CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21220 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LO NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/02/2026 del TRIBUNALE di Avellino udita la relazione svolta dal Consigliere Francesco Aliffi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NZ RA che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 febbraio 2026, Il Tribunale di Avellino ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a NI LO con la sentenza di condanna n. 246 emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi il 22 giugno 2011, irrevocabile del 3 ottobre 2016, e con la sentenza di condanna n. 279 emessa dal Tribunale di Avellino il 3 ottobre 2012, irrevocabile il 17 ottobre 2022. A ragione della decisione osserva che il condannato, al momento del riconoscimento della sospensione condizionale della pena con la sentenza di condanna n. 246 alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa, aveva già ottenuto il medesimo beneficio con la sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in data 15 settembre 2009, di condanna alla pena anni 1 mesi 10 di reclusione. Il nuovo beneficio, pertanto, era stato, concesso in violazione dei limiti previsti dall'articolo 163 cod. pen. Quanto alla sospensione condizionale di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 279, al momento del suo riconoscimento NI LO aveva già beneficiato tre volte Penale Sent. Sez. 1 Num. 21220 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/05/2026 dello stesso beneficio, godendone, pertanto, illegittimamente per la quarta volta. 2. Ricorre NI LO, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 164, 168 cod. pen. e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione Lamenta che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca di entrambi i benefici senza considerare il principale argomento difensivo, fondato sul principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il giudice dell'esecuzione, prima di procedere alla revoca, deve compiere una doverosa verifica, acquisendo, anche l'ufficio, il fascicolo di cognizione, per accertare se la causa ostativa fosse o meno documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio. Il Tribunale, nonostante avesse disposto tale accertamento in accoglimento della richiesta difensiva, in sede di decisione è rimasto silente sul punto, limitandosi a constatare l'esistenza delle cause ostative senza dare conto di quanto emerso dall'esame dei fascicoli acquisiti. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Evidenzia che nonostante il pubblico ministero avesse chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 360 del 2014, il giudice ha invece disposto la revoca del beneficio concesso con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 279 del 2012 pronunciandosi su un provvedimento diverso da quello oggetto della richiesta del pubblico ministero in assenza di contraddittorio con la difesa del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto. 1. Il secondo motivo che, attenendo all’assenza di richiesta del pubblico ministero rispetto ad uno dei benefici revocati, quello concesso con la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 3 ottobre 2012, va esaminato preliminarmente, è manifestamente infondato. Come puntualmente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte di cassazione nelle sue conclusioni scritte, tra gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a questo Ufficio vi sono tre richieste del Pubblico Ministero, tutte datate 18 settembre 2025, di revoca della sospensione condizionale, riferite non solo alla sentenza emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi il 22 giugno 2011 ma anche alla sentenza del Tribunale di Avellino del 25 febbraio 2014, sulla quale non vi è stata pronuncia, e, contrariamente a quanto 2 sostenuto dal ricorrente, alla sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 3 ottobre 2012. 2. Il primo motivo non è fondato. Risulta dagli atti ed invero non è nemmeno contestato dal ricorrente che il Giudice dell’esecuzione ha proceduto ad acquisire gli atti necessari per accertare se le cause ostative poste a fondamento delle disposte revoche fossero o meno documentalmente nota al giudice della cognizione che ha concesso i benefici, uniformandosi correttamente ai principi affermati dalla sentenza a Sezioni Unite(Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, [...], Rv. 264381 – 01: «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio»). E’ vero, come sostenuto dal ricorrente, che nella motivazione il Tribunale non ha esplicitamente indicato l’esito della verifica sugli atti ritualmente acquisti, ma è altrettanto vero che con espressione sintetica ma inequivoca (“come emerge dai provvedimenti giudiziari acquisti”) ha implicitamente dato atto che le risultanze di tali atti non incidevano negativamente sulla decisione di revocare i benefici. D’altra parte, tutte le cause ostative valorizzate dal provvedimento impugnato sono pacificamente venute ad esistenza in un epoca che, oggettivamente e senza dubbio alcuno, impediva al giudice della cognizione di averne conoscenza quando ha deciso di concedere i benefici revocati: la precedente condanna ostativa posta a fondamento della revoca del beneficio concesso ad LO con la sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi del 22 giugno 2011, pur essendo stata pronunciata il 15 settembre 2009, è divenuta irrevocabile l’11 febbraio 2014; le tre sentenze a pena condizionalmente sospesa poste a fondamento della revoca del beneficio concesso ad LO dal Tribunale di Avellino, con la sentenza del 3 ottobre 2012 sono divenute irrevocabili in data successiva a tale pronuncia, ma non al giudicato ad essa relativo. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore 3 4
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NZ RA che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 20 febbraio 2026, Il Tribunale di Avellino ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena concessi a NI LO con la sentenza di condanna n. 246 emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi il 22 giugno 2011, irrevocabile del 3 ottobre 2016, e con la sentenza di condanna n. 279 emessa dal Tribunale di Avellino il 3 ottobre 2012, irrevocabile il 17 ottobre 2022. A ragione della decisione osserva che il condannato, al momento del riconoscimento della sospensione condizionale della pena con la sentenza di condanna n. 246 alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 200,00 di multa, aveva già ottenuto il medesimo beneficio con la sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi, in data 15 settembre 2009, di condanna alla pena anni 1 mesi 10 di reclusione. Il nuovo beneficio, pertanto, era stato, concesso in violazione dei limiti previsti dall'articolo 163 cod. pen. Quanto alla sospensione condizionale di cui alla sentenza del Tribunale di Avellino n. 279, al momento del suo riconoscimento NI LO aveva già beneficiato tre volte Penale Sent. Sez. 1 Num. 21220 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/05/2026 dello stesso beneficio, godendone, pertanto, illegittimamente per la quarta volta. 2. Ricorre NI LO, per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando due motivi.
2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 164, 168 cod. pen. e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione Lamenta che l'ordinanza impugnata ha disposto la revoca di entrambi i benefici senza considerare il principale argomento difensivo, fondato sul principio affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione in base al quale il giudice dell'esecuzione, prima di procedere alla revoca, deve compiere una doverosa verifica, acquisendo, anche l'ufficio, il fascicolo di cognizione, per accertare se la causa ostativa fosse o meno documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio. Il Tribunale, nonostante avesse disposto tale accertamento in accoglimento della richiesta difensiva, in sede di decisione è rimasto silente sul punto, limitandosi a constatare l'esistenza delle cause ostative senza dare conto di quanto emerso dall'esame dei fascicoli acquisiti. 2.2. Con il secondo motivo denuncia l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Evidenzia che nonostante il pubblico ministero avesse chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 360 del 2014, il giudice ha invece disposto la revoca del beneficio concesso con la sentenza del Tribunale di Avellino n. 279 del 2012 pronunciandosi su un provvedimento diverso da quello oggetto della richiesta del pubblico ministero in assenza di contraddittorio con la difesa del condannato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto. 1. Il secondo motivo che, attenendo all’assenza di richiesta del pubblico ministero rispetto ad uno dei benefici revocati, quello concesso con la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 3 ottobre 2012, va esaminato preliminarmente, è manifestamente infondato. Come puntualmente rilevato dal Procuratore generale di questa Corte di cassazione nelle sue conclusioni scritte, tra gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a questo Ufficio vi sono tre richieste del Pubblico Ministero, tutte datate 18 settembre 2025, di revoca della sospensione condizionale, riferite non solo alla sentenza emessa dal Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi il 22 giugno 2011 ma anche alla sentenza del Tribunale di Avellino del 25 febbraio 2014, sulla quale non vi è stata pronuncia, e, contrariamente a quanto 2 sostenuto dal ricorrente, alla sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 3 ottobre 2012. 2. Il primo motivo non è fondato. Risulta dagli atti ed invero non è nemmeno contestato dal ricorrente che il Giudice dell’esecuzione ha proceduto ad acquisire gli atti necessari per accertare se le cause ostative poste a fondamento delle disposte revoche fossero o meno documentalmente nota al giudice della cognizione che ha concesso i benefici, uniformandosi correttamente ai principi affermati dalla sentenza a Sezioni Unite(Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, [...], Rv. 264381 – 01: «Il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio»). E’ vero, come sostenuto dal ricorrente, che nella motivazione il Tribunale non ha esplicitamente indicato l’esito della verifica sugli atti ritualmente acquisti, ma è altrettanto vero che con espressione sintetica ma inequivoca (“come emerge dai provvedimenti giudiziari acquisti”) ha implicitamente dato atto che le risultanze di tali atti non incidevano negativamente sulla decisione di revocare i benefici. D’altra parte, tutte le cause ostative valorizzate dal provvedimento impugnato sono pacificamente venute ad esistenza in un epoca che, oggettivamente e senza dubbio alcuno, impediva al giudice della cognizione di averne conoscenza quando ha deciso di concedere i benefici revocati: la precedente condanna ostativa posta a fondamento della revoca del beneficio concesso ad LO con la sentenza del Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi del 22 giugno 2011, pur essendo stata pronunciata il 15 settembre 2009, è divenuta irrevocabile l’11 febbraio 2014; le tre sentenze a pena condizionalmente sospesa poste a fondamento della revoca del beneficio concesso ad LO dal Tribunale di Avellino, con la sentenza del 3 ottobre 2012 sono divenute irrevocabili in data successiva a tale pronuncia, ma non al giudicato ad essa relativo. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 20/05/2026 Il Consigliere estensore 3 4