Sentenza 16 settembre 2014
Massime • 1
Non integra il reato di cui all'art. 658 cod. pen. la condotta di colui che segnala falsamente col mezzo del telefono alla Polizia Giudiziaria, sollecitandone l'intervento, che il coniuge gli impedisce di incontrare il figlio minore, in quanto in tale comportamento difetta la prospettazione di un pericolo presso l'Autorità tale da ingenerare pubblico allarme.
Commentario • 1
- 1. Simulazione di reato e procurato allarme presso l’AutoritàAvvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 22 febbraio 2022
La simulazione di reato La fattispecie delittuosa della simulazione di reato è contestabile a “chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo. La pena è della reclusione da uno a tre anni”. La norma in commento è posta a salvaguardia dell'interesse dell'amministrazione della giustizia con l'obiettivo di evitare che pervengano notizie inesistenti, con conseguente spreco di tempo da parte dell'autorità di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/09/2014, n. 41739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41739 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 16/09/2014
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 962
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASA Filippo - Consigliere - N. 39066/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO MA N. IL 10/07/1959;
avverso la sentenza n. 183/2010 TRIBUNALE di NOVARA, del 15/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16709/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del dott. GIALANELLA Antonio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema di cassazione, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende. - il difensore del ricorrente, avvocato Pierfrancesco Bruno, intervenuto per delega dell'avvocato Fabio Mondello, ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, gradatamente, per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione.
RILEVA
1. - Con sentenza deliberata il 15 giugno 2012 e depositata il 28 dicembre 2012 il Tribunale ordinario di Novara, in composizione monocratica, ha condannato (nel concorso di circostanze attenuanti generiche) alla pena della ammenda in euro duecento, CI MA, imputato della contravvenzione di procurato allarme presso l'Autorità, ai sensi dell'art. 658 c.p., comma 1, per aver falsamente segnalato, col mezzo dei telefono, ai Carabinieri della Stazione di Trecate che il coniuge gli impediva di vedere il figlio minore TT, così suscitando allarme, in Trecate il 30 dicembre 2007.
Il Tribunale ha motivato: il teste AN IR, militare dell'Arma in servizio presso la stazione di Trecate, ha testimoniato di essersi recato in seguito alla segnalazione presso la abitazione del coniuge del giudicabile;
di aver accertato che la situazione era tranquilla;
che in precedenza il CI, il quale viveva provvisoriamente separato dalla moglie in pendenza del relativo giudizio, aveva chiesto telefonicamente di vedere il figlio;
ma che il minore non aveva accondisceso;
tanto integrava la contravvenzione, in quanto la segnalazione del CI aveva procurato allarme e provocato l'intervento dei Carabinieri.
2. - L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Fabio Mondello, mediante atto del 1 marzo 2013, col quale ha denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 658 cod. pen., opponendo che quanto segnalato dal giudicabile ai Carabinieri concerneva "situazione di natura assolutamente privata"; che non suscitava allarme sociale e che, pertanto, non integrava l'ipotesi, prevista dalla norma incriminatrice, della denunzia di un pericolo inesistente. Il ricorrente ha, altresì, denunziato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), contraddittorietà della motivazione,
sotto il profilo che, secondo quanto accertato dal Tribunale, i Carabinieri avevano constatato che la situazione era tranquilla e non c'era alcun allarme nel vicinato.
3. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
La norma incriminatrice (compresa nella Sezione 1 Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza del Capo 1^, del Titolo 1^ del Libro 3^ del Codice Penale) sanziona il falso annunzio di "disastri, infortuni o pericoli" che susciti "allarme" presso l'Autorità o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio.
L'intervento dei Carabinieri di Trecate, provocato dal ricorrente, in relazione al segnalato contrasto col coniuge provvisoriamente separato in ordine alla visita al figlio minore - negli scarni termini accertati e rappresentati dal giudice a quo - appare piuttosto riconducibile nell'ambito delle attribuzioni di polizia di cui al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 1, comma 2. La segnalazione del ricorrente e la correlata richiesta di intervento non presentano manifestamente attinenza di sorta colla prospettazione di alcun pericolo tale - alla stregua dell'oggetto giuridico della norma incriminatrice - da ingenerare pubblico allarme, potenzialmente idoneo a turbare l'ordine pubblico o, comunque, le attività e i servizi di vigilanza e tutela della pubblica sicurezza. Consegue l'annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
L'epilogo assolutorio, comportato dalla evidenza della qualificazione giuridica della condotta contestata, prevale, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, sul rilievo della prescrizione maturata il 30
dicembre 2012.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2014