Sentenza 8 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2002, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2002 |
Testo completo
* 3993/02 Aula A f REPUBB IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONECORTE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Francesco AMIRANTE Presidente R.G.N.5516/99 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Consigliere 8186 Cron. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Guglielmo Ud. 28/09/01SIMONESCHI Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: NI LV, elettivamente domiciliato in Roma, via Agri n. presso l'avv. Pasquale Nappi, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., in persona del - direttore della direzione affari legali, avv. Rubens Esposito, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Martiri di Belfiore n. 2, presso l'avv. Riccardo Chilosi, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
8 controricorrente 5 6 3 1 avversO la sentenza n. 5203 del Tribunale di Roma depositata il 17 marzo 1998 (R.G. n. 29424/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 settembre 2001 dal Relatore Cons. Guglielmo Simoneschi;
Udito l'avv. Riccardo Chilosi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LV AT ricorre a questa Corte per la cassazione della sentenza depositata il 17 marzo 1998 con la quale il Tribunale di Roma, in parziale riforma della decisione del Pretore della stessa città, ha ridotto a lire 10.052.776, oltre interessi e rivalutazione, la somma a lui riconosciuta dal primo giudice a titolo di riliquidazione della indennità di anzianità, dovuta dalla ex datrice di lavoro Rai-Radiotelevisione Italiana, a seguito della inclusione nella base di calcolo di quella indennità dei compensi per il lavoro straordinario effettuato. Il Tribunale, considerato che le somme percepite dal AT per tale voce nel corso del rapporto di lavoro erano 2 continuative, ma variabili nel loro importo, al fine di determinare l'ammontare del compenso da assumere come componente di calcolo per la liquidazione dell'indennità di anzianità, aveva fatto ricorso al criterio equitativo avendo riguardo alle medie aritmetiche dei compensi dell'ultimo triennio del rapporto di nell'arco lavoro. società intimata ha resistito con La controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 (vecchio testo) e 2121 cod. civ., nonché illogicità della motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. Si duole che il giudice del gravame nel procedere alla inclusione nella retribuzione dei compensi per il lavoro straordinario fisso e continuativo prestato abbia preso in considerazione non l'ultima retribuzione risultante dalle buste paga esibite, ove pure emergeva la prestazione di cinquanta ore mensili di straordinario, particolarmente negli ultimi mesi del rapporto, ma la media triennale dei 3 compensi. Il Tribunale, prosegue il ricorrente, aveva a disposizione la documentazione idonea a stabilire l'ultima retribuzione da applicare in base all'art. 2120 cod. civ. nella sua precedente formulazione, e non avrebbe potuto riportarsi al criterio della media triennale secondo l'art. 2121 cod. civ., applicabile nella ipotesi di lavoratore retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con produzione, non ricorrente nella premi di fattispecie. Il ricorso è fondato nei limiti di cui diappresso. Secondo la costante giurisprudenza questa Corte (v. sentenze 24 gennaio 1997 n. 774, 25 settembre 1996 n. 8474), in caso di prestazione continuativa, in misura non uniforme, di lavoro straordinario, il criterio della media delle ore triennio può essere legittimamentenell'ultimo utilizzato dal giudice, ai fini della determinazione dell'indennità d'anzianità dovuta ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. nella formulazione anteriore a quella attuale, per il periodo antecedente al maggio 1982, soltanto per stabilire l'entità della prestazione lavorativa, dovendo invece farsi riferimento per i compensi della prestazione incidenti sulla misura della medesima 4 indennità all'ultima retribuzione maturata prima della cessazione del rapporto di lavoro (o al 31 maggio 1982 per i rapporti proseguiti oltre tale data), in quanto il criterio della media dei compensi corrisposti nell'ultimo triennio stabilito dall'art. 2121 cod. civ. è applicabile ai compensi per loro natura variabili, come le provvigioni, partecipazioni agli utili ecc., e non anche in caso di variabilità della retribuzione in funzione di un fatto quale l'oscillazione accadimento di dell'orario. La sentenza impugnata non è conforme a tale principio, avendo determinato l'ammontare dei compensi per lavoro straordinario per il calcolo della indennità di anzianità sulla base della media di quelli corrisposti al lavoratore nell'ultimo triennio del rapporto. Quindi fermo restando l'accertamento compiuto dal Tribunale in ordine alla media delle ore di nell'ultimo triennio del straordinario prestate rapporto di lavoro - la diversa determinazione di cinquanta ore mensili affermata dal ricorrente si risolve infatti nella mera contrapposizione di una diversa valutazione del medesimo elemento documentale considerato dal giudice senza che siano 5 stati addotti vizi del ragionamento seguito su tale punto dal Tribunale - la sentenza impugnata deve essere annullata e rinviata per nuovo esame ad altro giudice di appello, il quale dovrà attenersi al principio innanzi esposto e provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2001. Il Presidente Il Consigliere est. Антоніо Гомории IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 8 MAR. 2002 IL CANCELLIEREaleCrone fours - T O N 6