Sentenza 8 gennaio 2009
Massime • 1
Il reato di lesioni come conseguenza di altro delitto, previsto dall'art. 586 cod. pen., è improcedibile per difetto di querela, atteso che il richiamo ivi operato alle disposizioni dell'art. 590 cod. pen. non può intendersi effettuato soltanto "quoad poenam". (Fattispecie relativa a procurate lesioni in danno di assuntore di stupefacenti, consistite in "overdose" da oppiacei, quale effetto non voluto della loro cessione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2009, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/01/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 23
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 013696/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI IC N. IL 16/08/1960;
avverso SENTENZA del 15/07/2005 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORTESE ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO
Il ricorrente impugna la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha confermato la penale responsabilità per i delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 (cessione di una dose di eroina a Forti Delio) e art. 586 c.p., (procurate lesioni a Forti Delio consistite in overdose da oppiacei, quale effetto non voluto della suddetta cessione).
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto, senza valida motivazione, dalla Corte di Merito, la condotta in concreto perpetrata non è punibile, integrando chiaramente l'ipotesi di acquisto e detenzione per consumo personale di gruppo. DIRITTO
Quanto assunto in ricorso è stato già confutato con logica e corretta motivazione nelle sentenze di merito, dalla cui congiunta lettura emerge una ricostruzione dei fatti nel senso che la droga procurata dal IN al Forti fu richiesta e ricevuta da quest'ultimo, al quale soltanto era destinata, e che solo per una successiva e spontanea iniziativa dello stesso era stata poi offerta anche agli altri. Ciò chiarito, deve peraltro, in ordine al delitto ex art. 586 c.p., rilevarsi l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, non potendosi condividere la tesi della Corte di merito, secondo cui il richiamo fatto da tale norma all'art. 590 c.p. è solo "quoad poenam" (v. in argomento Cass. 20.10.1987, Porcelli).
P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 586 c.p., perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela, ed elimina la relativa pena di giorni quindici di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009