Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 38513
CASS
Sentenza 22 giugno 2016

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Massime1

In tema di rescissione di giudicato, sussiste colpa nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva del ricorso al rimedio previsto dall'art. 625 ter cod. proc. pen., quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 38513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38513
Data del deposito : 22 giugno 2016

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