Articolo 3 della Legge 5 maggio 1977, n. 188
Articolo 2Articolo 4
Versione
29 maggio 1977
Art. 3.
L'importo delle anticipazioni da concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1976, fissato dall' articolo 23 della legge 22 dicembre 1975, n. 702 , e' diminuito di L. 2.322.850.000.
Entrata in vigore il 29 maggio 1977