Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2014, n. 41739
CASS
Sentenza 16 settembre 2014

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Massime1

Non integra il reato di cui all'art. 658 cod. pen. la condotta di colui che segnala falsamente col mezzo del telefono alla Polizia Giudiziaria, sollecitandone l'intervento, che il coniuge gli impedisce di incontrare il figlio minore, in quanto in tale comportamento difetta la prospettazione di un pericolo presso l'Autorità tale da ingenerare pubblico allarme.

Commentario1

  • 1Simulazione di reato e procurato allarme presso l’Autorità
    Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 22 febbraio 2022

    La simulazione di reato La fattispecie delittuosa della simulazione di reato è contestabile a “chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo. La pena è della reclusione da uno a tre anni”. La norma in commento è posta a salvaguardia dell'interesse dell'amministrazione della giustizia con l'obiettivo di evitare che pervengano notizie inesistenti, con conseguente spreco di tempo da parte dell'autorità di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2014, n. 41739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41739
Data del deposito : 16 settembre 2014

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