Sentenza 4 dicembre 2008
Massime • 1
Quando l'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. sia stato dichiarato inammissibile dal Tribunale per la genericità dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 581, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione deve preliminarmente esaminare la regolare instaurazione del rapporto processuale in sede di appello e, in caso di esito negativo, dichiarare l'inammissibilità sia dell'atto di appello che del ricorso per cassazione. (Fattispecie in cui l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello aveva erroneamente statuito sul merito dell'impugnazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2008, n. 48472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48472 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/12/2008
Dott. SERPICO FR - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2772
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 27073/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
nel procedimento nei confronti di:
ZA FR, n. a Pagani il 15 ottobre 1987;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno in data 26 marzo 2008;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. Carlo Di Casola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Il G.i.p. del Tribunale di Salerno, con ordinanza del 28 gennaio 2008, ha rigettato la richiesta di emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di FR ZA per tutti i reati contestati dal P.m., di detenzione a fine di cessione a terzi di sostanze stupefacenti (capo 13), di associazione finalizzata al narcotraffico (capo 15) e di associazione di tipo mafioso (capo 24). A seguito di impugnazione del P.m. ex art. 310 c.p.p. il Tribunale del riesame, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inammissibili alcune questioni pregiudiziali e ha anche dichiarato (in motivazione) inammissibile l'impugnazione nel merito per genericità, scendendo, peraltro, all'esame delle contestazioni ritenendole infondate nel merito, con conseguente rigettato dell'appello, con la precisazione che a tale esame del merito era pervenuto in quanto si palesava più favorevole all'indagato una decisione che escludesse la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il pubblico ministero che deduce la erronea applicazione di legge e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato "ovvero da altri atti del processo indicati in specifici motivi di gravame". Dopo la deduzione di generiche doglianze sulla motivazione della ordinanza impugnata, contesta la dichiarazione di inammissibilità sostenendo che la affermazione di inammissibilità sarebbe consona al giudizio di legittimità e non al giudizio di appello. Sostiene poi che il Tribunale del riesame avrebbe preso in considerazione - nel merito - solo l'imputazione di cui al capo 15), peraltro dedicando al punto un brevissimo esame con motivazione solo apparente, e omettendo ogni esame sul capo 13) e sul capo 24). Per di più, per quel che attiene alla motivazione sul capo 15), rileva come essa sia inadeguata anche perché in contrasto con le risultanze delle intercettazioni delle quali il Tribunale non fa menzione. Trascrive quindi per intero delle conversazioni captate e descrive alcune videoregistrazioni.
Il ricorso è inammissibile.
L'esame del Collegio va pregiudizialmente rivolto alla verifica della correttezza della decisione del Tribunale del riesame che, dopo avere rilevato l'inammissibilità dell'appello, scende, in modo davvero singolare, all'esame del merito, non tenendo in alcun conto dei principi che regolano i giudizi di impugnazione e basando la sua decisione su un principio inesistente nell'ordinamento secondo cui in caso di inammissibilità della impugnazione (in materia incidentale cautelare) sarebbe doveroso scendere comunque all'esame del merito per emettere un giudizio sui gravi indizi di colpevolezza quando essi appaiano insussistenti al fine di emettere una statuizione più favorevole all'indagato.
Tale principio non può basarsi neppure sul generalissimo principio del favor rei perché, in relazione alla questione che si sta esaminando, esso non può trovare applicazione in ragione delle specifiche norme dettate dal codice sul giudizio di impugnazione in generale e di appello in particolare, norme che impongono, in applicazione del principio del tantum devolutimi quantum appellatum, il rilievo di una causa di inammissibilità, che impedisce il venire in essere del rapporto processuale di impugnazione;
ragione per la quale non è neppure ipotizzabile un esame del merito dell'appello, precluso dall'accertamento di una causa di inammissibilità. Esame che finirebbe per essere posto in essere anche in violazione del principio secondo cui il giudice non può procedere all'esame della regiudicanda ex officio ove non vi sia una valida istanza della parte in tal senso, canone che ha una sua specifica evidenza e ragion d'essere in un giudizio di impugnazione.
Appare anzitutto completamente errata la deduzione del pubblico ministero, secondo cui il Tribunale del riesame si sarebbe arrogato funzioni non di sua competenza in quanto la inammissibilità (nel caso per genericità dell'impugnazione) potrebbe essere pronunciata solo dalla Corte di cassazione in sede di decisione su un ricorso. Siffatta argomentazione dimentica che l'art. 581 c.p.p. è contenuto nel libro nono sulle "Impugnazioni", sotto il titolo primo dedicato alle "Disposizioni generali". Tanto è sufficiente per affermare che la disposizione si applica a qualunque giudizio di impugnazione e quindi anche all'appello, ciò di cui, del resto, nessuno ha mai dubitato, con la conseguenza che ove ricorra una delle cause di inammissibilità di cui alla norma da ultimo citata, la sanzione processuale della inammissibilità della impugnazione deve essere pronunciata anche dal giudice di appello.
Ciò premesso, si tratta di stabilire quale sia il compito della Corte di Cassazione ove venga proposto un ricorso avverso una ordinanza del tribunale del riesame costruita nel modo anzidetto, ricorso che lamenti non solo la erroneità della decisione di inammissibilità contenuta nella motivazione del provvedimento ma censuri anche il merito delle statuizioni assunte (indebitamente). Limitando l'esame alla situazione verificatasi nel caso di specie, in cui la motivazione del provvedimento impugnato contenga una declaratoria di inammissibilità globale dell'appello, in quanto il gravame non sia assistito dalla "... indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta", come prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c), ritiene il Collegio che la Corte di Cassazione debba procedere a una esame dell'atto di appello e che, ove accerti che realmente si sia verificata una causa di inammissibilità dell'appello, debba non solo dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, ma anche l'inammissibilità del ricorso per cassazione. La ragione di tale affermazione va ravvisata nel già accennato principio secondo il quale a un esame del merito può e deve procedersi solo nei casi in cui non vi sia alla base dell'impugnazione un vizio di carattere pregiudiziale e assorbente che precluda la regolare instaurazione del rapporto processuale nel giudizio di impugnazione e impedisca quindi l'esame del merito. In tale situazione, tale mancata costituzione del rapporto processuale già in sede di appello, non può non avere ripercussioni anche sul ricorso per cassazione, provocandone l'inammissibilità, in quanto fondato su un provvedimento giudiziale e su un ricorso che contengono, rispettivamente, statuizioni che non potevano essere esaminate e doglianza che non potevano essere proposte.
Nel caso l'atto di appello è smaccatamente inammissibile in quanto contenente una elencazione di indagati, una rassegna dei capi di imputazione e la mera dichiarazione di voler proporre appello avverso l'ordinanza del G.i.p..
Ne deriva che deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello e conseguentemente del ricorso per cassazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2008