CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 16622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16622 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17462/2022 R.G. proposto da: TI MA SA, UM NI, NA MA, DAL- IU DR, NE VE, UM AR, di- fesi dall’avvocato MICHELE TARONI;
-ricorrenti- contro LI NT, AS LA, difesi dall’avvocato DOME VE;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1109/2022 depositata il 13/05/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025 dal Consigliere MO ON. Udite le osservazioni del Sostituto P.G., Stefano Pepe, che ha con- cluso per l’accoglimento del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16622 Anno 2026 Presidente: SC EN Relatore: ON MO Data pubblicazione: 27/05/2026 2 di 7 Uditi gli avvocati DR GENOVESE per la parte ricorrente e DO- ME VE per la parte controcorrente. FATTI DI CAUSA Nel 1960 LL MA e GI NE, comproprietari di un immobile con area cortiliva, stipulavano un atto di divisione entro il quale, a titolo di patto speciale, costituivano in capo a loro il diritto di servitù reciproca di costruire sul confine in deroga al regolamento edilizio che per le nuove costruzioni prevedeva una distanza minima di tre metri dal confine (senza disporre nulla in relazione alle costru- zioni sul confine). Nello stesso atto il NE trasferiva la propria quota a DO FI. Nel 1963 questi esercitava la servitù attiva costruendo un corpo di fabbrica sul confine in deroga alle distanze. Nel 1984 TA MA, figlia di LL MA, presentava al Co- mune di Imola una richiesta di titolo edilizio per ristrutturare e am- pliare il fabbricato di sua proprietà, esercitando anch’ella il diritto di servitù. Sul progetto apponeva la propria firma anche DO AL- fiume, allora proprietario del fondo confinante, e il Comune rilasciava la concessione edilizia. Nel 1987 TO LI e OL SS acqui- stavano l’immobile da TA MA e da sua madre, con rogito che richiamava i patti del 1960. Nel 1990 DO FI trasferiva ai figli (IC, OV, IA e AN) il fondo, con richiamo ai patti speciali del 1960. Nel 1996 i LI e SS chiedevano nuo- vamente al Comune la concessione edilizia per costruire in confine. I fratelli FI non sottoscrivevano il nuovo progetto, sostenendo che il vigente piano regolatore aveva reso inefficaci i patti del 1960. Il Comune di Imola negava il rilascio della concessione edilizia, per violazione dell’art. 36 del regolamento edilizio del 1973. TO LI e OL SS proponevano ricorso al TAR Emilia-Romagna, che con sentenza n. 1025 del 2000 riconosceva l’efficacia e la validità delle servitù prediali attive e passive costituite con rogito del 07/05/1960, escludendo che una successiva norma regolamentare potesse limitare il diritto ad ampliare il fabbricato lungo la linea di 3 di 7 confine. In ottemperanza a tale pronuncia, il Comune di Imola rila- sciava la concessione edilizia n. 48 del 15/03/2001. A seguito dell’av- vio dei lavori, le controparti FI si opponevano all’esercizio del diritto e proponevano ricorso ex art. 1170 c.c. per ottenere l’imme- diata sospensione delle opere, ottenuta e poi confermata fino alla Corte di Cassazione, con sentenza n. 6792 del 2015, che ne ordinava la riduzione in pristino. Nelle more del giudizio possessorio, nel 2009 veniva notificato atto di citazione per il riconoscimento del diritto di servitù ai fini interruttivi della prescrizione, ma il giudizio non veniva coltivato Nel 2015 i LI e SS convenivano i fratelli FI, AR RO TI, LA IA e TA MA dinanzi al Tribunale di Bo- logna per l’accertamento del loro diritto di costruire sul confine. I convenuti facevano valere la nullità del patto del 1960, l’estinzione per prescrizione del diritto, sia decennale (se obbligatorio) sia ven- tennale (se reale), l’assenza di rinuncia alla prescrizione da parte loro e l’inopponibilità della sentenza del Tar a chi non aveva parteci- pato al giudizio amministrativo. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 2017, accoglieva la do- manda attorea, qualificava il diritto come servitù per vantaggio fu- turo ex art. 1029 c.c. e riteneva che non fosse maturata la prescri- zione. Sosteneva che la dante causa degli attori, pur acquistando nel 1977, aveva esercitato il diritto nel 1984, e che il non uso precedente non producesse effetto estintivo automatico. I convenuti proponevano appello, deducendo l’errata qualifica- zione della servitù, la decorrenza del termine prescrizionale dal 1960 (e non dal 1986), l’avvenuta prescrizione decennale anche in ipotesi di diritto obbligatorio, l’assenza di validi atti interruttivi o di rinunce alla prescrizione, e la mancata partecipazione all’atto di rinuncia da parte di tre delle appellanti. La Corte distrettuale ha rigettato l’appello, ritenendo che il patto del 1960 avesse validamente costituito una servitù per vantaggio 4 di 7 futuro ai sensi dell’art. 1029 co. 1 c.c., esercitabile sin dall’origine. Ha affermato che il regolamento edilizio vigente nel 1960 non vie- tava la costruzione sul confine, e che pertanto il patto era valido secondo la normativa allora vigente. La sopravvenienza di un rego- lamento che imponga distanze dal confine non produceva invalidità della servitù già costituita, e ciò trovava conferma anche nella sen- tenza del Tar Emilia-Romagna n. 1025/2000. Ha riconosciuto che la prescrizione ventennale decorreva dal 1960 e si sarebbe compiuta nel 1980, ma la sottoscrizione del progetto edilizio da parte di DO FI nel 1984 costituiva una rinuncia alla prescrizione ai sensi dell’art. 2937 c.c., in quanto comportamento incompatibile con la volontà di avvalersene. Tale condotta aveva determinato la decor- renza di un nuovo termine prescrizionale, interrotto o comunque esercitato nel 2001 con l’avvio delle opere in forza della concessione edilizia. Il diritto era stato quindi validamente esercitato anche nei confronti delle altre comproprietarie del fondo servente, per le quali la prescrizione doveva considerarsi ugualmente interrotta. Ricorrono in cassazione i convenuti con due motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso e memoria. La Pro- cura Generale ha depositato osservazioni per l’accoglimento del primo motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1418 c.c. per non avere la Corte di appello riconosciuto la nullità, per contrarietà a norma imperativa, del patto edificatorio contenuto nel rogito del 1960. Si deduce che l’esecuzione del patto, al momento in cui è stata richiesta, si poneva in contrasto con norme regolamentari sopravve- nute (Regolamento edilizio del Comune di Imola del 1973 e succes- sive Norme Tecniche di Attuazione) che prescrivono una distanza in- derogabile di cinque metri dal confine, con la conseguenza che la pattuizione, ancorché inizialmente valida, doveva ritenersi divenuta invalida al momento della sua concreta attuazione. La sentenza 5 di 7 impugnata è censurata per avere ritenuto rilevante la normativa edi- lizia vigente nel 1960 e non quella in vigore nel momento in cui gli attori avevano esercitato il diritto, ossia tra il 1996 e il 2001, epoca in cui il vincolo regolamentare era già vigente. Si censura il richiamo operato dalla Corte all’art. 26 del regolamento edilizio del 1956, non più vigente all’epoca dei fatti, e alla giurisprudenza sul principio di prevenzione, non applicabile ove la normativa locale imponga espressamente distanze minime inderogabili dal confine. Si richiama giurisprudenza per escludere la possibilità di deroghe pattizie in pre- senza di regolamenti comunali che stabiliscano limiti inderogabili, in quanto finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato as- setto del territorio. Il primo motivo è rigettato. È da confermare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui ‘i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti per cui la disci- plina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte’ (così, da ultimo Cass. n. 4896/2025, cui si rinvia per ulteriori prece- denti). Tuttavia, nel caso di specie, dirimente è l'accertamento compiuto dalla giustizia amministrativa. La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1025/2000 (nei ricorsi proposti da TO LI e OL SS contro il Comune di Imola e nei confronti di OV e IA AL Fiume), ha statuito che la rilevante disposizione regolamentare del Comune di Imola successiva al patto - specificamente l'art. 36 del Regolamento Edilizio del 1973 - aveva il solo scopo di incidere e re- golare i rapporti di vicinato. Conseguentemente, il TAR ha accertato che il diritto reale degli appellati ad ampliare il fabbricato lungo il confine non potesse essere limitato da una successiva norma rego- lamentare introdotta al solo scopo di disciplinare quei rapporti fra 6 di 7 vicini che nella specie sono regolati dalla servitù prediale regolar- mente costituita. Pertanto, è esente dai vizi denunciati nel primo motivo di ricorso la motivazione della Corte territoriale, che richiama espressamente a sostegno della propria argomentazione la statuizione del TAR rela- tiva alla qualità della norma regolamentare urbanistica sopravve- nuta, che così oggettivamente strutturata ha effetti nei confronti dei proprietari del bene sottoposto alla servitù, anche se non sono tutti intervenuti nel giudizio amministrativo. 2. - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1073, 2934, 2937, 2939 e 2946 c.c. per avere la Corte di appello disconosciuto il diritto dei ricorrenti di eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto di servitù in oggetto e per avere ritenuto applicabile un nuovo ter- mine ventennale decorrente dalla pretesa rinuncia alla prescrizione da parte di DO FI. Si afferma che il termine di prescrizione decorreva dalla data della costituzione del diritto (1960) e che alla data del 1984, quando la sig.ra MA presentava il progetto edili- zio, il termine era già decorso da quattro anni. Si contesta che la sottoscrizione del progetto da parte del sig. FI potesse valere come rinuncia tacita alla prescrizione, in quanto essa richiedeva, se- condo la giurisprudenza di legittimità una manifestazione inequivoca di volontà consapevole dell’avvenuta maturazione del termine. Si ri- leva che nel caso concreto non vi è alcuna prova che DO FI fosse consapevole della estinzione per prescrizione del diritto altrui e che la Corte abbia omesso ogni verifica in tal senso, limitandosi a valorizzare un comportamento equivoco. Il secondo motivo è accolto. La rinunzia all'eccezione di prescrizione si configura come un atto negoziale che ha la funzione di dismettere definitivamente il diritto (o il potere) del debitore di liberarsi dall'obbligo per effetto del de- corso del tempo. Essa opera esclusivamente quando il termine pre- scrizionale risulta già compiuto (art. 2937 c.c.). Fra i requisiti della 7 di 7 rinunzia alla prescrizione, come concretizzati dalla giurisprudenza di questa Corte, rilievo saliente al fine di saggiare la fondatezza del secondo motivo di ricorso rivestono i limiti rigorosi entro i quali è riconosciuta la rinuncia tacita ex art. 2937 co. 3 c.c. Essa infatti deve risultare da un comportamento incompatibile con la volontà di op- porre la causa estintiva dell'altrui diritto: esso ha da essere ‘assoluto e inequivoco’ (così Cass. n. 24263/2023), cioè non altrimenti inter- pretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo (così, Cass. n. 23637/2025). Alla luce di tali requisiti è da escludere che la semplice apposizione di una firma da parte del sig. FI, senza nessuna altra specifi- cazione, sul testo del progetto predisposto su iniziativa della
contro
- parte, possa valere come rinuncia tacita alla prescrizione. Il secondo motivo di ricorso è pertanto da accogliere nei termini in cui è stato riassunto nel capoverso iniziale di questo paragrafo. Con ciò vi sono i presupposti per decidere la causa nel merito, non es- sendo necessari ulteriori accertamenti, nel senso del rigetto della originaria domanda degli attori per prescrizione del diritto fatto va- lere in giudizio. 3. - La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta dagli at- tori;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e, de- cidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta dagli at- tori;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se- zione Civile, il 20/11/2025. L’estensore La Presidente MO ON EN SC
-ricorrenti- contro LI NT, AS LA, difesi dall’avvocato DOME VE;
-controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1109/2022 depositata il 13/05/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/2025 dal Consigliere MO ON. Udite le osservazioni del Sostituto P.G., Stefano Pepe, che ha con- cluso per l’accoglimento del ricorso. Civile Sent. Sez. 2 Num. 16622 Anno 2026 Presidente: SC EN Relatore: ON MO Data pubblicazione: 27/05/2026 2 di 7 Uditi gli avvocati DR GENOVESE per la parte ricorrente e DO- ME VE per la parte controcorrente. FATTI DI CAUSA Nel 1960 LL MA e GI NE, comproprietari di un immobile con area cortiliva, stipulavano un atto di divisione entro il quale, a titolo di patto speciale, costituivano in capo a loro il diritto di servitù reciproca di costruire sul confine in deroga al regolamento edilizio che per le nuove costruzioni prevedeva una distanza minima di tre metri dal confine (senza disporre nulla in relazione alle costru- zioni sul confine). Nello stesso atto il NE trasferiva la propria quota a DO FI. Nel 1963 questi esercitava la servitù attiva costruendo un corpo di fabbrica sul confine in deroga alle distanze. Nel 1984 TA MA, figlia di LL MA, presentava al Co- mune di Imola una richiesta di titolo edilizio per ristrutturare e am- pliare il fabbricato di sua proprietà, esercitando anch’ella il diritto di servitù. Sul progetto apponeva la propria firma anche DO AL- fiume, allora proprietario del fondo confinante, e il Comune rilasciava la concessione edilizia. Nel 1987 TO LI e OL SS acqui- stavano l’immobile da TA MA e da sua madre, con rogito che richiamava i patti del 1960. Nel 1990 DO FI trasferiva ai figli (IC, OV, IA e AN) il fondo, con richiamo ai patti speciali del 1960. Nel 1996 i LI e SS chiedevano nuo- vamente al Comune la concessione edilizia per costruire in confine. I fratelli FI non sottoscrivevano il nuovo progetto, sostenendo che il vigente piano regolatore aveva reso inefficaci i patti del 1960. Il Comune di Imola negava il rilascio della concessione edilizia, per violazione dell’art. 36 del regolamento edilizio del 1973. TO LI e OL SS proponevano ricorso al TAR Emilia-Romagna, che con sentenza n. 1025 del 2000 riconosceva l’efficacia e la validità delle servitù prediali attive e passive costituite con rogito del 07/05/1960, escludendo che una successiva norma regolamentare potesse limitare il diritto ad ampliare il fabbricato lungo la linea di 3 di 7 confine. In ottemperanza a tale pronuncia, il Comune di Imola rila- sciava la concessione edilizia n. 48 del 15/03/2001. A seguito dell’av- vio dei lavori, le controparti FI si opponevano all’esercizio del diritto e proponevano ricorso ex art. 1170 c.c. per ottenere l’imme- diata sospensione delle opere, ottenuta e poi confermata fino alla Corte di Cassazione, con sentenza n. 6792 del 2015, che ne ordinava la riduzione in pristino. Nelle more del giudizio possessorio, nel 2009 veniva notificato atto di citazione per il riconoscimento del diritto di servitù ai fini interruttivi della prescrizione, ma il giudizio non veniva coltivato Nel 2015 i LI e SS convenivano i fratelli FI, AR RO TI, LA IA e TA MA dinanzi al Tribunale di Bo- logna per l’accertamento del loro diritto di costruire sul confine. I convenuti facevano valere la nullità del patto del 1960, l’estinzione per prescrizione del diritto, sia decennale (se obbligatorio) sia ven- tennale (se reale), l’assenza di rinuncia alla prescrizione da parte loro e l’inopponibilità della sentenza del Tar a chi non aveva parteci- pato al giudizio amministrativo. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 2017, accoglieva la do- manda attorea, qualificava il diritto come servitù per vantaggio fu- turo ex art. 1029 c.c. e riteneva che non fosse maturata la prescri- zione. Sosteneva che la dante causa degli attori, pur acquistando nel 1977, aveva esercitato il diritto nel 1984, e che il non uso precedente non producesse effetto estintivo automatico. I convenuti proponevano appello, deducendo l’errata qualifica- zione della servitù, la decorrenza del termine prescrizionale dal 1960 (e non dal 1986), l’avvenuta prescrizione decennale anche in ipotesi di diritto obbligatorio, l’assenza di validi atti interruttivi o di rinunce alla prescrizione, e la mancata partecipazione all’atto di rinuncia da parte di tre delle appellanti. La Corte distrettuale ha rigettato l’appello, ritenendo che il patto del 1960 avesse validamente costituito una servitù per vantaggio 4 di 7 futuro ai sensi dell’art. 1029 co. 1 c.c., esercitabile sin dall’origine. Ha affermato che il regolamento edilizio vigente nel 1960 non vie- tava la costruzione sul confine, e che pertanto il patto era valido secondo la normativa allora vigente. La sopravvenienza di un rego- lamento che imponga distanze dal confine non produceva invalidità della servitù già costituita, e ciò trovava conferma anche nella sen- tenza del Tar Emilia-Romagna n. 1025/2000. Ha riconosciuto che la prescrizione ventennale decorreva dal 1960 e si sarebbe compiuta nel 1980, ma la sottoscrizione del progetto edilizio da parte di DO FI nel 1984 costituiva una rinuncia alla prescrizione ai sensi dell’art. 2937 c.c., in quanto comportamento incompatibile con la volontà di avvalersene. Tale condotta aveva determinato la decor- renza di un nuovo termine prescrizionale, interrotto o comunque esercitato nel 2001 con l’avvio delle opere in forza della concessione edilizia. Il diritto era stato quindi validamente esercitato anche nei confronti delle altre comproprietarie del fondo servente, per le quali la prescrizione doveva considerarsi ugualmente interrotta. Ricorrono in cassazione i convenuti con due motivi, illustrati da memoria. Resistono gli attori con controricorso e memoria. La Pro- cura Generale ha depositato osservazioni per l’accoglimento del primo motivo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 1418 c.c. per non avere la Corte di appello riconosciuto la nullità, per contrarietà a norma imperativa, del patto edificatorio contenuto nel rogito del 1960. Si deduce che l’esecuzione del patto, al momento in cui è stata richiesta, si poneva in contrasto con norme regolamentari sopravve- nute (Regolamento edilizio del Comune di Imola del 1973 e succes- sive Norme Tecniche di Attuazione) che prescrivono una distanza in- derogabile di cinque metri dal confine, con la conseguenza che la pattuizione, ancorché inizialmente valida, doveva ritenersi divenuta invalida al momento della sua concreta attuazione. La sentenza 5 di 7 impugnata è censurata per avere ritenuto rilevante la normativa edi- lizia vigente nel 1960 e non quella in vigore nel momento in cui gli attori avevano esercitato il diritto, ossia tra il 1996 e il 2001, epoca in cui il vincolo regolamentare era già vigente. Si censura il richiamo operato dalla Corte all’art. 26 del regolamento edilizio del 1956, non più vigente all’epoca dei fatti, e alla giurisprudenza sul principio di prevenzione, non applicabile ove la normativa locale imponga espressamente distanze minime inderogabili dal confine. Si richiama giurisprudenza per escludere la possibilità di deroghe pattizie in pre- senza di regolamenti comunali che stabiliscano limiti inderogabili, in quanto finalizzati alla tutela dell’interesse pubblico all’ordinato as- setto del territorio. Il primo motivo è rigettato. È da confermare il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui ‘i regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti per cui la disci- plina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte’ (così, da ultimo Cass. n. 4896/2025, cui si rinvia per ulteriori prece- denti). Tuttavia, nel caso di specie, dirimente è l'accertamento compiuto dalla giustizia amministrativa. La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1025/2000 (nei ricorsi proposti da TO LI e OL SS contro il Comune di Imola e nei confronti di OV e IA AL Fiume), ha statuito che la rilevante disposizione regolamentare del Comune di Imola successiva al patto - specificamente l'art. 36 del Regolamento Edilizio del 1973 - aveva il solo scopo di incidere e re- golare i rapporti di vicinato. Conseguentemente, il TAR ha accertato che il diritto reale degli appellati ad ampliare il fabbricato lungo il confine non potesse essere limitato da una successiva norma rego- lamentare introdotta al solo scopo di disciplinare quei rapporti fra 6 di 7 vicini che nella specie sono regolati dalla servitù prediale regolar- mente costituita. Pertanto, è esente dai vizi denunciati nel primo motivo di ricorso la motivazione della Corte territoriale, che richiama espressamente a sostegno della propria argomentazione la statuizione del TAR rela- tiva alla qualità della norma regolamentare urbanistica sopravve- nuta, che così oggettivamente strutturata ha effetti nei confronti dei proprietari del bene sottoposto alla servitù, anche se non sono tutti intervenuti nel giudizio amministrativo. 2. - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1073, 2934, 2937, 2939 e 2946 c.c. per avere la Corte di appello disconosciuto il diritto dei ricorrenti di eccepire l’intervenuta prescrizione del diritto di servitù in oggetto e per avere ritenuto applicabile un nuovo ter- mine ventennale decorrente dalla pretesa rinuncia alla prescrizione da parte di DO FI. Si afferma che il termine di prescrizione decorreva dalla data della costituzione del diritto (1960) e che alla data del 1984, quando la sig.ra MA presentava il progetto edili- zio, il termine era già decorso da quattro anni. Si contesta che la sottoscrizione del progetto da parte del sig. FI potesse valere come rinuncia tacita alla prescrizione, in quanto essa richiedeva, se- condo la giurisprudenza di legittimità una manifestazione inequivoca di volontà consapevole dell’avvenuta maturazione del termine. Si ri- leva che nel caso concreto non vi è alcuna prova che DO FI fosse consapevole della estinzione per prescrizione del diritto altrui e che la Corte abbia omesso ogni verifica in tal senso, limitandosi a valorizzare un comportamento equivoco. Il secondo motivo è accolto. La rinunzia all'eccezione di prescrizione si configura come un atto negoziale che ha la funzione di dismettere definitivamente il diritto (o il potere) del debitore di liberarsi dall'obbligo per effetto del de- corso del tempo. Essa opera esclusivamente quando il termine pre- scrizionale risulta già compiuto (art. 2937 c.c.). Fra i requisiti della 7 di 7 rinunzia alla prescrizione, come concretizzati dalla giurisprudenza di questa Corte, rilievo saliente al fine di saggiare la fondatezza del secondo motivo di ricorso rivestono i limiti rigorosi entro i quali è riconosciuta la rinuncia tacita ex art. 2937 co. 3 c.c. Essa infatti deve risultare da un comportamento incompatibile con la volontà di op- porre la causa estintiva dell'altrui diritto: esso ha da essere ‘assoluto e inequivoco’ (così Cass. n. 24263/2023), cioè non altrimenti inter- pretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo (così, Cass. n. 23637/2025). Alla luce di tali requisiti è da escludere che la semplice apposizione di una firma da parte del sig. FI, senza nessuna altra specifi- cazione, sul testo del progetto predisposto su iniziativa della
contro
- parte, possa valere come rinuncia tacita alla prescrizione. Il secondo motivo di ricorso è pertanto da accogliere nei termini in cui è stato riassunto nel capoverso iniziale di questo paragrafo. Con ciò vi sono i presupposti per decidere la causa nel merito, non es- sendo necessari ulteriori accertamenti, nel senso del rigetto della originaria domanda degli attori per prescrizione del diritto fatto va- lere in giudizio. 3. - La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta dagli at- tori;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo e, de- cidendo nel merito, rigetta l'originaria domanda proposta dagli at- tori;
compensa tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se- zione Civile, il 20/11/2025. L’estensore La Presidente MO ON EN SC