Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7801
CASS
Sentenza 8 giugno 2001

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Massime1

Per i dipendenti postali con qualifica di dirigenti il diritto al proseguimento del rapporto di lavoro per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al destinatario. Nei confronti dei soggetti che abbiano già esercitato l'opzione, la clausola della sopravvenuta contrattazione collettiva che prevede l'automatica cessazione del rapporto di lavoro del dirigente al compimento della suddetta età è inapplicabile, non potendo far venir meno un diritto già acquisito dal lavoratore.

Commentario1

  • 1Clausola di risoluzione automatica del contratto di lavoro
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 15 gennaio 2013

    La clausola risolutiva non prescinde dall'inadempimento ma lo presuppone, rendendo automatica la risoluzione del contratto senza necessità di indagare sull'importanza e gravità dell'inadempimento stesso, occorrendo, ai fini della risoluzione, soltanto che questo sia imputabile alla controparte. Infatti, l'indagine sull'esistenza nel contratto di una clausola risolutiva è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se fondata sulla volontà delle parti, quale accertata dal giudicante in base ad una corretta interpretazione del contratto stesso, trattandosi di un accertamento di fatto. La clausola risolutiva non prescinde dall'inadempimento ma lo presuppone …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/06/2001, n. 7801
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7801
Data del deposito : 8 giugno 2001

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