilità di ravvisare la predetta esimente sia in forma reale che in forma putativa, esso non è configurabile.
Mater 11
Ciò neanche in relazione alla eventuale disponibilità dell'unico mezzo di difesa in concreto adoperato, in quanto non può darsi alcun valore risolutivo al solo accertamento della singolarità del mezzo disponibile, quando sia indubbio che esso avrebbe potuto essere usato con modalità diverse, e taluna di queste appaia, con giudizio ex ante, proporzionata e adeguata al pericolo stesso (v. Cass., Sez. I, sent. n. 6979 del 14-07-1997, Sergi)
1.2 Secondo il ricorrente, la Corte di merito, nel riconoscere all'imputato soltanto il vizio parziale di mente con riferimento al disturbo psichico da stress, in lui ravvisato dal perito, avrebbe ricondotto il vizio totale di mente, da lui invocato, nell'ambito dell'orientamento interpretativo, secondo cui, ai fini del suo riconoscimento come elemento elidente totalmente la capacità di intendere e di volere, occorre che si tratti di una malattia mentale in senso stretto, negando così qualsiasi valore ai cosiddetti disturbi della personalità di natura transeunte, ai quali questa Corte Suprema avrebbe di recente riconosciuto invece efficacia esimente.
In realtà, questa Corte, con la sentenza a sezioni unite n. 9163 del 25.1.2005, ha semplicemente precisato che anche i "disturbi di personalità" e non soltanto le malattie mentali in senso stretto, purchè siano "di consistenza, intensità e gravità tali da incidere con certamente sulla capacità di intendere e di volere", possono rientrare nel novero delle
"infermità" che possono escludere o scemare grandemente la suddetta capacità.
Da ciò si ricava chiaramente che si deve comunque trattare di "disturbi" della personalità che, per la loro entità e consistenza, possono inquinare più o meno fortemente le facoltà cognitive e di scelta fino ad eliderle totalmente o a scemarle grandemente, e non di disturbi scarsamente incidenti sulle facoltà mentali, come le anomalie caratteriali o le disarmonie della personalità.
Di tali principi hanno fatto corretta applicazione i giudici della Corte di Assise di Appello di Milano, i quali, riconoscendo all'imputato la parziale incapacità di intendere e di volere in relazione ai fatti addebitatigli ed in dipendenza di un forte disturbo psichico avente natura passeggera, ha riconosciuto, e non negato, valore parzialmente esimente al suddetto disturbo, anche se non rientrante nel concetto di "infermità mentale" in senso stretto.
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Ugualmente inesatta è l'affermazione del ricorrente, secondo cui sarebbe stato violato il disposto di cui all'art. 88 C.P. nel momento in cui ha riconosciuto all'imputato il vizio parziale di mente, ancorandolo alle condizioni psicologiche in cui si sarebbe trovato in seguito a depressione conseguente alla crisi del rapporto con la moglie e, quindi, in sostanza, ad uno stato emotivo e passionale.
Ed invero, questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che, anche se le reazioni a corto circuito, come il disturbo acuto da stress che ha colpito l'imputato, sono normalmente riferibili agli stati emotivi e passionali che la legge non considera come influenti sulla capacità di intendere e di volere, tuttavia le stesse, in determinate condizioni, possono porsi capacità di volere come manifestazioni di vere e proprie infermità che compromettono allorchè si associno ad un "quid pluris" che si traduca in un fattore determinante un vero e proprio status patologico, anche se di natura transeunte e non inquadrabile in una precisa classificazione nosografica (v., ex plurimis, Cass., Sez. I, sent. n. 967 del 5.12.1997,
Giordano, Sez. I, sent. n. 5885 del 22.4.1997, Ortolina;
Sez. I, sent. n. 11373
dell'11.10.1995, Losio ecc.).
L'importante è che tali situazioni siano individuate sulla base di adeguati schemi logici, normativi e scientifici che consentano di distinguere lo stato emotivo e passionale dalla infermità mentale, anche transitoria, nel senso sopra specificato, il che è avvenuto nel caso in esame, nel quale, facendo riferimento agli esiti degli accertamenti eseguiti dai periti d'ufficio e di parte, la condizione di vera e propria patologia nella quale si era venuto a trovare il OL, è stata presa in esame e motivatamente valutata come non escludente la capacità di intendere e di volere, ma come fattore che la scemava grandemente senza escluderla, con riferimento sia al complessivo stato mentale dell'agente, sia al suo comportamento specifico a fronte degli stimoli rispetto ai quali ha reagito.
Appare quindi evidente l'infondatezza delle deduzioni dell'imputato in relazione all'omicidio della di lui moglie.
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2. L'omicidio di OL UL
2.1 Il ricorso appare invece fondato relativamente all'affermazione di responsabilità
dell'imputato in ordine all'omicidio della figlia.
Le argomentazioni seguite dalla Corte territoriale per escludere in maniera assoluta che la NA possa essere stata colpita ed uccisa dalla madre si basano essenzialmente sulla osservazione che la GO, una volta gravemente ferita dal marito e sopraffatta dalla prestanza fisica dell'uomo, non avrebbe potuto più essere in grado di colpire ripetutamente la figlia;
e che, quindi, tale constatazione valeva a superare i dubbi conseguenti all'esame dei dati obiettivi, da cui era emerso che sul coltello impugnato dall'uomo (quello avente lama lunga cm. 14,5 e larga cm. 3,2) erano stati riscontrati residui ematici geneticamente riconducibili al LO e alla GO, ma non anche alla NA;
e che sul coltello impugnato dalla GO (quello avente lama lunga cm. 12 e larga cm. 1,9) erano stati evidenziati residui ematici genericamente riferibili al LO e alla NA, tanto da indurre la medesima Corte a formulare l'ipotesi che, ad un certo momento, l'imputato si sia impossessato del coltello impugnato dalla moglie e con il medesimo abbia colpito la figlia.
Ora, nel momento in cui devono enuclearsi delle affermazioni sulla scorta di elementi non univoci, occorre lumeggiare ed esaminare tutti gli aspetti, anche marginali e particolari, che possano logicamente condurre ad una determinata conclusione.
Nella fattispecie la Corte milanese ha ritenuto di potere escludere ragionevolmente di individuare la GO come responsabile dell'azione omicidiaria in danno della NA, in considerazione delle condizioni di estrema prostrazione fisica nella quale la donna si venne a trovare a seguito delle coltellate ricevute dal marito.
Tuttavia, ritiene questa Corte che i giudici di merito non abbiano sufficientemente indagato e valutato due aspetti tutt'altro che trascurabili nell'economia della vicenda: vale a dire, da un canto, l'intervallo di tempo intercorso tra l'inizio dell'azione violenta a carico della
GO, avvenuto ben prima delle ore 14 del giomo del drammatico fatto di sangue, come rilevasi dall'ora della telefonata fatta dalla NA alla nonna, e l'intervento del personale
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medico del 118, che venne attuato soltanto intorno alle ore 16,15; e, dall'altro, la telefonata al cellulare che, secondo la testimonianza di GO AN RA, sorella della vittima, quest'ultima le avrebbe fatto per invocare aiuto, telefonata intercorsa in tale intervallo di tempo.
Ebbene, nessun approfondimento risulta operato dalla Corte territoriale in ordine a tali aspetti. Entrambi sembrano contraddire la tesi secondo cui la donna soccombette subito alla aggressione del marito, sì da non potersi più muovere, per la ragione che alle ore 16 la
GO ZI era ancora viva (la morte sopraggiunse alle ore 17,18), e ad un certo momento, compreso nel predetto arco temporale, essa trovò persino la forza di telefonare alla sorella per chiedere aiuto.
Nessuna indagine, neanche di tipo induttivo, risulta effettuata in ordine a ciò che potrebbe essere successo nel corso delle due ore di cui sopra, come, ad esempio, in riferimento ai possibili movimenti dei tre protagonisti della vicenda (padre, madre figlia), ed alle modalità con cui la suddetta ZI GO possa aver fatto la telefonata via cellulare alla sorella AN RA. Fra questi dati, di sicuro rilievo e di non difficile accertamento appaiono quelli relativi all'ora di tale telefonata, al tipo di apparecchio telefonico usato
(quello fisso o un cellulare), al luogo in cui tale apparecchio venne rinvenuto all'atto dell'intervento delle forze dell'ordine, ecc.-
Senza tali approfondimenti, il discorso della Corte di merito, pur se avente una sua consequenzialità, appare comunque incompleto e non esaustivo, specie se si considera che i dati di generica - come quelli concernenti i residui ematici rinvenuti sul coltello "piccolo", che pare sia stato usato per colpire la NA, le caratteristiche e le dimensioni dei tagli riscontrati sulla maglietta indossata dalla medesima, oltre che delle ferite trovate sul suo corpo - sembrano compatibili con l'azione violenta di entrambi i genitori, se non soltanto con l'azione della madre, a meno che non si ipotizzi una possibile sostituzione del coltello, inizialmente adoperato dall'imputato per colpire la moglie, con quello inizialmente usato da quest'ultima per colpire il marito, e un successivo uso di tale ultimo coltello da parte dell'uomo per ferire mortalmente la NA. 15
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata, in quanto in parte carente di motivazione, va annullata, con conseguente rinvio, limitatamente all'omicidio di
LO UL, per nuovo giudizio su tale capo, che tenga conto dei rilievi sopra formulati;
mentre il ricorso va respinto nel resto.
Rimangono assorbite le altre doglianze avanzate dal ricorrente in ordine alla 3
quantificazione della pena e alla incidenza delle concesse attenuanti generiche.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di omicidio in persona di LO
UL e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di
Milano.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2005
IL CONSIGLIERE ÉST. IL PRESIDENTE
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
R 12 GEN 2006 E
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CANCELLIERE S
Corte Suprema & Cassafone - 1'zezione penale, con ordinary Lo
N. 14561/06 Race. Sen. Jul 23 ways-27 aprile 2006; "dispone correggers;
l'errore materiale b eu al dispositivo bello ventings 22 novembre 2005. 2. quests losteloute of el seuss the in love i scitts e legges: Corte In ниж appello di Milano si legge e scrive lonte si assise si appells . Wileus". Лоша, 18 сладун 2006 D
CORTESSUPREMA Il Cancelliere CI Ladigi Codamo
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