Sentenza 25 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2003, n. 11530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11530 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 1530/03 Oggetto SEZIONE LAVOR Lavoro Composta dagli Ill Dott.Vincenzo MILEO -- Presidente R.G.N. 24987/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere- Cron. 25405 - Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 12/02/03 Dott. Giovanni GIACALONE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA 3 sul ricorso proposto da: ER AR ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GOZZOLI 82, presso lo studio dell'avvocato GIANLUIGI FALCHI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI SIOTTO PINTOR, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.A.I.L., - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE .....
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale . rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2003 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di 894 .. -1- ROMA del 20/12/2000, rep. 55867; - resistente con procura avverso la sentenza n. 209/00 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 05/04/00 R.G.N. 1346/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. MA ON RR, premesso che il marito Ray- faele MO, dopo essersi ferito nel 1991 con una si- ringa infetta durante la prestazione lavorativa, aveva contratto, a causa del lavoro svolto (operaio della società concessionaria del servizio smaltimento ri- fiuti solidi di Cagliari) una idatidosi epatica e un'epatite B e C che ne avevano determinato il de- cesso il 13 novembre 1992 e che l'INAIL le aveva rigettato la domanda di rendita in favore dei super- stiti, chiese al RE di Cagliari di accertare il suo diritto a detta prestazione, con condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati. L'INAIL contestò la domanda negando che il MO fosse affetto da malattie professionali e che comun- que fosse deceduto per causa di queste ultime. Il RE rigettò la domanda con sentenza del 3 aprile 1997, confermata dal Tribunale di Cagliari, che, con sentenza del 5 aprile 2000, respingeva l'appello della RR, rilevando che il c.t. nominato in appello aveva confermato che il decesso del MO fu determinato in via esclusiva da una gravissima complicanza emorragica, causata da una lacerazio- ne della vena cava inferiore, intervenuta durante un intervento chirurgico resosi necessario per н l'ascessualizzazione di una cisti di echinococcosi ed il conseguente stato settico creatosi. Il consulente medesimo aveva anche spiegato che, dalla docu- mentazione in atti, emergeva che la suddetta morte doveva essere posta in correlazione eziologica, sia pure in maniera indiretta, alla idatidosi epatica, ma- lattia non legata casualmente al lavoro svolto ed in- sorta ben prima del denunciato infortunio dell'autunno 1991, mentre alcun contributo generi- camente causale, nella determinazione dell'exitus, poteva essere attribuito alla epatite virale non A e non B, pur ascrivibile con il criterio della probabilità alta all'accidentale puntura con siringa infetta. Inol- tre, diversamente da quanto sostenuto dall'odiernal ricorrente, il consulente aveva escluso che la cisti idatidea del fegato malattia parassitaria conse-- guente ad infestazione da tenia che parassita il ca- ne, il quale elimina le uova della tenia con le feci e che nell'uomo si infetta per ingestione delle stesse (ad esempio attraverso alimenti inquinati) - insorta nel 1990 e quindi prima dell'infortunio dell'autunno 1991, potesse essere messa in correlazione eziolo- gica, con il criterio della probabilità, con l'attività la- vorativa del MO, anzitutto, in relazione a dette mo- dalità di contaminazione, solo difficilmente realizza- five 2 bili nell'ambiente di lavoro;
inoltre, perché, sempre secondo il c.t.u., tale malattia, frequente in Sarde- gna, appare più propriamente rapportabile alla fre- quentazione, da parte del MO, di ambienti e situa- zioni extralavorative, come confermato dal dato anamnestico di una sorella risultata affetta dalla stessa patologia. Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cas- sazione la RR, con due motivi;
resiste l'INAIL con controricorso. Motivi della decisione. La ricorrente, con il primo motivo, denunziando in- sufficiente motivazione, assume che la motivazione della sentenza impugnata appare carente, in quanto aderendo pedissequamente alle conclusioni del c.t.u., omette di considerare la pur copiosa docu- mentazione da essa offerta, specie le relazioni di parte, alle quali non viene attribuito alcun rilievo, nonostante appaiano motivate e frutto di rigorosal logica, risultando, inoltre, di difficile comprensione la motivazione dell'esclusione della riconducibilità del decesso all'infortunio. Con il secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, assume che tale vizio sussisterebbe per avere il Tribunale disco-five nosciuto l'evento (puntura con siringa infetta) quale rischio riconnesso all'attività lavorativa del MO e il nesso eziologico tra l'infortunio e l'evento, nonché l'eziologia professionale della idatidosi epatica, che sarebbe malattia tipica in relazione all'attività lavo- rativa del predetto. Entrambi i motivi, che vanno trattati congiunta- mente essendo strettamente connessi (considerato che anche il secondo, nonostante la rubrica, involge questioni di valutazione della motivazione della sentenza impugnata), non meritano di essere accolti Quanto ai rilievi che si muovono alla sentenza im- pugnata nella parte in cui ha recepito le valutazioni formulate dal consulente tecnico nominato in ap- pello, si osserva che essi si risolvono in una generi- ca contestazione delle affermazioni del CTU, e non sviluppano alcuna critica sul piano scientifico. Al ri- guardo merita di essere confermata l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, quando il giudice di merito, in un giudizio in materia previdenziale, si basi sulle conclusioni del consu- lente tecnico d'ufficio, affinché i lamentati errori e lacune della consulenza determinino un vizio di mo- tivazione della sentenza denunziabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o defi- 4 cienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente, circa l'entità e l'in- cidenza del dato patologico, e quella della parte (Cass. 9 maggio 2001 n. 3519; Cass. 11 gennaio 2001 n. 225; Cass. 8 agosto 1998 n. 7798). Circa i pretesi vizi di motivazione, inoltre, va ri- chiamata e ribadita la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui quando il giudice del merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'uffi- cio, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è soddisfatto dal richiamo alle argomentazioni accolte, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni delle parti, che devono considerarsi implicitamente disattese (Cass. n. 3519 del 2001, cit.; Cass. n. 7806 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Orbene, nel caso in esame, la decisione impu- gnata, richiamando motivatamente le conclusioni del c.t.u., ha escluso sia che la malattia determi- nante il decesso del MO avesse trovato la sua ge- nesi, secondo il criterio della probabilità, nell'ambiente di lavoro, sia che la stessa, insorta nel 1990, fosse in correlazione con l'infortunio (puntura five con siringa infetta) del successivo autunno 1991. 5 Va, infine, considerato che, diversamente da quanto operato dal ricorrente POS che, nel secondo motivo, si è limitato a denunciare che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione la pur copiosa documentazione in atti e, in particolare, le relazioni di parte - la parte che con il ricorso per cassazione| deduca il vizio di motivazione della sentenza impu- gnata, per avere essa deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica di ufficio ignorando le criti- Ola RE che da essa sollevate contro l'operato del consu- lente, ha l'onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendone ammissi- bile l'esposizione per relationem, attraverso il rife- rimento agli atti del pregresso giudizio di merito (Cass. 7 giugno 2000 n. 7716; Cass. 26 novembre 1997 n. 11857; Cass. 2 luglio 1995 n. 10344; Cass. 13 giugno 1991 n. 6702). Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spesedel presside giudizio - Il 12 febbraio 2003. Il Presidente L'estensore Finduro Miche freben fichu 6