Sentenza 8 giugno 2001
Massime • 1
Per i dipendenti postali con qualifica di dirigenti il diritto al proseguimento del rapporto di lavoro per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al destinatario. Nei confronti dei soggetti che abbiano già esercitato l'opzione, la clausola della sopravvenuta contrattazione collettiva che prevede l'automatica cessazione del rapporto di lavoro del dirigente al compimento della suddetta età è inapplicabile, non potendo far venir meno un diritto già acquisito dal lavoratore.
Commentario • 1
- 1. Clausola di risoluzione automatica del contratto di lavoroStaiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 15 gennaio 2013
La clausola risolutiva non prescinde dall'inadempimento ma lo presuppone, rendendo automatica la risoluzione del contratto senza necessità di indagare sull'importanza e gravità dell'inadempimento stesso, occorrendo, ai fini della risoluzione, soltanto che questo sia imputabile alla controparte. Infatti, l'indagine sull'esistenza nel contratto di una clausola risolutiva è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se fondata sulla volontà delle parti, quale accertata dal giudicante in base ad una corretta interpretazione del contratto stesso, trattandosi di un accertamento di fatto. La clausola risolutiva non prescinde dall'inadempimento ma lo presuppone …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7801 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERNANDO LUPI - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO ZUCCHI 9, presso lo studio dell'avvocato ENZO BARTIMMO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARDELLA LUCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENTE POSTE ITAL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 12/97 del Tribunale di UDINE, depositata il 20/11/97 R.G.N. 80/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato BARTIMMO per delega CARDELLA;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24 novembre 1995, EP IA, già in servizio presso l'Ufficio postale di Palmanova con la qualifica di dirigente superiore alle dipendenze della Direzione Provinciale delle Poste di Udine, esponeva di aver presentato, in data 20 febbraio 1993), una istanza per il trattenimento in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, che era stata accolta dall'Amministrazione con provvedimento del 27 settembre 1993. Aggiungeva che, successivamente, in data 1 febbraio 1995, quattordici mesi prima della scadenza del limite massimo per il quale aveva ottenuto di rimanere in servizio, si era visto collocare in quiescenza dall'Ente, in applicazione del quarto comma dell'accordo integrativo di cui alla norma finale del CCNL del 26 novembre 1994. Assumendo la illegittimità del provvedimento di collocamento a riposo, in quanto l'art. 10, sesto comma, del d.l. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito in legge 71/94, che aveva trasformato l'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico, aveva fatto salvi i diritti quesiti, tra i quali doveva annoverarsi quello di rimanere in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età, chiedeva al Pretore la condanna dell'Ente Poste Italiane al pagamento delle quattordici mensilità non godute, oltre che delle quote della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto relative al periodo non potuto lavorare, ed oltre ad interessi e rivalutazione. Si costituiva l'Ente Poste Italiane, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando che il IA potesse vantare un diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto fino al compimento del sessantasettesimo anno di età, in quanto il beneficio era stato concesso ai dipendenti dell'Amministrazione postale prima della sua trasformazione in ente pubblico economico ed era previsto esclusivamente in favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. Secondo l'Ente resistente, con la trasformazione della natura del datore di lavoro, il beneficio doveva intendersi revocato in virtù della legge, ne' il ricorrente poteva invocare l'intangibilità dei diritti quesiti, che erano stati fatti salvi dalla legge 71/94 solo in materia di trattamento di quiescenza;
a seguito della delegificazione il rapporto doveva ritenersi soggetto esclusivamente alla disciplina pattizia ed i trattamenti normativi ed economici vigenti dovevano applicarsi fino a che non fosse stato stipulato un nuovo contratto collettivo, con la cui approvazione dovevano intendersi abrogate tutte le disposizioni, anche legislative, con esso incompatibili.
Con sentenza del 15 maggio 1996, il Pretore di Palmanova, ritenuto che il IA non avesse una semplice aspettativa, ma un vero e proprio diritto di rimanere in servizio per altri due anni dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, accoglieva il ricorso, condannando l'Ente Poste Italiane a corrispondergli la differenza tra il trattamento economico che gli sarebbe spettato se fosse rimasto alle dipendenze dell'Ente per i quattordici mesi che gli mancavano per ultimare il biennio di proroga e quanto percepito a titolo di pensione.
Avverso tale decisione proponeva appello l'Ente Poste Italiane, ribadendo le argomentazioni già svolte in primo grado e chiedendo, in riforma della sentenza del Pretore, la integrale reiezione del ricorso.
Si costituiva il IA, chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Con sentenza del 7-20 novembre 1997, l'adito Tribunale di Udine, ritenuto che la contrattazione collettiva avesse validamente limitato temporalmente al 31 gennaio 1995 la operatività della richiesta proroga biennale, configurantesi come mera aspettativa e non come un diritto acquisito, accoglieva l'appello, rigettando il ricorso introduttivo e compensando tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ricorreva per cassazione il IA con un unico articolato motivo, ma, all'udienza del 22 novembre 2000 fissata per la discussione, il Collegio, ritenuta la nullità della notificazione del ricorso avvenuta presso l'Avvocatura Distrettuale (Trieste) e non presso l'Avvocatura Generale dello Stato, gli assegnava il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza per il rinnovo della notifica stessa, e rinviava la causa a nuovo ruolo. In seguito all'ottemperanza a tale provvedimento, l'Ente Poste si è costituito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione, sollevata dall'Ente Poste, di inammissibilità del ricorso per cassazione per effetto del giudicato che sarebbe intervenuto a seguito della mancata impugnazione, nei termini di legge, della sentenza del Giudice d'appello, depositata il 20 novembre 1997.
Invero, la notifica del ricorso avvenuta in data 15 gennaio 2001 in seguito ad ordinanza di questa Corte ex art. 291 c.p.c. - ed a cui la Società resistente si riferisce - è stata preceduta da altra, avvenuta tempestivamente in data 8 gennaio 1998, la quale, ancorché ritenuta non conforme a legge dal Collegio, ha impedito, ai sensi del richiamato articolo, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
Con l'unico articolato motivo, il ricorrente, dopo aver premesso che la risoluzione del rapporto era avvenuta per raggiunti limiti di età in applicazione del quarto comma dell'accordo integrativo CCNL del 26 novembre 1994, così come emergeva dalla nota del 16 gennaio 1995 dell'Ente Poste Italiane, e dopo aver chiarito che, alla data del raggiungimento del sessantaquattresimo anno di età, il datore di lavoro aveva già acquisito la natura di ente pubblico economico, per la qua] cosa nella prospettazione dell'Ente Poste veniva meno una delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 3 lett. B della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e dell'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, deduce che era altrettanto vero che le predette circostanze risultavano nella specie ve di rilevanza, in quanto il diritto alla prosecuzione era già sorto con la comunicazione dell'ordinanza n. 3/93 del 27 settembre 1993, mai revocata, di accoglimento della sua istanza di trattenimento in servizio per due anni dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Peraltro, lo stesso Ente Poste, in base a proprie circolari interne e, segnatamente, quella n. 2019 del 3 gennaio 1994, aveva dato disposizioni di accogliere le richieste di permanenza in servizio nei casi di coloro che compivano il sessantacinquesimo anno di età entro il 30 giugno 1994; pertanto doveva essere accolta anche la richiesta del ricorrente che li aveva compiuti il 13 marzo 1994. Inoltre, non meritava accoglimento la considerazione svolta dall'Ente Poste che collegava la legittimità della risoluzione anticipata rispetto al decorso del biennio alle disposizioni del CCNL 26 novembre 1994, che prevedono la risoluzione automatica del rapporto al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età ovvero a quelle dell'accordo integrativo che analogamente prevedono la risoluzione automatica al raggiungimento della massima anzianità contributiva. Ciò in quanto non sarebbe consentita la risoluzione automatica del rapporto, non avendo i sindacati il potere di disporre dei diritti soggettivi individuali.
Il ricorso è fondato.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art 6, sesto comma, D.L.n. 487/93 (Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in ente pubblico economico e organizzazione del Ministero) "ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del (...) decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto".
Solo, quindi, con l'approvazione del nuovo contratto vengono ad essere abrogate tutte le disposizioni di legge speciali dettate per il personale già dell'Amministrazione delle Poste e i rapporti di lavoro vengono ad essere assoggettati esclusivamente alle disposizioni civilistiche ed alle clausole contrattuali. Parimenti non sono più applicabili tutte le disposizioni generali dettate per gli impiegati civili dello Stato proprio perché il rapporto di lavoro è ormai privatistico ed ha una compiuta e completa disciplina legislativa, salvo che non sia specificamente derogata da altre disposizioni successive o emanate contemporaneamente all'istituzione del nuovo ente. Il trattamento di quiescenza, infatti, continuerà ad essere regolato dalle norme previste per il personale statale (art. 6, settimo comma, D.L. n. 487/93).
La questione che per prima richiede soluzione è dunque se, nella specie, debba trovare applicazione la normativa pubblicistica, sotto il cui vigore è stata esercitata l'opzione oppure soltanto il contratto collettivo (e le norme civilistiche).
Nel caso in esame, infatti, risulta che il IA aveva chiesto in data 20 febbraio 1993 - prima, cioè, della trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico economico - di essere mantenuto in servizio fino al compimento del 67^ anno di età (1 aprile 1994-31 marzo 1996), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 23 ottobre 1992 n. 421 e dell'art. 16 del D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 503; che la domanda veniva accolta con ordinanza della Direzione Provinciale n. 3/1993 del 27 settembre 1993; che in data 1 febbraio 1995, quattordici mesi prima della scadenza del biennio, l'Ente lo collocava in quiescenza, in applicazione del accordo integrativo CCNL del 26 novembre 1995.
Ritiene il Collegio che, in siffatto contesto, diversamente da quanto ritenuto dalla impugnata decisione, debba affermarsi l'applicabilità della invocata disciplina pubblicistica (art. 16 del decreto legislativo n. 503) del 30 dicembre 1992); e ciò in base al principio - avallato peraltro da autorevole dottrina - secondo cui, nel passaggio da una normativa ad un altra, la regola è l'immediata applicazione della nuova normativa, sempre che la fattispecie sotto il vecchio regime non si sia completata, generando un diritto soggettivo perfetto, e sempre che non vi siano disposizioni che regolino la fase di trapasso.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che il IA, quale dipendente con qualifica dirigenziale dell'Ente Poste, chiese legittimamente, ai sensi del citato art. 16 (applicabile all'epoca della richiesta), alla propria Amministrazione di permanere in servizio per un ulteriore biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo previsto per i dipendenti dell'Ente; ma risulta anche che egli compì i sessantacinque anni - evento costitutivo della fattispecie-, quando detta normativa era ancora in vigore.
Pertanto, la modifica del regime giuridico - preceduta da un regime transitorio, che attribuiva ai rapporti di lavoro, nonostante la trasformazione della natura dell'Ente, la medesima pregressa disciplina pubblicistica - non viene ad incidere su una fattispecie in fieri e cioè su una situazione giuridica non ancora perfezionatasi, bensì su una fattispecie completa dei suoi elementi costitutivi.
D'altro canto - come osservato da questa Corte in analogo caso ( cfr. Cass. 4 giugno 1999 n. 5501) - non è nemmeno configurabile che, in occasione della stipula dell'art. 22 del CCNL per i dipendenti dell'Ente Poste Italiane, le organizzazioni sindacali potessero legittimamente disporre di un diritto dei singoli lavoratori, pur in mancanza di una delega loro conferita;
ciò in quanto, anche a voler ravvisare nella regolamentazione collettiva in questione un contratto aziendale, nondimeno deve negarsi che questo possa far venir meno un diritto già acquisito dal lavoratore (per aver esercitato la opzione, prevista dall'art. 16 d.lgs. 503 del 1992, allo scopo di rimanere in servizio per un ulteriore biennio dopo il compimento, del 65^ anno di età).
Il ricorso va pertanto accolto.
Essendo il Giudice d'appello incorso, con la sua decisione, in violazione di norme di diritto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. l'appello proposto dall'Ente Poste va rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello e compensa tra le parti le spese del grado d'appello e del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2001