Sentenza 23 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini della determinazione della base contributiva della retribuzione dei lavoratori dello spettacolo assunti a termine con contratti di durata, la disposizione dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera nei confronti di tali lavoratori "si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali", va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa, e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale, posto che, da un lato, la citata disposizione fa sorgere l'obbligo del versamento dei contributi in relazione ad ogni "giornata di lavoro" (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contributive "sulla retribuzione giornaliera" (terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il lavoratore non ha spiegato alcuna prestazione lavorativa, salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale una "durata convenzionale" non superiore a sei giorni per ogni settimana (commi quinto e sesto), e che, dall'altro, la non computabilità dei giorni non lavorativi è confermata indirettamente dalla disposizione di cui all'art. 1, quindicesimo comma, decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 182, secondo cui le giornate di prova organizzate autonomamente possono essere conteggiate come giornate di lavoro non retribuito ma gravate di adempimento contributivo ai fini previdenziali concernenti l'ENPALS; ne' tale interpretazione comporta un ingiustificato nocumento per i lavoratori interessati, atteso che il versamento dei contributi solo sulle giornate di effettivo lavoro spiega la previsione normativa di non trascurabili benefici assicurativi, quale la riduzione dei minimi contributivi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10774 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENPALS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA D. BOTTEGHE OSCURE N. 4, presso lo studio dell'avvocato AN SPAGNUOLO VIGORITA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato TIZIANO TREU, giusta procura speciale atto notar VOTTA di ROMA del 29.4.2002, Rep. n. 5555;
- ricorrente -
contro
OP DI TI & C. S.N.C., TI AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 76, presso lo studio dell'avvocato CARLO SELVAGGI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIAMPIERO PINO, GIANPAOLO MASSERELLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 377/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 02/12/98 R.G.N. 285/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato SPAGNUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza del 25 novembre/2 dicembre 1998 il Tribunale di Firenze rigettava l'appello proposto dall'ENPALS avverso la sentenza del Pretore della stessa città, in data 6 febbraio 1998, con la quale, in accoglimento della opposizione proposta dalla LO.PA. s.n.c. di AR & C. e da AN AR in proprio, era stata annullata l'ordinanza ingiunzione contenente l'intimazione al pagamento, in favore dell'ente previdenziale, della somma di lire 9.180.000 a titolo di sanzione amministrativa per omissioni contributive relative al periodo 1.7.1995/30.4.1996. I giudici di secondo grado ritenevano corretta l'interpretazione, fornita nella prima sentenza, dell'art. 2, quinto comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420: la retribuzione imponibile giornaliera, ottenuta dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute, doveva riferirsi ai singoli giorni di effettiva resa delle prestazioni, senza prendere in considerazione - come aveva fatto l'ente appellante - tutti i giorni lavorativi previsti in astratto, dalla contrattazione collettiva, per il concreto tipo di rapporto (contratti a tempo determinato di durata variabile dal mese al quadrimestre) instaurato con i lavoratori.
Per la cassazione della decisione di secondo grado ricorre, formulando due motivi di censura, l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS). AN AR e la OP s.n.c. di AR AN & C. resistono con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 5, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 in relazione all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, la difesa dell'ENPALS deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il compenso dovesse essere diviso per il numero delle giornate effettivamente lavorate.
Assume che la norma è diretta a disciplinare contratti di durata (a tempo determinato, come nella fattispecie, essendo state le lavoratrici assunte con contratti di durata varabile da uno a quattro mesi); che in tali rapporti permangono, per tutto il periodo, gli obblighi contrattuali, fra cui quello di fedeltà; che il riferimento a tutte le giornate lavorative del periodo (e non a quelle lavorate) è confortato dal riferimento ai riposi settimanali e alle festività nazionali, istituti tipici del contratto di durata;
che in tali contratti la retribuzione, anche se forfettariamente pattuita, non può che riferirsi all'intero periodo di impegno contrattuale;
che il riferimento al "numero delle giornate" trova spiegazione nel primo comma dell'art. 2, che prevede che la contribuzione sia dovuta per ogni giornata di lavoro e su retribuzione giornaliera. Con il secondo motivo, denunciando vizio di motivazione, la difesa del ricorrente deduce la arbitrarietà della motivazione della sentenza, nella parte in cui individua la intenzione del legislatore nella tutela delle esigenze "notoriamente incostanti" delle aziende e nella circostanza relativa alla presunta "efficacia determinativa" nei casi di prestazioni rese in autonomia in un certo lasso di tempo predeterminato e solo in pochi giorni della settimana. Assume che le prestazioni, pur se rese in autonomia per un certo lasso di tempo, altro non configurano se non un contratto di durata, con tutte le conseguenze scaturenti da tale contratto anche in ordine al diritto della retribuzione.
Il ricorso non è fondato.
La questione, che riguarda la interpretazione dell'art. 2, quinto comma, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, è già pervenuta all'esame della Corte ed ha trovato opposte soluzioni. Il comma citato dispone: "La retribuzione imponibile giornaliera nei confronti dei lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali godute".
Con sentenza n. 14761 del 15 novembre 2000 è stato ritenuto che, "al fine di determinare la base contributiva per i lavoratori dello spettacolo assunti a tempo determinato con contratto di durata (indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto), deve tenersi conto di tutti i giorni di 'durata' del contratto (con esclusione di quelli di riposo settimanale e di festività nazionali) e non soltanto dei giorni risultanti come 'lavorati', atteso, tra l'altro, che, in un contratto artistico di durata, di artisti non lavorano solo nei giorni in cui pongono in scena lo spettacolo, ma altresì nei giorni in cui lo progettano, lo preparano e lo provano". Con sentenza n. 4303 del 24 marzo 2001 si è, invece, affermato che "Ai fini della determinazione della base contributiva della retribuzione dei lavoratori dello spettacolo assunti a termine con contratti di durata, la disposizione dell'art. 2, quinto comma, d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420, secondo cui la retribuzione imponibile giornaliera nei confronti di tali lavoratori "si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali nonché le festività nazionali", va interpretata nel senso che il dato di riferimento (divisore) è quello pertinente ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa, e non ai giorni ricompresi nel periodo di durata contrattuale, posto che la citata disposizione fa sorgere l'obbligo del versamento dei contributi in relazione ad ogni "giornata di lavoro" (primo comma), fissa il calcolo delle aliquote contributive "sulla retribuzione giornaliera" (terzo comma) e, infine, esclude dal calcolo i giorni di riposo, nei quali il lavoratore non ha spiegato alcuna prestazione lavorativa, salva la possibilità di stabilire con decreto ministeriale una "durata convenzionalè non superiore a sei giorni per ogni settimana (quinto e sesto comma); ne' tale interpretazione comporta un ingiustificato nocumento per i lavoratori interessati, atteso che il versamento dei contributi solo sulle giornate di effettivo lavoro spiega la previsione normativa di non trascurabili benefici assicurativi, quale la riduzione dei minimi contributivi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della prosecuzione volontaria del versamento dei contributi".
Ritiene il Collegio che le argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 4303 del 2001, e sinteticamente riportate nella massima sopra citata, meritino di essere condivise.
Va ricordato che l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti fu introdotta, per i lavoratori dello spettacolo, con d.l.vo C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388. L'assicurazione fu estesa a tutti i lavoratori dello spettacolo di cui alle categorie tassativamente elencate nell'art. 3, senza distinzione tra lavoratori subordinati o autonomi. La contribuzione fu commisurata alla "retribuzione lorda individuale giornaliera" (art. 4, primo comma); fu previsto che tale retribuzione, in caso di contratti di durata, si ottenesse "dividendo il complesso dei compensi stabiliti per il numero delle giornate di durata del contratto" (secondo comma).
Con il d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 furono introdotte importanti innovazioni.
Ferme restando, per quanto qui interessa, la giornata come unità di tempo-lavoro ai fini contributivi e la elencazione delle categorie dei lavoratori di cui all'art. 3 del provvedimento legislativo n. 708 del 1947, l'art. 2 del d.P.R. n. 1420/71, dopo il quinto comma sopra riportato, ha previsto, al comma successivo, la possibilità per il Ministro per il lavoro di stabilire, "per particolari categorie fra quelle indicate nel comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative settimanali inferiori ai 6 giorni", una durata contrattuale non superiore a 6 giornate lavorative per ogni singola settimana.
Per i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 708 del 1947, il requisito contributivo minimo richiesto dal d.P.R. n. 1420/71 per la fruizione della pensione di vecchiaia, di invalidità generica, specifica o privilegiata (artt. 6, 7 e 8), della pensione di anzianità privilegiata (art. 9), di reversibilità e di reversibilità privilegiata, già ridotto in confronto a quanto previsto per i lavoratori non dello spettacolo, era, poi, ulteriormente ridotto, in evidente considerazione della incertezza e della brevità delle attività rese nel settore dello spettacolo (si guardi ai 900 contributi giornalieri allora richiesti per la pensione di vecchiaia, ai 300 contributi per la pensione di vecchiaia, ai 60 contributi per la pensione di invalidità privilegiata). Requisiti ulteriormente ridotti, per il conseguimento della pensione di vecchiaia, furono previsti per i tersicorei e ballerini. Da tutti tali elementi (sui quali non incide la graduale elevazione dei requisiti di età e contribuzione disposta con il d. leg.vo 30 aprile 1997, n. 182), si evince che il quinto comma dell'art. 2 del d.P.R. n. 1420 del 1971 va interpretato nel senso che la retribuzione imponibile giornaliera, nei confronti dei lavoratori appartenenti alle ricordate categorie (dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3 del d. leg.vo del 1947), si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto nelle quali vi è stata prestazione lavorativa, e non per le giornate di calendario astrattamente lavorative". E ciò, come ha evidenziato la sentenza n. 4303 del 2001, perché la esclusione dei riposi settimanali (oltre alle festività nazionali godute), comporta che non si debba tener conto di quei giorni della settimana nei quali il lavoratore non ha effettuato alcuna prestazione e debbono considerarsi, quindi, di "riposo";
perché la possibilità, prevista dal comma sei, di stabilire, con decreto ministeriale, una durata convenzionale non superiore a sei giornate lavorative per ogni settimana, per i lavoratori, fra quelli indicati nel comma precedente, che effettuano prestazioni lavorative inferiori ai sei giorni settimanali, non si spiegherebbe se non si dovesse tener conto delle giornata di effettiva prestazione;
perché i requisiti contributivi minimi estremamente ridotti, di cui al d.P.R. n. 1420/71, si tradurrebbero in un ingiustificato privilegio ove fossero considerate utili giornate di non lavoro, cadenti temporalmente nell'ambito del contratto.
Quanto alla preoccupazione, espressa con la sentenza n. 14761 del 2000, che con tale interpretazione restino fuori dalla contribuzione le giornate in cui gli artisti progettano, preparano e provano lo spettacolo, deve rilevarsi, per quanto attiene ai contratti di durata di cui si discute, che si tratta di preoccupazione per buona parte infondata, atteso che non sono state contestate omissioni contributive per giornate di prova effettuate dalle lavoratrici interessate alla presente vertenza;
giornate di prova che, ove organizzate dall'impresa o svolte comunque all'interno dei locali della stessa, devono considerarsi come giornate di lavoro. Una conferma della correttezza della interpretazione accolta si rinviene nell'art. 1, comma 15, del d. leg.vo 30 aprile 1997, n. 182. Tale norma, certamente non applicabile, ratione temporis, ai fatti per cui è causa, dispone che ai lavoratori che prestino, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (in sostanza le vecchie categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del d. leg.vo n. 708 del 1947), è consentito, quando organizzino autonomamente, per la preparazione degli spettacoli, le giornate di prova, "l'inserimento delle stesse nei relativi contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi esclusivamente ai fini previdenziali concernenti l'ENPALS".
Da tale disposizione si ricava: a) che le giornate di prova non organizzate autonomamente sono giornate di lavoro retribuite ed utili ai fini previdenziali;
b) che le giornate non impegnate ne' in prove organizzate dall'impresario ne' in spettacoli non sono retribuite ne' utili ai fini previdenziali, così come le giornate di prova organizzate autonomamente e delle quali non si sia richiesto l'inserimento nei contratti di ingaggio come giornate di lavoro non retribuite, gravate tuttavia di adempimenti contributivi ENPALS. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
La difficoltà delle questioni decise, dimostrata dal ricordato contrasto di giurisprudenza, induce alla compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa, fra le parti, le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2002