Sentenza 14 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/02/2003, n. 2216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2216 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 02 2-16 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggettc responsat lito SEZIONE TERZA CIVILE civile Composta dagli Il circolazi STRADALE Presidente R.G.N.23237/0: Dott. Vincenzo Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Consigliere Cron. 5 124 Jott, Francesco SABATINI Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. 650 FINOCCHIARO Cons. Relatore c.c. 03/12/02Dott. Mario ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ER GI, elettivamente domiciliato in Roma, via A. Del Castagno n. 34, presso l'avv. Sergio Beltra- mi, difeso dall'avv. Bruno Russo De Luca, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
YD AD .p.a, in persona del procuratore ape- ciale Alessandro Oliva, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Monte Gennaro n. 24, presso l'avv. Pompi- lia Rossi, difeso dall'avv. Eduardo Stefano Berardi, giusta delega in atti;
controricorrente 2420 Zool 1 nonché
contro
CH NI;
EDERA, COMPAGNIA ITALIANA ASSICU- RAZIONI in liquidazione coatta amministrativa;
intimati avverso la sentenza del tribunale di Isernia n. 340/00 del 31 marzo 2000, deliberata il 5 luglio 2000 e pub- blicata il 7 luglio 2000 (R.G. 541/98). Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso per mani- festa infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 18 febbraio 1997 CH NI conveni - va in giudizio, innanzi al giudice di pace di Venafro ER GI nonché l'Edera Assicurazioni s.p.a. chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro stradale verifica- tosi il 6 novembre 1996, allorché la sua vettura, Fiat Panda, targata IS 075832 aveva colliso con la Wolkswa- gen Passat targata To 90317P di proprietà del ER e dallo stesso condotta, assicurata, per la responsabili - tà civile presso la società Edera. 2 Esponeva l'attore che il sinistro era da addebitar- alla esclusiva responsabilità del ER il quale si aveva impegnato un incrocio esistente sulla strada sta- tale 158 a velocità sostenuta, senza rispettare il se- gnale di Stop esistente sulla sua direzione di marcia. Costituitosi in giudizio il ER resisteva alla avversa pretesa, deducendone l'infondatezza e chieden- do, in via principale, il rigetto della domanda attri- ce, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni patiti dalla sua vettura in oc- casione di quello stesso sinistro. Chiamata in causa anche la s.p.a. YD AD, assicuratrice della responsabilità civile della vettura dell'attore CH questa gi costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda riconvenzionale. Svoltagi la istruttoria del caso l'adito giudice, con sentenza 13 ottobre 1997 in accoglimento della do- manda attrice dichiarava che il sinistro per cui era controversia si era verificato per fatto e colpa esclu- sivi del ER e, per l'effetto, condannava quest'ul- timo, in solido con l'Edera Assicurazioni, al risarci - mento dei danni patiti dal CH quantificati in lire 4.522.000 quanto alla vettura e in lire 800.000 quanto al danno biologico, 7 Gravata tale pronunzia dal soccombente ER, Bi costituivano in giudizio sia il CH e il YD DR Assicurazioni, sia l'Edera Assicurazioni in liquidazione coatta amministrativa e il tribunale di Salerno, con sentenza 31 marzo 2000, deliberata il 5 luglio 2000 e pubblicata il 7 luglio 2000, rigettava il gravame, con condanna del ER e dell'Edera Assicu razioni al pagamento delle spese nei confronti del ROC- CHIO e il solo ER al pagamento delle spese in fa- vore del YD DR di Assicurazioni. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non no- tificata, ha proposto ricorso, con atto notificato il 27 settembre 2001 ER GI, affidato a tre mo- tivi e illustrato da memoria. Resiste, con controricorso, unicamente il YD DR 5.p.a. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I giudici del merito hanno ritenuto la esclusi- va responsabilità del ER in ordine al verificarsi del sinistro per cui è controversia atteso che «la vet- tura del ER avendo impegnato l'incrocio dopo aver superato il segnale di Stop, doveva riconoscere la pre- cedenza alla Panda del CH». Il sinistro, hanno evidenziato quei giudici è dun- que avvenuto a causa del comportamento colposo del SA- LERNO che ha tenuto conto solo della presenza dell'au- tocarro calcolando di superare l'incrocio prima del Suo arrivo ma non si è avvenuto della vettura del CH e della manovra di svolta che questi stata intraprendendo prima del suo arrivo.
2. Il ricorrente censura tali conclusioni deducen- do, nell'ordine; «violazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c., per omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (in relazione all'art. 145, 2° comma del codice della stradal », atteso che è stato acquisito il verbale della polizia di Stato dal quale emerge che K stata irrogata al CH sanzione pecuniaria per avere iniziato la manovra di svolta a sinistra senza il ri- spetto dell'obbligo di dare la precedenza a chi prove- niva frontalmente con intersezione della sua traietto- ria e che tale atto pubblico non entra nell'iter logico tenuto presente dai giudici del merito nel ritenere l'esclusiva responsabilità del ER in ordine al si- nistro per cui è controversia (primo motivo); T violazione dell'art. 360 c.p.c. Πι 5 per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, in rela- zione agli elementi acquisiti con il rapporto della Polstrada», considerato che la sentenza impugnata appa- re contraddittoria o comunque monca e senza l'esame di tutte le circostanze che hanno determinato le cause dell'incidente, atteso che mentre il primo giudice e quello di appello hanno ritenuto teatro dell'incidente un unico incrocio, in realtà la immissione dalla pro- vinciale sulla SS158 distanza dal punto dell'impatto 47 metri (secondo motivo); violazione di legge, art. 360 n. 5, per omessa ed insufficiente motivazione anche in relazione al- l'art. 2054 c.c.>>>, considerato che erroneamente i giu- dici del merito hanno escluso la concorrente responsa- bilità anche del CH (terzo motivo).
3. Nessuno delle riassunte censure coglie nel segno e il ricorso deve essere dichiarato, alla luce delle considerazioni che seguono, manifestamente infondato. 3. 1.. Quanto, in particolare, alle censure esposte nel primo motivo si osserva che è devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e, pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e conclu- denza, la scelta delle risultanze istruttorie ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e di- sattendendone altri, in ragione del loro diverso apes- K sore probatorio, con l'unico limite della adeguata congrua motivazione del criterio adottato. Deriva, da quanto sopra, pertanto, che ai fini di นวล corretta decisione, il giudice non è tenuto a valu- tare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti (Cass. 23 aprile 2001 n. 5964), essendo in- vece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel lo- ro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella va- lutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incom- patibili con la decisione adottata (Cass. 10 maggio 2000 m. 6023). 0 Il giudice di merito - in altre parole - è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed ido- nee alla formazione dello stesso. essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convinci- mento nell'accertamento dei fatti si sia realizzato at- traverso ипа valutazione dei vari elementi probatori acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso (Cass. 7 novembre 2000 m. 14472). J Pacifico quanto precede è palesemente irrilevante, e non pertinente, al fine del decidere, la circostanza che i giudici del merito (il giudice pace prima e il tribunale di Isernia, poi) abbiano ritenuto nel- l'esercizio delle loro attribuzioni di ricostruire la dinamica del sinistro per cui è controversia in termini parzialmente diversi, rispetto a quanto supposto dalla polizia stradale. Sia considerato che è palesemente compito dell'au- torità giudiziaria e non della Polizia accertare la re- ļ sponsabilità dei vari conducenti i veicoli rimasti co- involti in un sinistro stradale, nell'ambito del loro dovere di valutazione di apprezzamento delle prove raccolte in causa, ivi compresi eventuali verbali re- datti dalia Polizia ° da altre autorità, sia tenuto presente che nella specie il tribunale ha più che ade- guatamente indicato le ragioni del proprio dissenso, rispetto a quanto affermato dal ricordato rapporto del- la Polizia stradale. Con accertamento in fatto, palesemente non sindaca- bile in questa sede di legittimità, infatti, i giudici del merito hanno ritenuto che il luogo del sinistro in- tegri un unico incrocio, con conseguente obbligo del ER, che proveniva da strada gravata di STOP di da- re la precedenze alle vetture provenienti dalle altre direttrici e, in particolare, anche alla vettura del CH. 3. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comun- que, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di incidenti stradali, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coin- volti, 1'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza ° la esclusione del rapporto di causalità tra 1 comportamenti dei singoli soggetti e 1'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità, qualora il procedimento posto a base delle conclusioni sia carat- terizzato da completezza, correttezza e coerenza al giuridico (Specie in motivazio- punto di vista logico - ne, tra le tantissime, cfr. Cass. 7 agosto 2000, n. 10352, nonché Cass. 19 novembre 1999, n. 12820). In caso di scontro di veicoli, infatti, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei con- ducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accerta- mento e della graduazione delle rispettive colpe e del- la conseguente responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto, è incensurabile in sede di legit- timità sempre che sia sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e da errori di diritto (In que- sto senso, ad esempio, cfr. Cass. 21 febbraio 1980, n. 1257, nonché Cass. 19 gennaio 1980, n. 453). La ricostruzione di Un incidente stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, con la valutazione delle condotte dei singoli conducenti, l'accertamento delle relative responsabilità, la valutazione delle ri- sultanze e la determinazione della velocità di un vei- colo - in altri termini - sono rimesse al giudice di merito e, integrando apprezzamenti di fatto, sono sot- tratte, pertanto, ge sorrette da corretta ed adeguata motivazione a sindacato in sede di legittimità (Cass. 27 novembre 1979, n. 6232). { 3. 3. Pacifico quanto precede, si osserva, ancora, 0 in termini opposti, rispetto a quanto presuppone la di- fesa della ricorrente e alla luce di quanto assoluta- mente pacifico presso una giurisprudenza più che con- solidata di questa Corte regolatrice, che in questa se- de non può che ulteriormente ribadirsi che il vizio - insufficiente o contraddittoria motivazione di omessa, denunciabile con ricorso рег cassazione al sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di in ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomen- tazioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, acegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno C all'altro mezzo di d prova (In tale senso, ad esempio, Cass. 21 marzo 2001, n. 4025 e Casa. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in mo- tivazione, nonché Cass., sez. un, 11 giugno 1998, п. 5802 e Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960). L'art. 360, - contrariamente a quan- Γι 5 - infatti to suppone I'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'ecame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui riservato l'apprezzamento dei fatti. 11 Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- zenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento avolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). Certo quanto sopra si osserva che parte ricorrente lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rile- vanti sotto i ricordati profili, si limita a sollecita- re una diversa lettura, delle risultanze di causa. 3. 4. Quanto, da ultimo, alla denunziata violazio- da parte dei giudici del merito, dell'art. 2054 пе, c.c. la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- cate 0 con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente 12 dottrina il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998, n. 4777). In altri termini inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- са non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997, n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni (artt. 2054 e 2043 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa 13 valutate in modo difforme alla sua. soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente -pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
4. Risultato manifestamente infondato il proposto ricorso in conclusione deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della controricorren- te YD AD s.p.a. liquidate come in dispositi- vo. Nulla sulle spese di causa, nei rapporti con gli intimati non costituiti. P.O.M. La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente YD AD s.p.a., liquidate in € 100,00, oltre 1500.00 per onorari. Nulla sulle apese nei rapporti con gli altri intimaţi non costituiti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 3 dicembre 2002. il Consigliere relatore est. lych fliemeyel 14 ° Il Presidente Mark IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 14 FEB. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 26-11-2003 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 39421 versate € 170,44 apposta in calce alla copia autentica Part: 278 1.0: n°115 děl 30/5/2002) IL COLLABORATORIO CAN LERIA Roberto Rico 15