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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/11/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 949/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 949/2023 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA SERBELLONI, 4 Parte_1 C.F._1
20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. SIMONE GIOVANNI e MICHELA E. MARINO, che la rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in CORSO CAIROLI N. 32 10123 TORINO, presso lo studio dell'avv. VIANO PAOLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 24/07/2025 ha così precisato Parte_1
le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Società, in qualità di gestore del comprensorio sciistico di ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., ovvero anche CP_1 ai sensi di cui all'art. 2043 c.c., in qualità di proprietaria dell'edificio, nella causazione dell'evento pagina 1 di 20 dannoso occorso alla sig.ra , sul raccordo piste del Plan CR, in data Parte_1
28.01.2022;
- per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate da Controparte_1
e condannare la Società convenuta al risarcimento, in favore dell'odierna attrice, del danno
[...]
non patrimoniale sofferto (biologico/dinamico-relazionale e da sofferenza da quantificarsi secondo le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 31.01.2025, alla quale si aderisce;
nel merito, in via subordinata alternativa:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Società per inadempimento rispetto al contratto di skipass, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1218 e ss. c.c., in relazione all'evento dannoso occorso alla sig.ra , sul raccordo piste del Plan CR, in data Parte_1
28.01.2022; per l'effetto, condannare la Società convenuta al risarcimento, in favore dell'odierna attrice, del danno non patrimoniale sofferto (biologico/dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva) – da quantificarsi – da quantificarsi secondo le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 31.01.2025, alla quale si aderisce;
- condannare, altresì, la convenuta al rimborso di tutte le spese mediche documentate e CP_2
riconosciute nella depositata CTU;
in via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie reiterate ex adverso, ferma restando l'opposizione al supplemento di CTU ed alla chiesta integrazione di quesito peritale, in quanto ultronea, generica, esplorativa, tardiva ed inammissibile, cosi come le istanze di esibizione ex art. 210 ed ex art. 213 c.p.c., ammettere le prove tutte dedotte dall'attrice, anche a prova contraria, con i testi già indicati in atti e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare testimoni a favore ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso articolati.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio e con rimborso delle spese di CTU”.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 23/07/2025 Controparte_1
ha così precisato le conclusioni:
[...]
pagina 2 di 20 “In via principale nel merito
Accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun diritto al risarcimento a favore dell'attrice e la correlativa assenza di responsabilità in capo alla siglabile Controparte_1
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in relazione ai presunti Controparte_3
danni patiti dalla IG.ra in occasione del sinistro del 28.01.2022, anche in virtù Parte_1
di un concorso di colpa assorbente da parte dell'attrice in relazione alla dinamica del sinistro;
il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio;
Conseguentemente e, per l'effetto, respingere qualsivoglia domanda, a qualunque titolo avanzata, da parte dell'attrice del presente giudizio ai danni della Controparte_1
siglabile in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore;
Controparte_3
In via subordinata nel merito
Previamente accertando ed acclarando il concorso di colpa, totale e/o parziale, da parte della
IG.ra in relazione alla verificazione dell'evento per cui è causa, provvedendo, in Parte_1
aggiunta, a graduarne l'incidenza in misura percentuale sulla misura del danno da quantificare, accertare e, comunque, dichiarare l'effettiva entità del pregiudizio subito dall'attrice in relazione al sinistro del 28.01.2022; il tutto sulla scorta delle sole risultanze istruttorie e, comunque, non oltre i limiti di quanto effettivamente accertato e provato;
Conseguentemente e, per l'effetto, mandare assolta la Controparte_1
siglabile in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, da qualsivoglia Controparte_3
ulteriore onere risarcitorio rispetto alla domanda ai suoi danni avanzata da parte dell'attrice
IG.ra , esorbitante rispetto all'effettiva misura acclarata ed accertata del danno Parte_1
in virtù delle sole risultanze istruttorie;
In via istruttoria
- Ammettere, in quanto tempestivi e rilevanti, tutti i documenti, nonché gli eventuali allegati a questi ultimi, già versati a margine di tutti gli atti depositati da parte convenuta a margine del presente giudizio;
con espressa riserva di produrre ulteriori documenti, anche in prova contraria, con i modi e nei termini di legge;
- Previa la modifica / revoca delle ordinanze assunte in data 20.08.2024, in data 04.11.2024 ed in data 15.04.2025, - ammettere e disporre prova orale per testi e per interrogatorio formale sulle seguenti circostanze, da intendersi tutte precedute dalla rituale locuzione “Vero che”:
pagina 3 di 20 1. - Alla data del 28.01.2022, data del presunto sinistro per cui è causa, la pista n. 13 del comprensorio gestito da parte convenuta, denominata “Chécrouit”, risultava essere contrassegnata dal codice colore rosso;
il tutto, come da doc. n. 1 già versato in atti, che si rammostra e per il quale se ne richiede il riconoscimento;
2. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui al precedente capitolo n. 1, l'area in cui si sarebbe verificato il sinistro, meglio nota come punto di raccordo delle piste, è un'area in cui la pista impegnata dall'attrice era già finita;
3. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli n. 1 e 2,
l'area di cui al punto di raccordo delle piste, essendo area a transito sia con sci che a piedi, per mera comodità, viene fatta rientrare nel novero del codice colore blu delle piste, contrassegnata con il numero 30; il tutto, come da doc. n. 1 già versato in atti, che si rammostra e per il quale se ne richiede il riconoscimento;
4. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 3, l'area di raccordo delle piste era un'area pianeggiante, larga circa dieci metri, sulla quale si affacciavano diversi esercizi commerciali quali bar, ristoranti, scuole sci e negozi;
il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
5. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 4, la pista n. 13 impegnata dall'attrice, analizzata da monte verso valle, era caratterizzata dalla presenza di un cartello orizzontale di colore rosso, con l'invito rivolto all'utenza di rallentare la marcia;
il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
6. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 5, il cartello orizzontale di colore rosso che invita l'utenza a rallentare la marcia era posto a circa 70 metri dal fine pista e quindi prima dell'area di raccordo delle piste;
il tutto, come da doc.
n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
7. - Sempre nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 6, e sempre analizzando la pista n. 13 impegnata dall'attrice da monte verso valle, la medesima presentava dei manufatti posizionati proprio in modo tale da creare una vera e propria pagina 4 di 20 “chicane”; il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
8. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 7, analizzando la pista n. 13 impegnata dall'attrice e sempre con prospettiva da monte verso valle, vi erano, al fondo della stessa, dei “Cartelli Stop Fine Pista Multilingue”, indicati anche da apposita freccia, aventi la finalità di segnalare il termine della pista ed il successivo ed immediato inizio dell'area di raccordo piste;
il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e
7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
9. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 8 la IG.ra , in sede di sommarie informazioni, descriveva la scena inerente il Parte_2
momento della verificazione del sinistro come se l'attrice, evidentemente distratta da altro, fosse rimasta insensibile al fine pista e inavveduta alla presenza, sul lato sinistro del raccordo piste, di una struttura;
il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
10. - nella sua qualità di Assicuratore per la R.C.T. per conto Controparte_4
dell'odierna convenuta, con incarico del 14.04.2022, conferiva mandato alla Progea S.r.l., poi
[...]
nella persona della Dott.ssa affinchè quest'ultima analizzasse la CP_5 Persona_1
vicenda, accertando eventualmente la dinamica del sinistro e la sussistenza di eventuali responsabilità; il tutto, come da doc. n. 2 già versato in atti, che si rammostra e per il quale se ne richiede il riconoscimento;
11. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui al precedente capitolo n. 10, la
Dott.ssa aveva modo di effettuare, dapprima, un confronto l'assicurato, per il tramite Per_1
dell'Ing. , il quale, con comunicazione mail del 19.05.2022, rappresentava come Persona_2
il sinistro si ebbe a verificare a causa dell'elevata velocità della al momento in cui Pt_1
quest'ultima entrò nell'area c.d. di raccordo;
il tutto, come da doc.ti n. 2 e 3 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
12. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli n. 10 e 11,
l'Ing. richiamava anche la cartellonistica presente in loco ed il posizionamento Persona_2 della stessa, precisando che:“L'ingresso in quell'area della pista da cui perveniva l'infortunata è segnalato con un pannello con la scritta di rallentare, vi è quindi una gincana formata da nastri pagina 5 di 20 segnalatori e infine due pannelli con indicato “STOP FINE PISTA”; il tutto, come da doc.ti n. 2 e
3 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
13. - Sempre nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 10 al n. 12, l'Ing. inviava alla Dott.ssa la relazione del Persona_2 Persona_1
Direttore piste in servizio il giorno del sinistro, IG. il tutto, come da doc.ti Parte_3
n. 2, 3 e 4 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
14. - In data 02.02.2022, il Direttore delle piste in servizio il giorno 28.01.2022, IG. Parte_3
redigeva una relazione in merito al sinistro verificatosi in data 28.01.2022; il tutto, come
[...]
da doc.ti n. 2, 3 e 4 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
15. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui al precedente capitolo n. 14, il
IG. aveva modo di relazionare che, oltre a lui, in occasione del sinistro Parte_3 occorso alla IG.ra , fossero intervenuti anche i “Pisteur” e Pt_1 Persona_3 Persona_4
, precisando che:“.........omissis...........la caduta è avvenuta sulla pista accatastata come
[...] pista numero 30 “Raccordo piste Plan Chécrouit” è una zona di connessione tra la fine delle varie piste che arrivano al Plan, e le zone dove ci sono tutte le attività del piano, c'è sempre la presenza di pedoni e gli sciatori si tolgono gli sci per prendere la telecabina CR, le scuole di sci spesso hanno punto di ritrovo quella zona;
- l'infortunata proveniva dalla pista numero 13
“Chécrouit”, che termina alcune decine di metri prima del punto dell'incidente; - le frecce che indicano il percorso obbligato per rallentare e i cartelli di rallentare e di fine pista sono almeno
60/70 metri prima del punto dove la signora dice di avere perso il controllo degli sci;
- l'incidente non pare compatibile con la velocità ridotta prescritta dalla segnaletica”; il tutto, come da doc.ti n. 2, 3 e 4 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
16. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 10 al n. 15, la Dott.ssa , con mail del 03.05.2022, si rivolgeva al Legale dell'attrice Persona_1
chiedendo tutta una serie di chiarimenti e di documenti che venivano forniti e trasmessi, dopo diversi solleciti, solo in data 09.08.2022; il tutto, come da doc.ti n. 2 e 6 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
17. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 10 al n. 16, il Legale della riscontrava la richiesta di chiarimenti e documenti rivoltagli dalla Pt_1
Dott.ssa , precisando che la sarebbe stata sprovvista di autonoma polizza Per_1 Pt_1
pagina 6 di 20 infortuni personale e, che in occasione del sinistro, l'attrezzatura ed i beni utilizzati dall'attrice ne sarebbero usciti indenni;
il tutto, come da doc.ti n. 2 e 6 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
18. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 10 al 17, la Dott.ssa licenziava la relazione del 10 – 11.08.2022, con cui la Persona_1
Dott.ssa perveniva alle seguenti conclusioni:“Sulla base degli elementi raccolti è Per_1
possibile esprimere le seguenti considerazioni: - il sinistro è avvenuto oltre il fine pista, nella zona di raccordo tra la pista CR e la stazione di valle dell'impianto telecabina CR;
- il raccordo, classificato come pista blu, è un'area pianeggiante sulla quale si affacciano diversi esercizi commerciali quali bar ristoranti scuole sci e negozi, è una zona di connessione di tutte le piste che arrivano al Plan;
- la zona può essere percorsa sugli sci ma anche a piedi essendo punto d'incontro anche di persone che non praticano lo sci;
- la pista percorsa dalla ctp termina circa
20 metri prima del punto del sinistro;
- a circa 60/70 metri prima di tale punto sono presenti altresì
i cartelli che indicano prima di Rallentare e successivamente il Fine Pista;
- dalle dichiarazioni rese dalla ctp e dalla testimone sig.ra alla Polizia intervenuta sul luogo del Parte_2 sinistro, si evince che l'infortunata si sia trovata davanti a sé alcune persone e per non urtarle abbia improvvisamente deviato verso la sinistra, ma che per l'andatura tenuta non sia riuscita ad arrestare la sciata prima di raggiungere il bordo della pista dove era presente un dislivello tra l'edificio della telecabina, sorretto da pilastri in ferro ed il manto nevoso;
- si evidenzia che la pista del raccordo è larga 10 m;
- sulla scheda di soccorso la ctp non ha fatto annotare alcuna particolare problematica della pista come motivo della caduta;
- il legale infine ha dichiarato che la ctp non è titolare di polizza infortuni personale e che la polizza snowcare non è stata attivata in quanto stipulata a copertura dei soli danni a terzi. Giova infine ricordare che: • in base al regolamento regionale sopra citato lo sciatore è obbligato a tenere una condotta prudente e diligente adeguandola alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
• deve inoltre adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa;
Posto che nell'atto d'incarico la Spettabile Mandante ha richiesto di pronunciarsi espressamente sulle eventuali responsabilità, alla luce delle suddette considerazioni e della normativa vigente in materia di sicurezza sulle piste di cui sono stati riassunti alcuni principi inerenti la fattispecie in esame, la scrivente ritiene che la responsabilità
pagina 7 di 20 dell'evento dannoso sia ascrivibile: - alla condotta della sciatrice, la quale, in considerazione dello stato del luogo avrebbe dovuto prevedere che raggiungendo il raccordo avrebbe trovato affollamento e pertanto avrebbe dovuto tenere un'andatura tale da avere un maggiore controllo degli sci ed evitare gli altri sciatori presenti ed evitare quindi l'improvvisa svolta a sinistra e la conseguente la caduta”;
Il tutto, come da doc.ti dal n. 1 al n. 8 già versati in atti con gli annessi allegati, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
19. - In data 25.02.2014, la IG.ra veniva coinvolta in un sinistro dal quale Parte_1 scaturiva ai danni della stessa una:“FRATTURA COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE”, con un pregiudizio biologico quantificato nella misura del 7 %; il tutto, come da doc. n. 10 già versato in atti, che si rammostra e per il quale se ne richiede il riconoscimento;
Si indicano, sin d'ora, quali testi, con riserva di indicarne altri, anche in prova contraria: 1. - La
Dott.ssa , c/o già Progea S.r.l., con sede in Torino, Via Giovanni Persona_1 CP_5
Botero n. 18, su tutti i capitoli;
2. - Il IG. residente in [...](Ao), Parte_3
Via Marconi n. 70, su tutti i capitoli;
3. - Il IG. , residente in [...](Ao), Persona_3
Frazione Tissiere n. 5, su tutti i capitoli;
4. - Il IG. , residente in [...](No), Persona_4
Via Gramsci n. 40, con domicilio in Roisan (Ao), La Cretaz n. 4, su tutti i capitoli;
5. - La IG.ra
, residente in [...], sui capitoli dal n. 1 al n. 9; 6. Parte_2
- l'Assistente Capo della Polizia di Stato c/o la Questura di Aosta - Servizio di Testimone_1
Sicurezza e Soccorso in Montagna - Distaccamento di con sede in Courmayeur (Ao), CP_1
Via Padri Somaschi n. 12, sui capitoli dal n. 1 al n. 9;
- Per la denegata e non creduta ipotesi di eventuale accoglimento della prova orale testimoniale eventualmente dedotta da parte attrice, si insta per essere ammessi alla prova del contrario, con i medesimi testi indicati in via diretta, o con eventuali ulteriori testi da indicarsi nei termini di legge, sui medesimi capitoli accolti, ovvero su degli ulteriori capitoli da dedursi nei termini di legge;
- Previa la modifica / revoca delle ordinanze assunte in data 20.08.2024, in data 04.11.2024 ed in data 15.04.2025, - previamente disponendo un supplemento di attività peritale da parte del già nominato C.T.U.: a) - Ammettere e disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., ai danni della IG.ra ed in relazione al sinistro precedentemente occorso all'attrice in data Parte_1
25.02.2014, dal quale è scaturita una:“FRATTURA COLONNA VERTEBR-SACRO E
COCCIGE”, con un pregiudizio biologico quantificato nella misura del 7 %, ordine di esibizione pagina 8 di 20 di tutta la documentazione afferente il detto sinistro, ivi compresa la documentazione inerente le cause dello stesso, la documentazione medica inerente gli accertamenti eseguiti ed i trattamenti medici effettuati;
- Per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo IG. Giudicante non dovesse accogliere il chiesto ordine di esibizione, previo ordine alla IG.ra di riferire, Parte_1
documentandole, le circostanze di verificazione del sinistro del 25.02.2014, riferendo e riportando in aggiunta i nominativi delle strutture presso le quali la stessa effettuò tutti gli accertamenti ed i trattamenti medici e terapeutici afferenti il sinistro precedentemente occorso all'attrice in data
25.02.2014, dal quale è scaturita una: “FRATTURA COLONNA VERTEBR-SACRO E
, con un pregiudizio biologico quantificato nella misura del 7 %, ammettere e disporre, Pt_4
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 c.p.c., richiesta di informazioni scritte alle Pubbliche
Amministrazioni che verranno individuate sulla base dei chiarimenti richiesti all'attrice in relazione alle cause del danno all'epoca occorso alla IG.ra , in relazione ai trattamenti Pt_1
concretamente eseguiti ed in relazione ai postumi del detto sinistro;
disponendo, se del caso, che le attività afferenti l'eventuale acquisizione della documentazione o della consultazione della stessa o afferenti i relativi chiarimenti vengano effettuate direttamente dal C.T.U., previa la richiesta degli opportuni chiarimenti sul punto all'attrice circa i soggetti tenutari della detta documentazione e/o circa le strutture presso le quali la ebbe a rivolgersi per ottenere i Pt_1
susseguenti trattamenti sanitari;
b) integrare il quesito peritale già licenziato disponendo che l'accertamento del C.T.U. in riferimento alle conseguenze della “FRATTURA COLONNA
VERTEBRO-SACRO E COCCIGE” non si limiti alla verifica dell'incidenza di tale patologia preesistente in relazione alla sola misura e quantificazione del danno, ma si estenda anche alla verifica se un soggetto affetto da tale preesistenza fosse abile alla pratica dello sci in generale e che incidenza ebbe la detta preesistente patologia in relazione alla risposta fisica da parte dell'attrice al momento della situazione di emergenza in cui la stessa si è trovata al momento della verificazione dell'occorso;
- Previa la modifica / revoca delle ordinanze assunte in data 20.08.2024, in data 04.11.2024 ed in data 15.04.2025, - disporre la chiamata a chiarimenti del C.T.U. già nominato, nel contraddittorio con i C.T.P. delle parti, affinchè quest'ultimo chiarisca come sia possibile che:“ La pregressa frattura coccigea riportata in data 25.2.2014 non ha influenzato l'evento traumatico ed a seguire non si è aggrava nei suoi postumi ”, pur a fronte della totale assenza di documentazione medica afferente tale precedente danno patito dall'attrice;
pagina 9 di 20 - Si dichiara di non accettare alcun contraddittorio nel caso di eventuali domande nuove di parte convenuta;
Richiesta di Condanna alle Spese di Lite
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oneri fiscali, rimborso forfetario nella misura del 15
% e spese di C.T.U. e C.T.P.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
domandando nei confronti di quest'ultima, in qualità di soggetto gestore del comprensorio sciistico e proprietario dell'edificio in cemento dove è avvenuto l'impatto di cui innanzi, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice a seguito dell'evento occorso in data 28/01/2022 sul raccordo piste Plan CR a deduceva al riguardo l'attrice che “la sig. CP_1 Parte_1
durante una regolare discesa eseguita a bassa velocità, giunta all'arrivo della pista blu (di
[...] carattere facile) denominata “CR”, quasi in prossimità della spianata che costituisce la parte finale della pista stessa (area comunemente nota come “raccordo piste”), in prossimità dei locali di “Interski” - “Skiin”, per evitare un gruppo di ragazzi presenti a fine pista, perdeva il controllo degli sci e, rovinando alla sua sinistra, da un dislivello alto 80 cm, impattava violentemente contro una delle putrelle in ferro (completamente prive di ogni forma di protezione), poste a sostegno della struttura dell'edificio ivi ubicato”, osservando inoltre che “il dislivello de quo trovasi a sinistra della pista, subito dopo i cartelli di “fine pista” ma del tutto adiacenti a quest'ultima, in assoluta continuità con il manto nevoso che ricopre la spianata e ai lati della quale sorge l'edificio sorretto dai pilastri in ferro”. Deduceva poi l'attrice di essere stata trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di Aosta dove le veniva diagnosticata “la frattura composta dell'epifisi prossimale della tibia sinistra e la frattura composta dell'epifisi prossimale della tibia destra. Rachide cervicale rettilineizzato” (doc. 2 di parte attrice). Per i fatti di cui sopra l'attrice faceva valere la responsabilità della convenuta in via principale ex art. 2051 c.c. ovvero anche ex art. 2043 c.c. e, in via subordinata, per inadempimento al contratto di skipass.
In data 19/12/2023 si costituiva chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'altrui domanda e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice in relazione alla verificazione dell'evento, con conseguente limitazione della condanna ai soli danni eventualmente accertati e quantificati tenuto conto della condotta dell'attrice. Osservava in particolare che: i) “l'area in cui si sarebbe verificato l'impatto è un'area in cui la pista è già
pagina 10 di 20 terminata tant'è che è la stessa attrice ad allegare che l'area in questione è un'area di raccordo di tutte le piste, peraltro, caratterizzata da strutture ed esercizi commerciali a beneficio degli avventori” ed “è un'area che, seppur possa essere impegnata con gli sci allacciati, può essere impegnata anche meramente camminando a piedi, proprio perchè frequentata dagli avventori dei locali ivi presenti”; ii) la pista impegnata dall'attrice prima di giungere al raccordo luogo dell'evento è di colore “rosso” e quindi “esprime un carattere di media difficoltà”, ma non vi è prova che l'attrice fosse in grado di percorrerla;
iii) circa 70 metri prima del “fine pista” e, quindi, ben prima dell'area di raccordo Plan CR, erano presenti un cartello di invito a rallentare e altri manufatti posizionati in modo da costituire una “chicane” e cartelli di “stop fine pista”; iv)
“descrive la scena come se l'attrice, evidentemente distratta da altro, non si fosse Parte_2
accorta che la pista fosse finita e che sul lato sinistro del raccordo, ad un certo punto, la neve non era più presente”, con la conseguenza che “la condotta assunta da parte della IG.ra ha Pt_1 interrotto la serie causale degli eventi” (sul punto, la convenuta sosteneva anche che “solo ed esclusivamente la velocità non consona allo stato dei luoghi dell'attrice può avere determinato il verificarsi del sinistro”). Quanto alla responsabilità contrattuale fatta valere in via subordinata dalla controparte, la società convenuta osservava in particolare che “nessuno skipass o similia risultano essere stati prodotti”. In punto quantum, la convenuta contestava l'ammontare del danno chiesto dall'attrice ed evidenziava il pregresso infortunio dell'attrice, che in data 25/02/2014 si era procurata una “FRATTURA COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE con pregiudizio biologico quantificato nella misura del 7%, come risultante dal Casellario degli Infortuni INAIL
(doc. 10 di parte convenuta).
Con provvedimento del 20/08/2024 – rilevata la mancata adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'esito dell'udienza del 11/04/2024 (pagamento da parte della convenuta, a favore dell'attrice, di € 56.230,75 e spese di lite compensate, con la rinuncia da parte dell'attrice ad ogni altra pretesa) – veniva disposta CTU medico legale sul seguente quesito:
“Provveda il CTU, esaminati gli atti e tutti i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, visitato il periziando, esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, ad accertare: a) la natura,
l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento per cui è causa, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione, ivi compresi quelli correlati alla “FRATTURA Parte_5
pagina 11 di 20 ” avvenuta in data 25.02.2014; b) la durata dell'inabilità temporanea sia Parte_6 assoluta che relativa;
c) l'eventuale sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento;
d) segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano una valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni da inabilità temporanea e nei danni permanenti di analoga entità; e) l'eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa del periziando, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico- fisiche pregresse, le sue attitudini professionali;
f) la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare e determinando”. Il CTU dott. , al quale l'incarico veniva conferito con Persona_5
provvedimento del 04/11/2024, depositava la relazione peritale in data 03/02/2025.
Con provvedimento del 15/04/2025, ritenuto di confermare le ordinanze del 20/08/2024 e del
04/11/2024, il giudice fissata l'udienza per trattenere le causa in decisione assegnando i termini per depositare la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
La causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 2051 c.c. prevede un regime speciale di responsabilità per il danno derivante da cose in custodia per la cui configurabilità è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, restando invece irrilevante la diligenza o meno del custode (cfr. ex multis Cass. civ., sez. un., 30/06/2022, n. 20943; Cass. civ., Sez. 3, 25/07/2025, n. 21317). Trattasi di disciplina applicabile anche nei confronti del gestore del comprensorio sciistico (cfr. Cass. civ., sez. III -
18/01/2006, n. 832; Cass. civ., 06/02/2007, n. 2563).
Nella fattispecie l'evento dedotto dall'attrice si è verificato sul lato sinistro del raccordo Piste di
Plan CR dove è presente un edificio – ospitante tra l'altro la stazione di valle della telecabina
CR – sorretto da pilastri in ferro che poggiano su un marciapiede;
lo stato dei luoghi non è contestato e, comunque, risulta dalla documentazione fotografica in atti – ivi compresa quella pagina 12 di 20 depositata da parte convenuta –, da cui inoltre emerge la presenza, tra il bordo pista e il suddetto marciapiede, di un dislivello non delimitato da reti di protezione, protezione assente anche attorno ai pilastri dell'edificio (v. in particolare le fotografie nn. 4, 5 del doc. 1 di parte attrice, che trovano riscontro nelle fotografie di cui al doc. 8 di parte convenuta, nonché nelle fotografie nn. 1 e 3 dell'annotazione di P.G. prodotta dall'attrice al doc. 5 e dalla convenuta al doc. 7).
Risulta provato che l'attrice, giunta con gli sci nel raccordo Piste Plan CR, in prossimità del noleggio “Ski In”, sia caduta dal suddetto dislivello di cui sopra impattando contro il pilastro a sostegno dell'edificio; l'annotazione della polizia giudiziaria intervenuta sul posto nell'immediatezza del fatto fa infatti fede fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. L, 16/08/2000, n. 10825; Cass. civ., Sez. 3, 11/01/1989, n. 57), con la conseguenza che nella specie deve ritenersi dimostrato che: i) dapprima il ha riferito alla Polizia Parte_7
Giudiziaria “che una persona aveva impattato contro il pilastro di sostegno dell'edificio”; ii) la
Polizia Giudiziaria, nel frattempo intervenuta sul posto, ha trovato “sdraiata Parte_1
a terra sul marciapiede dello stabile, la quale accusava dolore ad entrambe le gambe”; ii)
[...]
durante le operazioni di soccorso dichiarava alla Polizia Giudiziaria che “giunta nei Pt_1
pressi dello Ski In, per evitare dei ragazzi dello sci club davanti a lei, finiva oltre il bordo sinistro andando ad impattare con le gambe contro il pilastro a lei adiacente dello Ski In”; iii)
[...]
, escussa a sommarie informazioni quale testimone dell'accaduto, così dichiarava alla Pt_2
Polizia Giudiziaria: “verso le ore 12:30 odierne mi trovavo sul raccordo piste Plan CR nei pressi del ristoro Notavo una signora giungere dalla pista CR e percorrere il Per_6 raccordo sul lato sx. Improvvisamente derapava spostandosi sulla sx, finendo fuori pista”; iv) “Il pilastro in ferro su cui ha battuto la ha sezione quadrata cm 20x20 e il dislivello tra il manto Pt_1 nevoso e il marciapiede è di 80 cm” (v., per tutti i punti che precedono, l'annotazione di P.G. prodotta dall'attrice al doc. 5 e dalla convenuta al doc. 7).
Dall'annotazione della P.G. risulta inoltre l'intervento di quale direttore delle Parte_3 piste;
di quest'ultimo parte convenuta ha prodotto la relazione relativa all'intervento, che contiene dichiarazioni conformi alle risultanze di cui sopra (v. doc. 4 della convenuta, specie nella parte in cui così riporta: “Abbiamo trovato l'infortunata nei pressi del noleggio Skiin all'altezza del ristorante “le Massif”, questa riferiva di aver perso il controllo degli sci e non essersi riuscita a fermare per colpa degli sci depositati a terra fuori dal bar “Du Soleil” e dei ragazzi dello sci club pagina 13 di 20 che a quell'ora affollano il luogo e di essere finita conto le colonne della stazione della telecabina
CR”).
Gli elementi come sopra tutti considerati fondano il convincimento del giudice in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta, che non contesta di essere il gestore del comprensorio sciistico nonché proprietaria dell'edificio sorretto dal pilastro contro il quale l'attrice ha impattato né tantomeno contesta la custodia del raccordo Piste Plan CR nell'esercizio dell'attività di cui sopra (si evidenzia al riguardo che la stessa convenuta produce il doc. 1 al fine di provare la classificazione dell'area de qua quale pista “blu”).
Le argomentazioni della convenuta si limitano ad addurre peraltro genericamente la condotta colposa dell'attrice in termini di eccessiva velocità e/o disattenzione durante l'attività sciistica, quale fattore interruttivo del nesso causale tra l'evento e la cosa custodita, sostenendo di avere
“messo in atto tutto quanto previsto dalla normativa” in materia di sicurezza sulle aree sciabili e, quindi, di avere adempiuto agli obblighi previsti in capo al gestore dal D. Lgs. n. 40/2021 e dalla
L. R. Valle d'Aosta n. 9/1999.
E' vero che la condotta del danneggiato può assurgere a caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, ma nel caso di specie non vi è prova di quanto dedotto dalla convenuta.
In primo luogo si osserva che non rileva a tal fine la dichiarazione di Parte_2 laddove ha così riferito: “da quello che ho visto sembrava che la signora non si accorgesse che oltre il bordo pista sx non ci fosse neve”, in quanto, anche a prescindere da altre considerazioni, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode deve consistere in un fatto avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta eccezionalità ed imprevedibile sul piano oggettivo
(cfr. ex multis Cass. n. 12027/2017; Cass. n. 19045/2010; Cass. n. 2284/2006) e, pertanto, tale non potrebbe essere considerata una mera disattenzione della danneggiata, tanto più che nel caso in esame la convenuta ha genericamente dedotto tale circostanza e, comunque, neppure risulta che abbia desunto la disattenzione dell'attrice non da sue valutazioni, bensì da Parte_2
concreti elementi di fatto. In secondo luogo si evidenzia che la stessa ha Parte_2 dichiarato alla Polizia Giudiziaria che “la signora discendeva a bassa velocità” (v. annotazione di
P.G. prodotta dall'attrice al doc. 5 e dalla convenuta al doc. 7).
Non vi sono pertanto elementi per ritenere che la condotta dell'attrice abbia costituito l'unica ed esclusiva causa dell'evento per cui è causa né a tale carenza probatoria potrebbe supplirsi con l'ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta e pagina 14 di 20 non ammesse con provvedimento del 20/08/2024, evidenziandosi al riguardo in particolare che: i) la classificazione come “rossa” della pista n. 13 e la presenza, prima dell'area di raccordo Piste, dei cartelli e della chicane di cui alle fotografie in atti sono circostanze pacifiche e, comunque, di per sé irrilevanti, tenuto conto che l'evento si è verificato nell'area (pianeggiante) del raccordo
Piste Plan CR (e non sulla pista n. 13), così come è pacifico che detta area è transitata da persone a piedi e interessata da esercizi commerciali;
ii) il capitolo 9 ha carattere valutativo, essendo volto a provare che “descriveva la scena inerente il momento della Parte_8
verificazione del sinistro come se l'attrice, evidentemente distratta da altro, fosse rimasta insensibile al fine pista e inavveduta alla presenza, sul lato sinistro del raccordo piste, di una struttura;
il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento” e, quindi, non una specifica circostanza fattuale, quanto, tutt'al più, una valutazione delle dichiarazioni dalla stessa rese alla Polizia Giudiziaria;
iii) non rilevano ai fini della decisione le vicende che hanno riguardato l'attività svolta dall'assicuratore della convenuta dopo il verificarsi dell'evento; iv) non
è contestato che l'attrice nel 2014 abbia riportato una “FRATTURA COLONNA VERTEBR-
SACRO E COCCIGE”, sicché anche il capitolo a tal fine dedotto è inamissibile.
Non merita poi accoglimento l'istanza della convenuta volta all'integrazione del quesito peritale affinché “il CTU chiarisca anche se la detta precedente frattura possa avere impattato sulla possibilità dell'attrice a praticare lo sci e sulla prestanza fisica della stessa al momento della verificazione dell'evento” (v. p. 16 della comparsa conclusionale di
[...]
), considerato che il CTU ha accertato il nesso causale delle lesioni rispetto Controparte_1 alla caduta dell'attrice dal dislivello alto 80 cm e conseguente impatto sul pilastro di ferro, concludendo che “Sulla base documentazione clinica in atti, gli elementi anamnestici riferiti e l'esame obiettivo, può essere formulato un giudizio di plausibilità dei criteri topografici e d'idoneità lesiva e, conseguentemente, d'attendibilità del nesso causale fra modalità traumatiche e lesioni riportate. Analogamente, visionato il supporto documentale, essendo soddisfatti i criteri cronologici e di continuità fenomenica, appare attendibile il nesso causale fra lesioni riportate ed attuali rilievi clinici”. L'istanza di parte convenuta va quindi respinta, avendo il CTU formulato le conclusioni di cui sopra anche in considerazione della pregressa “FRATTURA COLONNA
VERTEBR-SACRO E COCCIGE” (v. tra l'altro p. 6 della relazione peritale), in relazione alla quale il CTU ha tra l'altro precisato che “La pregressa frattura coccigea riportata in data pagina 15 di 20 25.2.2014 non ha influenzato l'evento traumatico ed a seguire non si è aggrava nei suoi postumi”.
Il CTU ha escluso che la pregressa frattura costituisse causa o concausa dell'evento per cui è causa e non è condivisibile la contestazione mossa peraltro genericamente dalla convenuta a p. 16 della comparsa conclusionale in ordine all'idoneità della documentazione medica in atti ai fini dell'accertamento compiuto, anche considerato che il CTP di parte convenuta non ha svolto alcuna osservazione critica alla relazione peritale del CTU.
Né sono accoglibili le istanze ex art. 210 e 213 c.p.c. proposte dalla convenuta “per accertare la tipologia di danno verificatosi ai danni della e […] i trattamenti e/o gli eventuali Pt_1 suggerimenti fatti alla in merito alla pratica di un qualche sport in particolare” (p. 14 della Pt_1
comparsa conclusionale della convenuta) stante il carattere esplorativo delle stesse, confermando sul punto quanto già evidenziato nel provvedimento del 20/08/2024; da un lato, la documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c. è genericamente indicata in “tutta la documentazione afferente il detto sinistro, ivi compresa la documentazione inerente le cause dello stesso, la documentazione medica inerente gli accertamenti eseguiti ed i trattamenti medici effettuati” (v. memoria ex art. 171 ter n.
2 c.p.c. di parte convenuta), senza alcuna prova in punto di esistenza e possesso della stessa in capo a , dall'altro lato l'istanza ex art. 213 c.p.c. è esplorativa poiché neppure è Parte_1
individuata la pubblica amministrazione a cui chiedere le informazioni “che verranno individuate sulla base dei chiarimenti richiesti all'attrice in relazione alle cause del danno all'epoca occorso alla IG. , in relazione ai trattamenti concretamente eseguiti ed in relazione ai postumi del Pt_1 detto sinistro” (v. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
L'attrice ha allegato e provato i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., dimostrando il nesso causale tra la res e l'evento.
In considerazione dello stato dei luoghi si osserva inoltre che la collocazione del pilastro contro cui l'attrice ha impattato costituiva un'obiettiva situazione di pericolosità, tenuto conto che trattasi di pilastro di ferro privo di protezione, posto al di sotto di un dislivello alto 80 cm a lato di un'area sciabile classificata come pista “blu” (v. p.
8-9 della comparsa di costituzione e doc. 1 della convenuta) e anche frequentata da soggetti a piedi, stante la presenza di più punti di ristoro, nonché da altre attività commerciali, ivi compresa la stazione a valle della telecabina CR (v. annotazione di P.G. sopra citata circa il fatto che l'area in cui si è verificato l'evento è “anche punto d'incontro per le persone che non praticano la disciplina dello sci sul comprensorio”, nonché la relazione del direttore delle piste, laddove riferisce che: “La caduta è avvenuta sulla pista pagina 16 di 20 accatastata come pista numero 30 “Raccordo piste Plan Chécrouit” è una zona di connessione tra la fine delle varie piste che arrivano al Plan, e le zone dove ci sono tutte le attività del piano, c'è sempre la presenza di pedoni e gli sciatori si tolgono gli sci per perdere la telecabina CR, le scuole di sci spesso hanno punto di ritrovo quella zona”, doc. 4 di parte convenuta), e ciò anche alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, laddove ha sancito che “in una pista da sci frequentata da utenti dei più diversi livelli di capacità tecniche, la perdita dell'equilibrio, ed i movimenti incontrollati che essa comporta, è fatto prevedibile che rende pericolosi tutti gli ostacoli che vi siano eventualmente apposti” (v. Cass. civ., sez. III, 10/02/2005, n. 2706; Tribunale
Bolzano, 22/06/2018, n. 768).
Tutto quanto sopra esposto, la domanda dell'attrice è fondata.
2. Il danno non patrimoniale patito da è riconoscibile avendo l'evento de Parte_1 quo comportato una lesione di interessi costituzionalmente tutelati, quali l'integrità psico-fisica
(Cass. civ., Sez. U, n. 26972 del 11/11/2008); ritiene questo Giudice che, stante l'entità delle lesioni, vadano applicate le tabelle Milanesi anno 2024 (cfr. quanto al criterio tabellare, Cass. civ.,
Sez. 3, n. 12408 del 07/06/2011), le quali, come noto, hanno scisso la componente del danno biologico/dinamico-relazionale dalla componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), e dalla personalizzazione.
Orbene dalla CTU medico legale risulta che “nell'evento per cui è causa Parte_1
riportava: ginocchio sx: frattura composta articolare di tibia prossimale con rima di frattura che distalmente raggiunge la regione diametafisaria e cranialmente coinvolge il piatto tibiale laterale senza significato decalage del piano articolare . Versamento articolare di modesta entità. Tibio
Tarsica destra: frattura sostanzialmente composta pluriframmentaria del pilone tibiale con interessamento del malleolo mediale e del margine superiore del terzo malleolo. La pregressa frattura coccigea riportata in data 25.2.2014 non ha influenzato l'evento traumatico ed a seguire non si è aggrava nei suoi postumi”. È stato poi accertato che l'attrice (di anni 37 al momento del fatto) in conseguenza del sinistro ha riportato:
i) postumi permanenti nella misura del 18% di invalidità permanente (v. p. 10 della relazione peritale: “danno biologico del 18% nesso causalmente imputabile all'evento traumatico de quo. Riferimento ed.2016”); CP_6
ii) un'inabilità temporanea totale di 15 giorni;
pagina 17 di 20 iii) un'inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni;
iv) un'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
v) un'inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice – nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva, al fine di giustificare dal punto di vista motivazionale e rendere così controllabile il quantum riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie – viene determinato sulla base del seguente calcolo:
IP (18%) € 85254,00 (63622,00 + 21632,00)
ITT (15 gg x € 130,00) € 1950,00
ITP (60 gg x € 130,00 al 75%) € 5850,00
ITP (30 gg x € 130,00 al 50%) € 1950,00
ITP (30 gg x € 130,00 al 25%) € 975,50
€ 95.979,00 Pt_9
Con riguardo all'inabilità temporanea, l'applicazione dell'importo giornaliero di € 130,00 trova giustificazione nella necessità di risarcire il profilo di danno consistente nella sofferenza inevitabilmente derivata all'attrice dal fatto di essere stata ricoverata in ospedale ed essersi dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico, nonché dal fatto di avere dovuto portare l'apparecchio gessato e di avere dovuto effettuare trattamenti riabilitativi, circostanze tutte anche riscontrate dal
CTU. Si apprezza quindi in misura più elevata della media il danno da inabilità temporanea, senza però riconoscere, quanto al danno da invalidità permanente, un danno morale separato, o personalizzazione, ulteriore a quello per sofferenza soggettiva già compreso nel valore medio del c.d. punto calcolato sulla base del sistema tabellare. Il danno non patrimoniale, infatti, va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni;
in ossequio a tale principio non si ravvisano ragioni per riconoscere un'ulteriore maggiorazione di tale danno, anche considerato che il CTU ha accertato che “la sofferenza soggettiva è stata di intensità media e consona al danno biologico residuato”.
Non sono poi state allegate dall'attrice conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari, tali da giustificare un ulteriore maggiorazione del danno non patrimoniale, che già comprende le conseguenze subite dal danneggiato anche nella sua sfera morale. Il valore del punto come sopra liquidato tiene conto, infatti, della lesione in termini medi e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, poiché frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di pagina 18 di 20 sofferenza soggettiva.
Per tutte le ragioni sopra esposte il danno subito da viene liquidato, ai valori Parte_1 attuali della moneta, in € 95.979,00.
In conformità dei noti principi enunciati da Sez. Un. 17/02/95 n.1712 ai fini del calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali occorre poi devalutare gli importi spettanti a titolo di danno da invalidità permanente e di danno da inabilità temporanea procedendo secondo il seguente conteggio:
• danno non patrimoniale da invalidità permanente alla data odierna € 85254,00, devalutato alla data dell'12/06/2022 (data di consolidamento dei postumi) € 78.575,12;
• danno da inabilità temporanea alla data odierna € 10.725,00 devalutato alla data del
05/04/2022 (data individuata avuto riguardo al momento intermedio tra la data iniziale e quella finale dell'invalidità temporanea, così assunta per un calcolo equitativo semplificato del valore di ristoro) € 9.688,35;
Sulla somma di € 78.575,12, somma annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dal
12/06/2022 ad oggi. Si ottiene così l'importo di euro € 93.552,56, di cui € 14.977,44 per rivalutazione e interessi.
Sulla somma di € 9.688,35, somma annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dal
05/04/2022 ad oggi. Si ottiene così l'importo di € 11.793,64, di cui € 2.105,29 per rivalutazione e interessi.
Pertanto, i convenuti vanno condannati al pagamento di € 105.346,2. Su tale somma spettano altresì gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, convertendosi il debito di valore in debito di valuta con la sentenza che liquida il credito dedotto in giudizio (Cass. civ., 20.03.2001, n. 3996;
Cass. civ., 17.11.1998, n. 11571; Cass. civ., 6356/1996).
3. Alla luce della documentazione prodotta dall'attrice e di quanto riferito dal C.T.U. in ordine alle spese mediche, va poi riconosciuto l'importo di euro 1165,15 per spese mediche, con riconoscimento, in applicazione dei principi predetti, degli interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 05/04/2022 ad oggi.
Si ottiene così la somma di € 1.418,34 di cui € 253,19 per rivalutazione e interessi.
Su tale somma spettano altresì gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, convertendosi il debito di valore in debito di valuta con la sentenza che liquida il credito dedotto in giudizio (Cass. civ., 20.03.2001, n. 3996; Cass. civ., 17.11.1998, n. 11571; Cass. civ., 6356/1996).
pagina 19 di 20 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della società convenuta nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM
147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 52001,00 ad € 260.000,00).
Le spese di CTU già liquidate vanno poste a carico della convenuta soccombente, trattandosi di accertamento resosi necessario al fine di determinare il quantum debeatur
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. CONDANNA a corrispondere a Controparte_1
l'importo di € 106.764,54 oltre interessi legali dalla presente decisione al Parte_1
saldo;
2. CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 oltre € 786,00 per esborsi, Parte_1
spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone a carico di le spese di CTU già liquidate. Controparte_1
Così deciso in Aosta, 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 949/2023 promossa da:
(C.F. ), elett.te dom.to in VIA SERBELLONI, 4 Parte_1 C.F._1
20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. SIMONE GIOVANNI e MICHELA E. MARINO, che la rappresentano e difendono come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE contro
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elett.te dom.to in CORSO CAIROLI N. 32 10123 TORINO, presso lo studio dell'avv. VIANO PAOLA, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 24/07/2025 ha così precisato Parte_1
le conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così giudicare: nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Società, in qualità di gestore del comprensorio sciistico di ai sensi per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., ovvero anche CP_1 ai sensi di cui all'art. 2043 c.c., in qualità di proprietaria dell'edificio, nella causazione dell'evento pagina 1 di 20 dannoso occorso alla sig.ra , sul raccordo piste del Plan CR, in data Parte_1
28.01.2022;
- per l'effetto, rigettare integralmente le domande formulate da Controparte_1
e condannare la Società convenuta al risarcimento, in favore dell'odierna attrice, del danno
[...]
non patrimoniale sofferto (biologico/dinamico-relazionale e da sofferenza da quantificarsi secondo le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 31.01.2025, alla quale si aderisce;
nel merito, in via subordinata alternativa:
- accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta Società per inadempimento rispetto al contratto di skipass, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 1218 e ss. c.c., in relazione all'evento dannoso occorso alla sig.ra , sul raccordo piste del Plan CR, in data Parte_1
28.01.2022; per l'effetto, condannare la Società convenuta al risarcimento, in favore dell'odierna attrice, del danno non patrimoniale sofferto (biologico/dinamico-relazionale e da sofferenza soggettiva) – da quantificarsi – da quantificarsi secondo le risultanze della Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in data 31.01.2025, alla quale si aderisce;
- condannare, altresì, la convenuta al rimborso di tutte le spese mediche documentate e CP_2
riconosciute nella depositata CTU;
in via istruttoria:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie reiterate ex adverso, ferma restando l'opposizione al supplemento di CTU ed alla chiesta integrazione di quesito peritale, in quanto ultronea, generica, esplorativa, tardiva ed inammissibile, cosi come le istanze di esibizione ex art. 210 ed ex art. 213 c.p.c., ammettere le prove tutte dedotte dall'attrice, anche a prova contraria, con i testi già indicati in atti e con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, indicare testimoni a favore ed eventuali relativi capitoli di prova, anche in considerazione delle avverse espositive, chiedendo sin d'ora di essere ammessi a prova contraria in caso di accoglimento dei mezzi istruttori ex adverso articolati.
Con rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio e con rimborso delle spese di CTU”.
Con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in data 23/07/2025 Controparte_1
ha così precisato le conclusioni:
[...]
pagina 2 di 20 “In via principale nel merito
Accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun diritto al risarcimento a favore dell'attrice e la correlativa assenza di responsabilità in capo alla siglabile Controparte_1
in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, in relazione ai presunti Controparte_3
danni patiti dalla IG.ra in occasione del sinistro del 28.01.2022, anche in virtù Parte_1
di un concorso di colpa assorbente da parte dell'attrice in relazione alla dinamica del sinistro;
il tutto, sulla scorta delle argomentazioni di cui alla narrativa degli atti del presente giudizio;
Conseguentemente e, per l'effetto, respingere qualsivoglia domanda, a qualunque titolo avanzata, da parte dell'attrice del presente giudizio ai danni della Controparte_1
siglabile in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore;
Controparte_3
In via subordinata nel merito
Previamente accertando ed acclarando il concorso di colpa, totale e/o parziale, da parte della
IG.ra in relazione alla verificazione dell'evento per cui è causa, provvedendo, in Parte_1
aggiunta, a graduarne l'incidenza in misura percentuale sulla misura del danno da quantificare, accertare e, comunque, dichiarare l'effettiva entità del pregiudizio subito dall'attrice in relazione al sinistro del 28.01.2022; il tutto sulla scorta delle sole risultanze istruttorie e, comunque, non oltre i limiti di quanto effettivamente accertato e provato;
Conseguentemente e, per l'effetto, mandare assolta la Controparte_1
siglabile in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, da qualsivoglia Controparte_3
ulteriore onere risarcitorio rispetto alla domanda ai suoi danni avanzata da parte dell'attrice
IG.ra , esorbitante rispetto all'effettiva misura acclarata ed accertata del danno Parte_1
in virtù delle sole risultanze istruttorie;
In via istruttoria
- Ammettere, in quanto tempestivi e rilevanti, tutti i documenti, nonché gli eventuali allegati a questi ultimi, già versati a margine di tutti gli atti depositati da parte convenuta a margine del presente giudizio;
con espressa riserva di produrre ulteriori documenti, anche in prova contraria, con i modi e nei termini di legge;
- Previa la modifica / revoca delle ordinanze assunte in data 20.08.2024, in data 04.11.2024 ed in data 15.04.2025, - ammettere e disporre prova orale per testi e per interrogatorio formale sulle seguenti circostanze, da intendersi tutte precedute dalla rituale locuzione “Vero che”:
pagina 3 di 20 1. - Alla data del 28.01.2022, data del presunto sinistro per cui è causa, la pista n. 13 del comprensorio gestito da parte convenuta, denominata “Chécrouit”, risultava essere contrassegnata dal codice colore rosso;
il tutto, come da doc. n. 1 già versato in atti, che si rammostra e per il quale se ne richiede il riconoscimento;
2. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui al precedente capitolo n. 1, l'area in cui si sarebbe verificato il sinistro, meglio nota come punto di raccordo delle piste, è un'area in cui la pista impegnata dall'attrice era già finita;
3. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli n. 1 e 2,
l'area di cui al punto di raccordo delle piste, essendo area a transito sia con sci che a piedi, per mera comodità, viene fatta rientrare nel novero del codice colore blu delle piste, contrassegnata con il numero 30; il tutto, come da doc. n. 1 già versato in atti, che si rammostra e per il quale se ne richiede il riconoscimento;
4. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 3, l'area di raccordo delle piste era un'area pianeggiante, larga circa dieci metri, sulla quale si affacciavano diversi esercizi commerciali quali bar, ristoranti, scuole sci e negozi;
il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
5. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 4, la pista n. 13 impegnata dall'attrice, analizzata da monte verso valle, era caratterizzata dalla presenza di un cartello orizzontale di colore rosso, con l'invito rivolto all'utenza di rallentare la marcia;
il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
6. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 5, il cartello orizzontale di colore rosso che invita l'utenza a rallentare la marcia era posto a circa 70 metri dal fine pista e quindi prima dell'area di raccordo delle piste;
il tutto, come da doc.
n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
7. - Sempre nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 6, e sempre analizzando la pista n. 13 impegnata dall'attrice da monte verso valle, la medesima presentava dei manufatti posizionati proprio in modo tale da creare una vera e propria pagina 4 di 20 “chicane”; il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
8. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 7, analizzando la pista n. 13 impegnata dall'attrice e sempre con prospettiva da monte verso valle, vi erano, al fondo della stessa, dei “Cartelli Stop Fine Pista Multilingue”, indicati anche da apposita freccia, aventi la finalità di segnalare il termine della pista ed il successivo ed immediato inizio dell'area di raccordo piste;
il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e
7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
9. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 1 al n. 8 la IG.ra , in sede di sommarie informazioni, descriveva la scena inerente il Parte_2
momento della verificazione del sinistro come se l'attrice, evidentemente distratta da altro, fosse rimasta insensibile al fine pista e inavveduta alla presenza, sul lato sinistro del raccordo piste, di una struttura;
il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
10. - nella sua qualità di Assicuratore per la R.C.T. per conto Controparte_4
dell'odierna convenuta, con incarico del 14.04.2022, conferiva mandato alla Progea S.r.l., poi
[...]
nella persona della Dott.ssa affinchè quest'ultima analizzasse la CP_5 Persona_1
vicenda, accertando eventualmente la dinamica del sinistro e la sussistenza di eventuali responsabilità; il tutto, come da doc. n. 2 già versato in atti, che si rammostra e per il quale se ne richiede il riconoscimento;
11. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui al precedente capitolo n. 10, la
Dott.ssa aveva modo di effettuare, dapprima, un confronto l'assicurato, per il tramite Per_1
dell'Ing. , il quale, con comunicazione mail del 19.05.2022, rappresentava come Persona_2
il sinistro si ebbe a verificare a causa dell'elevata velocità della al momento in cui Pt_1
quest'ultima entrò nell'area c.d. di raccordo;
il tutto, come da doc.ti n. 2 e 3 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
12. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli n. 10 e 11,
l'Ing. richiamava anche la cartellonistica presente in loco ed il posizionamento Persona_2 della stessa, precisando che:“L'ingresso in quell'area della pista da cui perveniva l'infortunata è segnalato con un pannello con la scritta di rallentare, vi è quindi una gincana formata da nastri pagina 5 di 20 segnalatori e infine due pannelli con indicato “STOP FINE PISTA”; il tutto, come da doc.ti n. 2 e
3 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
13. - Sempre nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 10 al n. 12, l'Ing. inviava alla Dott.ssa la relazione del Persona_2 Persona_1
Direttore piste in servizio il giorno del sinistro, IG. il tutto, come da doc.ti Parte_3
n. 2, 3 e 4 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
14. - In data 02.02.2022, il Direttore delle piste in servizio il giorno 28.01.2022, IG. Parte_3
redigeva una relazione in merito al sinistro verificatosi in data 28.01.2022; il tutto, come
[...]
da doc.ti n. 2, 3 e 4 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
15. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui al precedente capitolo n. 14, il
IG. aveva modo di relazionare che, oltre a lui, in occasione del sinistro Parte_3 occorso alla IG.ra , fossero intervenuti anche i “Pisteur” e Pt_1 Persona_3 Persona_4
, precisando che:“.........omissis...........la caduta è avvenuta sulla pista accatastata come
[...] pista numero 30 “Raccordo piste Plan Chécrouit” è una zona di connessione tra la fine delle varie piste che arrivano al Plan, e le zone dove ci sono tutte le attività del piano, c'è sempre la presenza di pedoni e gli sciatori si tolgono gli sci per prendere la telecabina CR, le scuole di sci spesso hanno punto di ritrovo quella zona;
- l'infortunata proveniva dalla pista numero 13
“Chécrouit”, che termina alcune decine di metri prima del punto dell'incidente; - le frecce che indicano il percorso obbligato per rallentare e i cartelli di rallentare e di fine pista sono almeno
60/70 metri prima del punto dove la signora dice di avere perso il controllo degli sci;
- l'incidente non pare compatibile con la velocità ridotta prescritta dalla segnaletica”; il tutto, come da doc.ti n. 2, 3 e 4 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
16. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 10 al n. 15, la Dott.ssa , con mail del 03.05.2022, si rivolgeva al Legale dell'attrice Persona_1
chiedendo tutta una serie di chiarimenti e di documenti che venivano forniti e trasmessi, dopo diversi solleciti, solo in data 09.08.2022; il tutto, come da doc.ti n. 2 e 6 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
17. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 10 al n. 16, il Legale della riscontrava la richiesta di chiarimenti e documenti rivoltagli dalla Pt_1
Dott.ssa , precisando che la sarebbe stata sprovvista di autonoma polizza Per_1 Pt_1
pagina 6 di 20 infortuni personale e, che in occasione del sinistro, l'attrezzatura ed i beni utilizzati dall'attrice ne sarebbero usciti indenni;
il tutto, come da doc.ti n. 2 e 6 già versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
18. - Nelle medesime circostanze di tempo, luogo ed azione di cui ai precedenti capitoli dal n. 10 al 17, la Dott.ssa licenziava la relazione del 10 – 11.08.2022, con cui la Persona_1
Dott.ssa perveniva alle seguenti conclusioni:“Sulla base degli elementi raccolti è Per_1
possibile esprimere le seguenti considerazioni: - il sinistro è avvenuto oltre il fine pista, nella zona di raccordo tra la pista CR e la stazione di valle dell'impianto telecabina CR;
- il raccordo, classificato come pista blu, è un'area pianeggiante sulla quale si affacciano diversi esercizi commerciali quali bar ristoranti scuole sci e negozi, è una zona di connessione di tutte le piste che arrivano al Plan;
- la zona può essere percorsa sugli sci ma anche a piedi essendo punto d'incontro anche di persone che non praticano lo sci;
- la pista percorsa dalla ctp termina circa
20 metri prima del punto del sinistro;
- a circa 60/70 metri prima di tale punto sono presenti altresì
i cartelli che indicano prima di Rallentare e successivamente il Fine Pista;
- dalle dichiarazioni rese dalla ctp e dalla testimone sig.ra alla Polizia intervenuta sul luogo del Parte_2 sinistro, si evince che l'infortunata si sia trovata davanti a sé alcune persone e per non urtarle abbia improvvisamente deviato verso la sinistra, ma che per l'andatura tenuta non sia riuscita ad arrestare la sciata prima di raggiungere il bordo della pista dove era presente un dislivello tra l'edificio della telecabina, sorretto da pilastri in ferro ed il manto nevoso;
- si evidenzia che la pista del raccordo è larga 10 m;
- sulla scheda di soccorso la ctp non ha fatto annotare alcuna particolare problematica della pista come motivo della caduta;
- il legale infine ha dichiarato che la ctp non è titolare di polizza infortuni personale e che la polizza snowcare non è stata attivata in quanto stipulata a copertura dei soli danni a terzi. Giova infine ricordare che: • in base al regolamento regionale sopra citato lo sciatore è obbligato a tenere una condotta prudente e diligente adeguandola alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle proprie attitudini e capacità, in modo da non costituire pericolo per l'incolumità propria e altrui;
• deve inoltre adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle condizioni ambientali, allo stato della pista ed all'affollamento della stessa;
Posto che nell'atto d'incarico la Spettabile Mandante ha richiesto di pronunciarsi espressamente sulle eventuali responsabilità, alla luce delle suddette considerazioni e della normativa vigente in materia di sicurezza sulle piste di cui sono stati riassunti alcuni principi inerenti la fattispecie in esame, la scrivente ritiene che la responsabilità
pagina 7 di 20 dell'evento dannoso sia ascrivibile: - alla condotta della sciatrice, la quale, in considerazione dello stato del luogo avrebbe dovuto prevedere che raggiungendo il raccordo avrebbe trovato affollamento e pertanto avrebbe dovuto tenere un'andatura tale da avere un maggiore controllo degli sci ed evitare gli altri sciatori presenti ed evitare quindi l'improvvisa svolta a sinistra e la conseguente la caduta”;
Il tutto, come da doc.ti dal n. 1 al n. 8 già versati in atti con gli annessi allegati, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento;
19. - In data 25.02.2014, la IG.ra veniva coinvolta in un sinistro dal quale Parte_1 scaturiva ai danni della stessa una:“FRATTURA COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE”, con un pregiudizio biologico quantificato nella misura del 7 %; il tutto, come da doc. n. 10 già versato in atti, che si rammostra e per il quale se ne richiede il riconoscimento;
Si indicano, sin d'ora, quali testi, con riserva di indicarne altri, anche in prova contraria: 1. - La
Dott.ssa , c/o già Progea S.r.l., con sede in Torino, Via Giovanni Persona_1 CP_5
Botero n. 18, su tutti i capitoli;
2. - Il IG. residente in [...](Ao), Parte_3
Via Marconi n. 70, su tutti i capitoli;
3. - Il IG. , residente in [...](Ao), Persona_3
Frazione Tissiere n. 5, su tutti i capitoli;
4. - Il IG. , residente in [...](No), Persona_4
Via Gramsci n. 40, con domicilio in Roisan (Ao), La Cretaz n. 4, su tutti i capitoli;
5. - La IG.ra
, residente in [...], sui capitoli dal n. 1 al n. 9; 6. Parte_2
- l'Assistente Capo della Polizia di Stato c/o la Questura di Aosta - Servizio di Testimone_1
Sicurezza e Soccorso in Montagna - Distaccamento di con sede in Courmayeur (Ao), CP_1
Via Padri Somaschi n. 12, sui capitoli dal n. 1 al n. 9;
- Per la denegata e non creduta ipotesi di eventuale accoglimento della prova orale testimoniale eventualmente dedotta da parte attrice, si insta per essere ammessi alla prova del contrario, con i medesimi testi indicati in via diretta, o con eventuali ulteriori testi da indicarsi nei termini di legge, sui medesimi capitoli accolti, ovvero su degli ulteriori capitoli da dedursi nei termini di legge;
- Previa la modifica / revoca delle ordinanze assunte in data 20.08.2024, in data 04.11.2024 ed in data 15.04.2025, - previamente disponendo un supplemento di attività peritale da parte del già nominato C.T.U.: a) - Ammettere e disporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c., ai danni della IG.ra ed in relazione al sinistro precedentemente occorso all'attrice in data Parte_1
25.02.2014, dal quale è scaturita una:“FRATTURA COLONNA VERTEBR-SACRO E
COCCIGE”, con un pregiudizio biologico quantificato nella misura del 7 %, ordine di esibizione pagina 8 di 20 di tutta la documentazione afferente il detto sinistro, ivi compresa la documentazione inerente le cause dello stesso, la documentazione medica inerente gli accertamenti eseguiti ed i trattamenti medici effettuati;
- Per la denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo IG. Giudicante non dovesse accogliere il chiesto ordine di esibizione, previo ordine alla IG.ra di riferire, Parte_1
documentandole, le circostanze di verificazione del sinistro del 25.02.2014, riferendo e riportando in aggiunta i nominativi delle strutture presso le quali la stessa effettuò tutti gli accertamenti ed i trattamenti medici e terapeutici afferenti il sinistro precedentemente occorso all'attrice in data
25.02.2014, dal quale è scaturita una: “FRATTURA COLONNA VERTEBR-SACRO E
, con un pregiudizio biologico quantificato nella misura del 7 %, ammettere e disporre, Pt_4
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 213 c.p.c., richiesta di informazioni scritte alle Pubbliche
Amministrazioni che verranno individuate sulla base dei chiarimenti richiesti all'attrice in relazione alle cause del danno all'epoca occorso alla IG.ra , in relazione ai trattamenti Pt_1
concretamente eseguiti ed in relazione ai postumi del detto sinistro;
disponendo, se del caso, che le attività afferenti l'eventuale acquisizione della documentazione o della consultazione della stessa o afferenti i relativi chiarimenti vengano effettuate direttamente dal C.T.U., previa la richiesta degli opportuni chiarimenti sul punto all'attrice circa i soggetti tenutari della detta documentazione e/o circa le strutture presso le quali la ebbe a rivolgersi per ottenere i Pt_1
susseguenti trattamenti sanitari;
b) integrare il quesito peritale già licenziato disponendo che l'accertamento del C.T.U. in riferimento alle conseguenze della “FRATTURA COLONNA
VERTEBRO-SACRO E COCCIGE” non si limiti alla verifica dell'incidenza di tale patologia preesistente in relazione alla sola misura e quantificazione del danno, ma si estenda anche alla verifica se un soggetto affetto da tale preesistenza fosse abile alla pratica dello sci in generale e che incidenza ebbe la detta preesistente patologia in relazione alla risposta fisica da parte dell'attrice al momento della situazione di emergenza in cui la stessa si è trovata al momento della verificazione dell'occorso;
- Previa la modifica / revoca delle ordinanze assunte in data 20.08.2024, in data 04.11.2024 ed in data 15.04.2025, - disporre la chiamata a chiarimenti del C.T.U. già nominato, nel contraddittorio con i C.T.P. delle parti, affinchè quest'ultimo chiarisca come sia possibile che:“ La pregressa frattura coccigea riportata in data 25.2.2014 non ha influenzato l'evento traumatico ed a seguire non si è aggrava nei suoi postumi ”, pur a fronte della totale assenza di documentazione medica afferente tale precedente danno patito dall'attrice;
pagina 9 di 20 - Si dichiara di non accettare alcun contraddittorio nel caso di eventuali domande nuove di parte convenuta;
Richiesta di Condanna alle Spese di Lite
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite, oneri fiscali, rimborso forfetario nella misura del 15
% e spese di C.T.U. e C.T.P.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
citava in giudizio Parte_1 Controparte_1
domandando nei confronti di quest'ultima, in qualità di soggetto gestore del comprensorio sciistico e proprietario dell'edificio in cemento dove è avvenuto l'impatto di cui innanzi, il risarcimento del danno non patrimoniale subito dall'attrice a seguito dell'evento occorso in data 28/01/2022 sul raccordo piste Plan CR a deduceva al riguardo l'attrice che “la sig. CP_1 Parte_1
durante una regolare discesa eseguita a bassa velocità, giunta all'arrivo della pista blu (di
[...] carattere facile) denominata “CR”, quasi in prossimità della spianata che costituisce la parte finale della pista stessa (area comunemente nota come “raccordo piste”), in prossimità dei locali di “Interski” - “Skiin”, per evitare un gruppo di ragazzi presenti a fine pista, perdeva il controllo degli sci e, rovinando alla sua sinistra, da un dislivello alto 80 cm, impattava violentemente contro una delle putrelle in ferro (completamente prive di ogni forma di protezione), poste a sostegno della struttura dell'edificio ivi ubicato”, osservando inoltre che “il dislivello de quo trovasi a sinistra della pista, subito dopo i cartelli di “fine pista” ma del tutto adiacenti a quest'ultima, in assoluta continuità con il manto nevoso che ricopre la spianata e ai lati della quale sorge l'edificio sorretto dai pilastri in ferro”. Deduceva poi l'attrice di essere stata trasportata al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Regionale di Aosta dove le veniva diagnosticata “la frattura composta dell'epifisi prossimale della tibia sinistra e la frattura composta dell'epifisi prossimale della tibia destra. Rachide cervicale rettilineizzato” (doc. 2 di parte attrice). Per i fatti di cui sopra l'attrice faceva valere la responsabilità della convenuta in via principale ex art. 2051 c.c. ovvero anche ex art. 2043 c.c. e, in via subordinata, per inadempimento al contratto di skipass.
In data 19/12/2023 si costituiva chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'altrui domanda e, in via subordinata, l'accertamento del concorso di colpa dell'attrice in relazione alla verificazione dell'evento, con conseguente limitazione della condanna ai soli danni eventualmente accertati e quantificati tenuto conto della condotta dell'attrice. Osservava in particolare che: i) “l'area in cui si sarebbe verificato l'impatto è un'area in cui la pista è già
pagina 10 di 20 terminata tant'è che è la stessa attrice ad allegare che l'area in questione è un'area di raccordo di tutte le piste, peraltro, caratterizzata da strutture ed esercizi commerciali a beneficio degli avventori” ed “è un'area che, seppur possa essere impegnata con gli sci allacciati, può essere impegnata anche meramente camminando a piedi, proprio perchè frequentata dagli avventori dei locali ivi presenti”; ii) la pista impegnata dall'attrice prima di giungere al raccordo luogo dell'evento è di colore “rosso” e quindi “esprime un carattere di media difficoltà”, ma non vi è prova che l'attrice fosse in grado di percorrerla;
iii) circa 70 metri prima del “fine pista” e, quindi, ben prima dell'area di raccordo Plan CR, erano presenti un cartello di invito a rallentare e altri manufatti posizionati in modo da costituire una “chicane” e cartelli di “stop fine pista”; iv)
“descrive la scena come se l'attrice, evidentemente distratta da altro, non si fosse Parte_2
accorta che la pista fosse finita e che sul lato sinistro del raccordo, ad un certo punto, la neve non era più presente”, con la conseguenza che “la condotta assunta da parte della IG.ra ha Pt_1 interrotto la serie causale degli eventi” (sul punto, la convenuta sosteneva anche che “solo ed esclusivamente la velocità non consona allo stato dei luoghi dell'attrice può avere determinato il verificarsi del sinistro”). Quanto alla responsabilità contrattuale fatta valere in via subordinata dalla controparte, la società convenuta osservava in particolare che “nessuno skipass o similia risultano essere stati prodotti”. In punto quantum, la convenuta contestava l'ammontare del danno chiesto dall'attrice ed evidenziava il pregresso infortunio dell'attrice, che in data 25/02/2014 si era procurata una “FRATTURA COLONNA VERTEBR-SACRO E COCCIGE con pregiudizio biologico quantificato nella misura del 7%, come risultante dal Casellario degli Infortuni INAIL
(doc. 10 di parte convenuta).
Con provvedimento del 20/08/2024 – rilevata la mancata adesione di parte convenuta alla proposta conciliativa formulata dal giudice all'esito dell'udienza del 11/04/2024 (pagamento da parte della convenuta, a favore dell'attrice, di € 56.230,75 e spese di lite compensate, con la rinuncia da parte dell'attrice ad ogni altra pretesa) – veniva disposta CTU medico legale sul seguente quesito:
“Provveda il CTU, esaminati gli atti e tutti i documenti di causa, sentite le parti ed i loro consulenti eventualmente nominati, visitato il periziando, esperite le indagini tecniche eventualmente ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente, ad accertare: a) la natura,
l'entità e la causa delle lesioni subite dal periziando in connessione causale con l'evento per cui è causa, verificando anche l'eventuale influenza di stati patologici preesistenti e/o sopravvenuti sul loro decorso ed evoluzione, ivi compresi quelli correlati alla “FRATTURA Parte_5
pagina 11 di 20 ” avvenuta in data 25.02.2014; b) la durata dell'inabilità temporanea sia Parte_6 assoluta che relativa;
c) l'eventuale sussistenza di postumi permanenti ed il nesso di causalità con le lesioni accertate, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico), indicando i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento;
d) segnali e descriva le eventuali circostanze che, nel caso concreto in esame, rilevano ai fini della valutazione della sofferenza soggettiva, ma solamente se comportano una valutazione in misura apprezzabilmente superiore a quella media presente nei danni da inabilità temporanea e nei danni permanenti di analoga entità; e) l'eventuale negativa incidenza dei postumi permanenti sulla capacità lavorativa del periziando, valutandola percentualmente in caso di risposta positiva, tenendo presente l'effettiva attività lavorativa eventualmente esercitata, nonché quelle diverse compatibili con la sua età, le sue condizioni psico- fisiche pregresse, le sue attitudini professionali;
f) la riferibilità e la congruità delle spese mediche e di assistenza sostenute e documentate, determinandone il complessivo ammontare e determinando”. Il CTU dott. , al quale l'incarico veniva conferito con Persona_5
provvedimento del 04/11/2024, depositava la relazione peritale in data 03/02/2025.
Con provvedimento del 15/04/2025, ritenuto di confermare le ordinanze del 20/08/2024 e del
04/11/2024, il giudice fissata l'udienza per trattenere le causa in decisione assegnando i termini per depositare la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
La causa era trattenuta in decisione con provvedimento del 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'art. 2051 c.c. prevede un regime speciale di responsabilità per il danno derivante da cose in custodia per la cui configurabilità è sufficiente la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, restando invece irrilevante la diligenza o meno del custode (cfr. ex multis Cass. civ., sez. un., 30/06/2022, n. 20943; Cass. civ., Sez. 3, 25/07/2025, n. 21317). Trattasi di disciplina applicabile anche nei confronti del gestore del comprensorio sciistico (cfr. Cass. civ., sez. III -
18/01/2006, n. 832; Cass. civ., 06/02/2007, n. 2563).
Nella fattispecie l'evento dedotto dall'attrice si è verificato sul lato sinistro del raccordo Piste di
Plan CR dove è presente un edificio – ospitante tra l'altro la stazione di valle della telecabina
CR – sorretto da pilastri in ferro che poggiano su un marciapiede;
lo stato dei luoghi non è contestato e, comunque, risulta dalla documentazione fotografica in atti – ivi compresa quella pagina 12 di 20 depositata da parte convenuta –, da cui inoltre emerge la presenza, tra il bordo pista e il suddetto marciapiede, di un dislivello non delimitato da reti di protezione, protezione assente anche attorno ai pilastri dell'edificio (v. in particolare le fotografie nn. 4, 5 del doc. 1 di parte attrice, che trovano riscontro nelle fotografie di cui al doc. 8 di parte convenuta, nonché nelle fotografie nn. 1 e 3 dell'annotazione di P.G. prodotta dall'attrice al doc. 5 e dalla convenuta al doc. 7).
Risulta provato che l'attrice, giunta con gli sci nel raccordo Piste Plan CR, in prossimità del noleggio “Ski In”, sia caduta dal suddetto dislivello di cui sopra impattando contro il pilastro a sostegno dell'edificio; l'annotazione della polizia giudiziaria intervenuta sul posto nell'immediatezza del fatto fa infatti fede fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza (cfr. ex multis Cass. civ.,
Sez. L, 16/08/2000, n. 10825; Cass. civ., Sez. 3, 11/01/1989, n. 57), con la conseguenza che nella specie deve ritenersi dimostrato che: i) dapprima il ha riferito alla Polizia Parte_7
Giudiziaria “che una persona aveva impattato contro il pilastro di sostegno dell'edificio”; ii) la
Polizia Giudiziaria, nel frattempo intervenuta sul posto, ha trovato “sdraiata Parte_1
a terra sul marciapiede dello stabile, la quale accusava dolore ad entrambe le gambe”; ii)
[...]
durante le operazioni di soccorso dichiarava alla Polizia Giudiziaria che “giunta nei Pt_1
pressi dello Ski In, per evitare dei ragazzi dello sci club davanti a lei, finiva oltre il bordo sinistro andando ad impattare con le gambe contro il pilastro a lei adiacente dello Ski In”; iii)
[...]
, escussa a sommarie informazioni quale testimone dell'accaduto, così dichiarava alla Pt_2
Polizia Giudiziaria: “verso le ore 12:30 odierne mi trovavo sul raccordo piste Plan CR nei pressi del ristoro Notavo una signora giungere dalla pista CR e percorrere il Per_6 raccordo sul lato sx. Improvvisamente derapava spostandosi sulla sx, finendo fuori pista”; iv) “Il pilastro in ferro su cui ha battuto la ha sezione quadrata cm 20x20 e il dislivello tra il manto Pt_1 nevoso e il marciapiede è di 80 cm” (v., per tutti i punti che precedono, l'annotazione di P.G. prodotta dall'attrice al doc. 5 e dalla convenuta al doc. 7).
Dall'annotazione della P.G. risulta inoltre l'intervento di quale direttore delle Parte_3 piste;
di quest'ultimo parte convenuta ha prodotto la relazione relativa all'intervento, che contiene dichiarazioni conformi alle risultanze di cui sopra (v. doc. 4 della convenuta, specie nella parte in cui così riporta: “Abbiamo trovato l'infortunata nei pressi del noleggio Skiin all'altezza del ristorante “le Massif”, questa riferiva di aver perso il controllo degli sci e non essersi riuscita a fermare per colpa degli sci depositati a terra fuori dal bar “Du Soleil” e dei ragazzi dello sci club pagina 13 di 20 che a quell'ora affollano il luogo e di essere finita conto le colonne della stazione della telecabina
CR”).
Gli elementi come sopra tutti considerati fondano il convincimento del giudice in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c. della società convenuta, che non contesta di essere il gestore del comprensorio sciistico nonché proprietaria dell'edificio sorretto dal pilastro contro il quale l'attrice ha impattato né tantomeno contesta la custodia del raccordo Piste Plan CR nell'esercizio dell'attività di cui sopra (si evidenzia al riguardo che la stessa convenuta produce il doc. 1 al fine di provare la classificazione dell'area de qua quale pista “blu”).
Le argomentazioni della convenuta si limitano ad addurre peraltro genericamente la condotta colposa dell'attrice in termini di eccessiva velocità e/o disattenzione durante l'attività sciistica, quale fattore interruttivo del nesso causale tra l'evento e la cosa custodita, sostenendo di avere
“messo in atto tutto quanto previsto dalla normativa” in materia di sicurezza sulle aree sciabili e, quindi, di avere adempiuto agli obblighi previsti in capo al gestore dal D. Lgs. n. 40/2021 e dalla
L. R. Valle d'Aosta n. 9/1999.
E' vero che la condotta del danneggiato può assurgere a caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode, ma nel caso di specie non vi è prova di quanto dedotto dalla convenuta.
In primo luogo si osserva che non rileva a tal fine la dichiarazione di Parte_2 laddove ha così riferito: “da quello che ho visto sembrava che la signora non si accorgesse che oltre il bordo pista sx non ci fosse neve”, in quanto, anche a prescindere da altre considerazioni, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode deve consistere in un fatto avente impulso causale autonomo e carattere di assoluta eccezionalità ed imprevedibile sul piano oggettivo
(cfr. ex multis Cass. n. 12027/2017; Cass. n. 19045/2010; Cass. n. 2284/2006) e, pertanto, tale non potrebbe essere considerata una mera disattenzione della danneggiata, tanto più che nel caso in esame la convenuta ha genericamente dedotto tale circostanza e, comunque, neppure risulta che abbia desunto la disattenzione dell'attrice non da sue valutazioni, bensì da Parte_2
concreti elementi di fatto. In secondo luogo si evidenzia che la stessa ha Parte_2 dichiarato alla Polizia Giudiziaria che “la signora discendeva a bassa velocità” (v. annotazione di
P.G. prodotta dall'attrice al doc. 5 e dalla convenuta al doc. 7).
Non vi sono pertanto elementi per ritenere che la condotta dell'attrice abbia costituito l'unica ed esclusiva causa dell'evento per cui è causa né a tale carenza probatoria potrebbe supplirsi con l'ammissione delle prove orali di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta e pagina 14 di 20 non ammesse con provvedimento del 20/08/2024, evidenziandosi al riguardo in particolare che: i) la classificazione come “rossa” della pista n. 13 e la presenza, prima dell'area di raccordo Piste, dei cartelli e della chicane di cui alle fotografie in atti sono circostanze pacifiche e, comunque, di per sé irrilevanti, tenuto conto che l'evento si è verificato nell'area (pianeggiante) del raccordo
Piste Plan CR (e non sulla pista n. 13), così come è pacifico che detta area è transitata da persone a piedi e interessata da esercizi commerciali;
ii) il capitolo 9 ha carattere valutativo, essendo volto a provare che “descriveva la scena inerente il momento della Parte_8
verificazione del sinistro come se l'attrice, evidentemente distratta da altro, fosse rimasta insensibile al fine pista e inavveduta alla presenza, sul lato sinistro del raccordo piste, di una struttura;
il tutto, come da doc. n. 5 di parte attrice e come da doc.ti n. 2 e 7 di parte convenuta, tutti versati in atti, che si rammostrano e per i quali se ne richiede il riconoscimento” e, quindi, non una specifica circostanza fattuale, quanto, tutt'al più, una valutazione delle dichiarazioni dalla stessa rese alla Polizia Giudiziaria;
iii) non rilevano ai fini della decisione le vicende che hanno riguardato l'attività svolta dall'assicuratore della convenuta dopo il verificarsi dell'evento; iv) non
è contestato che l'attrice nel 2014 abbia riportato una “FRATTURA COLONNA VERTEBR-
SACRO E COCCIGE”, sicché anche il capitolo a tal fine dedotto è inamissibile.
Non merita poi accoglimento l'istanza della convenuta volta all'integrazione del quesito peritale affinché “il CTU chiarisca anche se la detta precedente frattura possa avere impattato sulla possibilità dell'attrice a praticare lo sci e sulla prestanza fisica della stessa al momento della verificazione dell'evento” (v. p. 16 della comparsa conclusionale di
[...]
), considerato che il CTU ha accertato il nesso causale delle lesioni rispetto Controparte_1 alla caduta dell'attrice dal dislivello alto 80 cm e conseguente impatto sul pilastro di ferro, concludendo che “Sulla base documentazione clinica in atti, gli elementi anamnestici riferiti e l'esame obiettivo, può essere formulato un giudizio di plausibilità dei criteri topografici e d'idoneità lesiva e, conseguentemente, d'attendibilità del nesso causale fra modalità traumatiche e lesioni riportate. Analogamente, visionato il supporto documentale, essendo soddisfatti i criteri cronologici e di continuità fenomenica, appare attendibile il nesso causale fra lesioni riportate ed attuali rilievi clinici”. L'istanza di parte convenuta va quindi respinta, avendo il CTU formulato le conclusioni di cui sopra anche in considerazione della pregressa “FRATTURA COLONNA
VERTEBR-SACRO E COCCIGE” (v. tra l'altro p. 6 della relazione peritale), in relazione alla quale il CTU ha tra l'altro precisato che “La pregressa frattura coccigea riportata in data pagina 15 di 20 25.2.2014 non ha influenzato l'evento traumatico ed a seguire non si è aggrava nei suoi postumi”.
Il CTU ha escluso che la pregressa frattura costituisse causa o concausa dell'evento per cui è causa e non è condivisibile la contestazione mossa peraltro genericamente dalla convenuta a p. 16 della comparsa conclusionale in ordine all'idoneità della documentazione medica in atti ai fini dell'accertamento compiuto, anche considerato che il CTP di parte convenuta non ha svolto alcuna osservazione critica alla relazione peritale del CTU.
Né sono accoglibili le istanze ex art. 210 e 213 c.p.c. proposte dalla convenuta “per accertare la tipologia di danno verificatosi ai danni della e […] i trattamenti e/o gli eventuali Pt_1 suggerimenti fatti alla in merito alla pratica di un qualche sport in particolare” (p. 14 della Pt_1
comparsa conclusionale della convenuta) stante il carattere esplorativo delle stesse, confermando sul punto quanto già evidenziato nel provvedimento del 20/08/2024; da un lato, la documentazione richiesta ex art. 210 c.p.c. è genericamente indicata in “tutta la documentazione afferente il detto sinistro, ivi compresa la documentazione inerente le cause dello stesso, la documentazione medica inerente gli accertamenti eseguiti ed i trattamenti medici effettuati” (v. memoria ex art. 171 ter n.
2 c.p.c. di parte convenuta), senza alcuna prova in punto di esistenza e possesso della stessa in capo a , dall'altro lato l'istanza ex art. 213 c.p.c. è esplorativa poiché neppure è Parte_1
individuata la pubblica amministrazione a cui chiedere le informazioni “che verranno individuate sulla base dei chiarimenti richiesti all'attrice in relazione alle cause del danno all'epoca occorso alla IG. , in relazione ai trattamenti concretamente eseguiti ed in relazione ai postumi del Pt_1 detto sinistro” (v. memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
L'attrice ha allegato e provato i presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., dimostrando il nesso causale tra la res e l'evento.
In considerazione dello stato dei luoghi si osserva inoltre che la collocazione del pilastro contro cui l'attrice ha impattato costituiva un'obiettiva situazione di pericolosità, tenuto conto che trattasi di pilastro di ferro privo di protezione, posto al di sotto di un dislivello alto 80 cm a lato di un'area sciabile classificata come pista “blu” (v. p.
8-9 della comparsa di costituzione e doc. 1 della convenuta) e anche frequentata da soggetti a piedi, stante la presenza di più punti di ristoro, nonché da altre attività commerciali, ivi compresa la stazione a valle della telecabina CR (v. annotazione di P.G. sopra citata circa il fatto che l'area in cui si è verificato l'evento è “anche punto d'incontro per le persone che non praticano la disciplina dello sci sul comprensorio”, nonché la relazione del direttore delle piste, laddove riferisce che: “La caduta è avvenuta sulla pista pagina 16 di 20 accatastata come pista numero 30 “Raccordo piste Plan Chécrouit” è una zona di connessione tra la fine delle varie piste che arrivano al Plan, e le zone dove ci sono tutte le attività del piano, c'è sempre la presenza di pedoni e gli sciatori si tolgono gli sci per perdere la telecabina CR, le scuole di sci spesso hanno punto di ritrovo quella zona”, doc. 4 di parte convenuta), e ciò anche alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, laddove ha sancito che “in una pista da sci frequentata da utenti dei più diversi livelli di capacità tecniche, la perdita dell'equilibrio, ed i movimenti incontrollati che essa comporta, è fatto prevedibile che rende pericolosi tutti gli ostacoli che vi siano eventualmente apposti” (v. Cass. civ., sez. III, 10/02/2005, n. 2706; Tribunale
Bolzano, 22/06/2018, n. 768).
Tutto quanto sopra esposto, la domanda dell'attrice è fondata.
2. Il danno non patrimoniale patito da è riconoscibile avendo l'evento de Parte_1 quo comportato una lesione di interessi costituzionalmente tutelati, quali l'integrità psico-fisica
(Cass. civ., Sez. U, n. 26972 del 11/11/2008); ritiene questo Giudice che, stante l'entità delle lesioni, vadano applicate le tabelle Milanesi anno 2024 (cfr. quanto al criterio tabellare, Cass. civ.,
Sez. 3, n. 12408 del 07/06/2011), le quali, come noto, hanno scisso la componente del danno biologico/dinamico-relazionale dalla componente del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile (ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psicofisica accertata), e dalla personalizzazione.
Orbene dalla CTU medico legale risulta che “nell'evento per cui è causa Parte_1
riportava: ginocchio sx: frattura composta articolare di tibia prossimale con rima di frattura che distalmente raggiunge la regione diametafisaria e cranialmente coinvolge il piatto tibiale laterale senza significato decalage del piano articolare . Versamento articolare di modesta entità. Tibio
Tarsica destra: frattura sostanzialmente composta pluriframmentaria del pilone tibiale con interessamento del malleolo mediale e del margine superiore del terzo malleolo. La pregressa frattura coccigea riportata in data 25.2.2014 non ha influenzato l'evento traumatico ed a seguire non si è aggrava nei suoi postumi”. È stato poi accertato che l'attrice (di anni 37 al momento del fatto) in conseguenza del sinistro ha riportato:
i) postumi permanenti nella misura del 18% di invalidità permanente (v. p. 10 della relazione peritale: “danno biologico del 18% nesso causalmente imputabile all'evento traumatico de quo. Riferimento ed.2016”); CP_6
ii) un'inabilità temporanea totale di 15 giorni;
pagina 17 di 20 iii) un'inabilità temporanea parziale al 75% di 60 giorni;
iv) un'inabilità temporanea parziale al 50% di 30 giorni;
v) un'inabilità temporanea parziale al 25% di 30 giorni.
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice – nelle sue componenti di pregiudizio che appare opportuno tenere distinte, anche se con valenza meramente descrittiva, al fine di giustificare dal punto di vista motivazionale e rendere così controllabile il quantum riconosciuto ed evitare possibili duplicazioni risarcitorie – viene determinato sulla base del seguente calcolo:
IP (18%) € 85254,00 (63622,00 + 21632,00)
ITT (15 gg x € 130,00) € 1950,00
ITP (60 gg x € 130,00 al 75%) € 5850,00
ITP (30 gg x € 130,00 al 50%) € 1950,00
ITP (30 gg x € 130,00 al 25%) € 975,50
€ 95.979,00 Pt_9
Con riguardo all'inabilità temporanea, l'applicazione dell'importo giornaliero di € 130,00 trova giustificazione nella necessità di risarcire il profilo di danno consistente nella sofferenza inevitabilmente derivata all'attrice dal fatto di essere stata ricoverata in ospedale ed essersi dovuta sottoporre ad un intervento chirurgico, nonché dal fatto di avere dovuto portare l'apparecchio gessato e di avere dovuto effettuare trattamenti riabilitativi, circostanze tutte anche riscontrate dal
CTU. Si apprezza quindi in misura più elevata della media il danno da inabilità temporanea, senza però riconoscere, quanto al danno da invalidità permanente, un danno morale separato, o personalizzazione, ulteriore a quello per sofferenza soggettiva già compreso nel valore medio del c.d. punto calcolato sulla base del sistema tabellare. Il danno non patrimoniale, infatti, va risarcito integralmente, ma senza duplicazioni;
in ossequio a tale principio non si ravvisano ragioni per riconoscere un'ulteriore maggiorazione di tale danno, anche considerato che il CTU ha accertato che “la sofferenza soggettiva è stata di intensità media e consona al danno biologico residuato”.
Non sono poi state allegate dall'attrice conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e affatto peculiari, tali da giustificare un ulteriore maggiorazione del danno non patrimoniale, che già comprende le conseguenze subite dal danneggiato anche nella sua sfera morale. Il valore del punto come sopra liquidato tiene conto, infatti, della lesione in termini medi e cioè corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini standardizzabili, poiché frequentemente ricorrenti, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di pagina 18 di 20 sofferenza soggettiva.
Per tutte le ragioni sopra esposte il danno subito da viene liquidato, ai valori Parte_1 attuali della moneta, in € 95.979,00.
In conformità dei noti principi enunciati da Sez. Un. 17/02/95 n.1712 ai fini del calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali occorre poi devalutare gli importi spettanti a titolo di danno da invalidità permanente e di danno da inabilità temporanea procedendo secondo il seguente conteggio:
• danno non patrimoniale da invalidità permanente alla data odierna € 85254,00, devalutato alla data dell'12/06/2022 (data di consolidamento dei postumi) € 78.575,12;
• danno da inabilità temporanea alla data odierna € 10.725,00 devalutato alla data del
05/04/2022 (data individuata avuto riguardo al momento intermedio tra la data iniziale e quella finale dell'invalidità temporanea, così assunta per un calcolo equitativo semplificato del valore di ristoro) € 9.688,35;
Sulla somma di € 78.575,12, somma annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dal
12/06/2022 ad oggi. Si ottiene così l'importo di euro € 93.552,56, di cui € 14.977,44 per rivalutazione e interessi.
Sulla somma di € 9.688,35, somma annualmente rivalutata, sono dovuti gli interessi legali dal
05/04/2022 ad oggi. Si ottiene così l'importo di € 11.793,64, di cui € 2.105,29 per rivalutazione e interessi.
Pertanto, i convenuti vanno condannati al pagamento di € 105.346,2. Su tale somma spettano altresì gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, convertendosi il debito di valore in debito di valuta con la sentenza che liquida il credito dedotto in giudizio (Cass. civ., 20.03.2001, n. 3996;
Cass. civ., 17.11.1998, n. 11571; Cass. civ., 6356/1996).
3. Alla luce della documentazione prodotta dall'attrice e di quanto riferito dal C.T.U. in ordine alle spese mediche, va poi riconosciuto l'importo di euro 1165,15 per spese mediche, con riconoscimento, in applicazione dei principi predetti, degli interessi sulla somma annualmente rivalutata dal 05/04/2022 ad oggi.
Si ottiene così la somma di € 1.418,34 di cui € 253,19 per rivalutazione e interessi.
Su tale somma spettano altresì gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo, convertendosi il debito di valore in debito di valuta con la sentenza che liquida il credito dedotto in giudizio (Cass. civ., 20.03.2001, n. 3996; Cass. civ., 17.11.1998, n. 11571; Cass. civ., 6356/1996).
pagina 19 di 20 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della società convenuta nella misura liquidata in dispositivo in conformità dei valori medi di liquidazione previsti dal DM
147/2022 per lo scaglione di riferimento (da € 52001,00 ad € 260.000,00).
Le spese di CTU già liquidate vanno poste a carico della convenuta soccombente, trattandosi di accertamento resosi necessario al fine di determinare il quantum debeatur
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. CONDANNA a corrispondere a Controparte_1
l'importo di € 106.764,54 oltre interessi legali dalla presente decisione al Parte_1
saldo;
2. CONDANNA al pagamento in favore Controparte_1
di delle spese di lite che liquida in € 14.103,00 oltre € 786,00 per esborsi, Parte_1
spese generali, iva e cpa come per legge.
Pone a carico di le spese di CTU già liquidate. Controparte_1
Così deciso in Aosta, 24/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca
pagina 20 di 20