Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 38513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38513 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
38 5 13/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Silvio Amoresano - Presidente - Sent. n.1559 sez. Vito di Nicola Relatore - -CC 22/06/2016 Angelo Matteo Socci R.G.N. 14066/2016 Giovanni Liberati Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da TO LO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14-04-2015 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Aldo Policastro, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
udito per il ricorrente l'avvocato Giovanni Annunziata che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. LO TO ricorre per cassazione, ai sensi dell'articolo 625-ter del codice di procedura penale, chiedendo la rescissione del giudicato formatosi per effetto della sentenza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 14 aprile 2015 con la quale il ricorrente veniva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi quattro di reclusione per il reato previsto dall'articolo 6, comma primo, lettera d), della legge 201 del 2008 perché, in qualità di legale rappresentante della "Spes società cooperativa ONLUS", effettuava nella regione Campania l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in violazione delle prescrizioni richiamate e contenute nel decreto di autorizzazione.
1.1. Con ordinanza, resa in data 1 marzo 2016, la Corte di appello di Napoli ha qualificato come ricorso per cassazione ex articolo 625-ter del codice di procedura penale l'istanza di rimessione in termini per l'impugnazione avverso la predetta sentenza di primo grado, trasmettendo gli atti alla Corte di cassazione.
1.2. Il ricorrente ha affermato che la sua assenza, nel corso dell'intero procedimento, fu dovuta all'incolpevole conoscenza di esso. Egli fu infatti informato dell'esistenza del procedimento penale a suo carico, ven a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenutagli in data 20 maggio 2015 ed inviatagli dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell'articolo 97, comma quarto, del codice di procedura penale nel corso delle udienze svoltesi a seguito di dichiarazione di assenza. Il ricorrente ha precisato che, nella fase preliminare del predetto procedimento, aveva provveduto alla nomina del proprio difensore di fiducia e leggendo domicilio presso lo studio legale di quest'ultimo, senza mai ricevere alcun ragguaglio circa lo svolgimento e l'esito del processo, benché il ricorrente avesse tenuto un comportamento diligente e non di mero disinteresse. Peraltro, la nomina del difensore di fiducia era avvenuta in seguito ad accertamenti operati presso la sede della società cooperativa da parte della polizia municipale, sicché la predetta elezione fu formalizzata in uno stato embrionale del procedimento ovvero in una fase in cui le indagini, appena iniziate, non consentivano di delineare con chiarezza la sussistenza di una notizia di reato a suo carico, in quanto si era trattato di un semplice sopralluogo circa la verifica delle attività svolte presso la sede operativa della Spes. La prima conseguenza di tutto ciò è, secondo il ricorrente, che la suddetta dichiarazione di domicilio non consentiva di procedere in absentia, essendo ciò H possibile soltanto nel caso in cui la forma e le modalità dell'atto sono tali da rendere l'interessato realmente consapevole dell'esistenza del procedimento. Sicché esclusivamente un'elezione compiuta in relazione ad un procedimento ben individuato e quindi completo della indicazione delle norme di legge che si 2 assumono violate, della data e luogo del fatto può ritenersi idonea a giustificare un processo in absentia. Peraltro, ai fini dell'applicabilità dell'articolo 625-ter del codice di procedura penale, l'inconsapevolezza del ricorrente si desumerebbe, a suo dire, dal fatto che l'avviso di conclusione delle indagini, il decreto di citazione diretta a giudizio sono stati notificati esclusivamente al difensore di fiducia, il quale ometteva di informarlo, benché il ricorrente si fosse adoperato in modo diligente ad essere edotto dell'evolversi delle vicende relative ai sopralluoghi verificatisi in precedenza. Infine, nel corso dell'udienza dibattimentale, il difensore di fiducia è risultato assente e pertanto la difesa è stata affidata sin dall'inizio ad un difensore d'ufficio ex articolo 97, comma quarto, del codice di procedura penale. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, quella europea e costituzionale, il ricorrente ha concluso, in ragione della inconsapevolezza e mancata conoscenza del giudicato oggetto dei presenti ricorsi, per l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. ven CONSIDERATO IN DIRITTO 1. ✓ ricorsi sono inammissibili nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. L'art. 625-ter cod. proc. pen. presuppone che la mancata conoscenza della celebrazione del processo sia "incolpevole". Ne consegue che, in tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625-ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento (Sez. 6, n. 15932 del 01/04/2015, Della Nave, Rv. 263084). La nomina del difensore di fiducia, in persona dell'avv. Antonio D'Angelo, risulta dai verbali di dibattimento e dall'intestazione della sentenza di primo grado, dalla quale risulta anche l'elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale. L'affermazione del ricorrente, secondo la quale la nomina sarebbe avvenuta in una fase pre-investigativa, è del tutto sfornita di prova e costituisce una mera asserzione inidonea a supportarne l'assunto. È stato unicamente provato che il difensore di fiducia non è comparso nel corso delle udienze dibattimentali e che il difensore di ufficio ha richiesto gli 3 onorari per la difesa sostenuta nel procedimento penale ma tutto ciò, in presenza della nomina del difensore di fiducia e della elezione di domicilio presso lo stesso, non integra una ipotesi di incolpevole mancata conoscenza del processo. Infatti, l'operatività dell'istituto della rescissione del giudicato è subordinata, per espressa previsione legislativa (articolo 625-ter, comma primo, del codice di procedura penale), del tutto razionale sul punto, alla prova, che deve essere fornita dal condannato (o dalla persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato), che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, essendo l'onere probatorio giustificato dal fatto che la parte tende a confutare gli accertamenti in precedenza svolti in sede di cognizione ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale, posto che la dichiarazione di assenza richiede controlli non solo formali ma anche sostanziali sugli elementi di fatto (nel caso di specie, nomina del difensore ed elezione di domicilio) da cui inerire la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, tant'è che questi, anche quanto compare ven tardivamente, deve fornire analoga prova, per essere reintegrato in talune facoltà, che l'assenza è stata dovuta ad un incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo (articolo 420-bis, comma quarto, secondo periodo, del codice di procedura penale). Neppure si comprende in cosa sia consistito il "comportamento diligente e non di mero disinteresse" declamato dal ricorrente per sostenere l'assunto dell'incolpevole mancata conoscenza del procedimento, dovendo logicamente escludersi che il ricorrente abbia osservato l'onere di mantenere autonomamente i contatti periodici essenziali con il difensore per essere informato dello sviluppo di tale procedimento perché, se li avesse mantenuti, avrebbe altrimenti ricevuto le essenziali notizie in proposito (avviso conclusione indagini, decreto di citazione). La tesi è invece che la nomina e l'elezione del domicilio sarebbero intervenute in un momento precedente la pendenza del procedimento penale e il difensore, a sua volta, non avrebbe autonomamente informato il ricorrente dell'esistenza del procedimento stesso. E' vero che l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono state effettuate ma il fatto che il ricorrente non abbia nominato il difensore di fiducia ed eletto il domicilio presso quest'ultimo in relazione al procedimento dal quale è scaturita la 14 sentenza di condanna costituisce, ancora una volta, una sua mera asserzione, al pari della generica affermazione di aver mantenuto un "comportamento diligente e non di mero disinteresse", ed il tutto in violazione dell'onere probatorio esistente a suo carico. 4 Peraltro, e conclusivamente, non risulta allegato, in violazione del principio dell'autosufficienza, l'atto di nomina e di elezione di domicilio che il ricorrente assume inidonei a determinare la ragionevole convinzione dell'esistenza del procedimento penale.
4. Correttamente poi la Corte di appello ha qualificato come istanza di rescissione del giudicato la richiesta incidentale di restituzione in termini presentata dal ricorrente contestualmente all'appello avverso la sentenza emessa dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Infatti, l'istanza di restituzione in termini è stata fondata sugli stessi elementi, ossia sulla incolpevole mancata conoscenza del procedimento, posti a base della richiesta di rescissione del giudicato. Ora, a seguito della legge 28 aprile 2014, n. 67, l'articolo 175 del codice di procedura penale è stato modificato nel comma secondo, con la duplice conseguenza che il rimedio restitutorio opera soltanto nei casi in cui il termine stabilito dalla legge a pena di decadenza non sia stato osservato per caso va fortuito o per forza maggiore (articolo 175, comma primo, del codice di procedura penale) e nel caso di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna da parte dell'imputato condannato che non abbia avuto tempestiva ed effettiva conoscenza del provvedimento (articolo 175, comma, del codice di procedura penale). Ne consegue che, in relazione all'evento che il ricorrente pone a fondamento della incolpevole mancata conoscenza del procedimento, l'unico rimedio esperibile era la rescissione del giudicato. L'istanza di restituzione nel termine, qualificata come rescissione del giudicato, è dunque parimenti inammissibile per le medesime ragioni in precedenza spiegate con riferimento alla richiesta direttamente inoltrata dal ricorrente alla Corte di cassazione.
5. Sulla base delle precedenti considerazioni, ritiene il Collegio che i ricorsi 仆 devono essere dichiarati inammissibili e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
5 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/06/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Silvio Amoresano Vito Di Nicola ито стично DEPOSITATA IN CANCELLERIA 16 SET 2016 EL CANCELLERE Luana Mariani 6