Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11393 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA TA1 1 393/02 IN NOME DE POPOL ITALI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Кришаните SEZIONE SECONDA CIVILE Вже ронесто Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 1199/00 Dott. IN CALFAPIETRA - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA 3298/00 - 25001- Consigliere Dott. IN COLARUSSO - Cron. - Rep. 2950 Dott. AR CIOFFI Consigliere - Consigliere- Ud. 23/04/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NN NC, BO AN, in proprio e quali titolare della S.S. VISEL, elettivamente domiciliati CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 51, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dell'avvocato GIORGIO GHIA, che li difende unitamente dal Sig..... IL SOLE 24 ORE per diritti € 155 all'avvocato RINO SCALISI, giusta delega in atti;
1 AGO. 2002. ricorrenti - IL CANCELLIERE
contro
AM ZO, IA AMELIA;
- intimati CANCELLERIA e sul 2° ricorso n° 03298/00 proposto da: ZO, IA AMELIA, elettivamente 2002 AM 638 domiciliati in ROMA VIA GRAMSCI 14, presso lo studio -1- dell'avvocato SALVATORE HERNANDEZ, che li difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO BONGIOANNI, GIOVANNI AM, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
NN NC, BO MA ANGELA;
- intimati avverso la sentenza n. 6664/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 15/09/99; ток udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito 1'Avvocato Manlio ABATI, per delega dell'Avv. S. HERMANDER, depositata in udienza, difensore dei controricorrenti e ricorrenti principali che ha chiesto il rigetto del ricorso incidentale ed il rigetto di quello principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA, che ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri;
assorbito anche il ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN AM e IA IA, con ricorso del 4 gennaio 2000, diretto al Pretore di Torino,proposero
contro
GI AR AN e RI EL ON, doman- de di reintegrazione o di manutenzione del possesso di una servitù di passaggio, che, secondo il loro assunto, esercitavano su una strada costruita con porzioni di terreno messe a disposizione da loro e dal dante causa degli intimati. A sostegno del ricorso affermarono che lo spoglio o il turbamento del possesso era derivato dall'apertura di un varco di collegamento tra detta via e un altro fondo (indicato in catasto con i nn. т 654 e 657), appartenente allo AN e alla ON, a favore del quale il diritto di ser- vitù di passaggio non era stato costituito. Questi ultimi contestarono il fondamento delle domande, affermando di avere aperto un altro varco, ma sempre per accedere al fondo a cui vantaggio era stata costituito il diritto di servitù. Il Pretore, con provvedimento (definito ordinanza) del 31 dicembre 1997, respinse le domande avendo ritenuto che dall'opera eseguita dagli intimati non era derivato alcun disagio ai ricorrenti. I soccombenti proposero appello, al quale resistettero le controparti,che ne eccepirono l'inammissibilità, sul rilievo che il provvedimento impugnato era un'ordinanza recla- mabile, perché con esso si era esaurita la sola fase interdittale del processo possesso= rio. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 15 settembre 1999, ha accolto, in riforma della decisione di primo grado, la domanda di manutenzione del possesso della servi- tù di passaggio, condannando lo AN e la ON, "ad astenersi dall'uso dell'accesso aperto a favore dei mappali 654 e 657". Secondo il Tribunale infondata era l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione, sollevata dagli appellati, in quanto la pronuncia del Pretore, con la quale si era respin- ta la domanda di manutenzione del possesso, si era provveduto sulle spese e non si era fissata alcuna udienza per la trattazione della causa di merito, era una sentenza ap- pellabile. Fondato, invece, era l'appello, integrando certamente una molestia possessoria l'aper- tura del varco di collegamento tra la strada -su cui si esercitava il diritto di servitù di passaggio per l'accesso ai fondi a vantaggio dei quali era stato costituto- e un altro terreno degli appellati, avente una propria autonomia, pur essendo ad essi collegato. In particolare il Tribunale ha osservato che: "La realizzazione di un collegamento, prima inesistente, tra il sedime sui cui viene esercitato il passaggio da entrambi i con' tendenti e altro fondo di proprietà degli appellati a favore del quale essi non vantano un diritto di servitù di passaggio, costituisce mutamento delle condizioni di fatto in cui, prima della realizzazione dell'opera gli appellanti esercitavano il possesso. Infatti l'oggettivo mutamento del sedime ora utilizzabile dagli appellati in modo diverso da quello precedente, consente loro di accedere e recedere dalla proprietà con modalità differenti". Lo AN e la ON ricorrono per cassazione con tre motivi. Il AM e la IA resistono con controricorso e propongono ricorso inci= dentale condizionato. Ai sensi dell'art.335 del codice di procedura civile è stata disposta la riunione dei due ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo del ricorso principale, intimamente connessi, si so= stiene che il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'appello, sull'erroneo presupposto che il provvedimento del Pretore impugnato fosse una sentenza, mentre avrebbe dovuto dichiararne l'inammissibilità e rinviare la causa al giudice di primo grado per la trat' tazione della causa di merito, ai sensi degli art.353 e 354 del codice di procedura ci= vile, in quanto si trattava di un'ordinanza, contro la quale l'unico rimedio esperibile era il reclamo, essendosi in esso affermato che "la fase di merito appariva la più ido- nea a valutare i rispettivi diritti e le eventuali violazioni poste in essere". Delle due esposte censure fondata è quella con la quale si sostiene che il provvedi= mento del Pretore, di rigetto del ricorso proposto a tutela del possesso, era un'ordinan- za. Tale natura si evince non dalla definizione formale ad esso pur attribuita dallo stesso Pretore, ma dalla sua inequivocabile seguente motivazione: ". ritenuto che le opere realizzate non paiono, allo stato, creare particolare disagio al possesso dello attore, e che la fase di merito appare più idonea a valutare i rispettivi diritti e le even- tuali violazioni poste in essere;
con la possibilità di riproporre l'istanza di provvedi= menti cautelari se dovessero verificarsi mutamenti nelle circostanze di fatto;
visto lo art.669 octies cod. proc. civ., rigetta il ricorso possessorio e dichiara interamente com= pensate le spese del giudizio". Il Tribunale ha qualificato il provvedimento sentenza e ha ritenuto, quindi, ammissi= bile l'appello proposto nei suoi confronti, con l'argomento che con esso si era esaurito l'intero processo, perché il Pretore aveva provveduto sulle spese processuali e non aveva pronunciata alcuna statuizione per la trattazione della causa di merito. Questa conclusione, alla quale il Tribunale è pervenuto richiamando a sostegno di es' sa anche la sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione n.1984 del 1998, non può condividersi, in quanto il Pretore, nel caso in esame,non si è limitato a defini- re ordinanza il provvedimento, ma ha anche sostanzialmente affermato che nella più idonea fase di merito si sarebbe potuto poi stabilire se si fossero verificate le denun' ziate violazioni del possesso, e ha indicato l'art.669 octies, cod.proc.civ. (applicabile anche ai provvedimenti di rigetto dell'istanza possessoria a seguito della sentenza n. n.253 del 1994 della orte Costituzionale), la cui citazione, sia pure erronea -essendo tale norma, prevista per il procedimento cautelare, inestensibile a quello possessorio- può giustificarsi soltanto con la natura interdittale del provvedimento stesso, in quan' to essa dispone che il giudice con la sua ordinanza, deve fissare il termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito, termine che, in caso di omessa determinazione non può superare i giorni trenta. E' evidente, quindi, che il Pretore emanò un'ordinanza con la quale statuì sulle spese della fase interdittale, ai sensi dell'art.669 septies del codice di procedura civile, e, con il richiamo dell'art. 669 octies, intese fissare alle parti il termine da questo fissato (30 gg) per l'inizio della causa di merito.
Ritenuto che
il provvedimento del Pretore era un'ordinanza, contro di essa si sarebbe dovuto proporre il reclamo, previsto dall'art. 669 terdecies del codice di procedura ci= vile e non l'appello; tuttavia dall'esame degli atti del processo risulta la sussistenza dei requisiti formali (rispetto del termine di cui all'art. 739 2°comma cod.prociv., al quale rinvia l'art.669 terdecies) e sostanziali del reclamo nel quale quindi l'appello deve ritenersi convertito. E da ciò emerge l'infondatezza dell'altra censura con la qua- le si afferma che il Tribunale avrebbe dovuto rimettere il processo al giudice di primo grado per la trattazione della causa d/merito, perché suo compito era, invece, quello di pronunciarsi sul reclamo nel quale l'appello era convertibile. Conseguono l'accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi del ricorso principale, l'assorbimento dei suoi altri motivi e del ricorso incidentale (quest'ultimo, perché condizionato), la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa al Tribunale di Torino, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimi- tà. P. T. M. La Corte, dei ricorsi riuniti, accoglie, per quanto di ragione, i primi due motivi del ri= corso principale, dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo di esso e il ricorso inci= dentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. Roma 23 aprile 2002. 109T 129.11 Il presidente Il consigliere estensore. 456T 2,66 (dott. V.Calfapjetra) (dott. A Vella) TOT. 149.77 EL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA lakes. Roma - 1 AGO 2002 IL CANCELLIERE AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato 0 SET. 2002 Serie 4 DCGD aln. 39464. versate € 149.77 (euroCENTOQUARANTANOVE/77 ease p. II Dirigente Area Sepqizi ) - (Dott.ssa RI Grazia DILIPPO) Il Responsable Servizio Atiudiziari ((Dr. M. FRAGOICHINY J TO BR D O J ODBCT 06089 1