Sentenza 23 novembre 2000
Massime • 1
Nel procedimento di sorveglianza, l'avviso della nuova udienza camerale deve essere notificato solo nel caso in cui il rinvio sia stato disposto per legittimo impedimento a comparire del condannato e non nell'ipotesi in cui il differimento dell'udienza sia dovuto a causa diversa. (Fattispecie relativa a rinvio dell'udienza richiesto dal difensore per acquisizioni istruttorie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/11/2000, n. 6304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6304 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI - Presidente - del 23.11.2000
1. Dott. SEVERO CHIEFFI - Consigliere - SENTENZA
2. " PIERO MOCALI " N. 6706
3. " PAOLO BARDOVAGNI " REGISTRO GENERALE
4. " GIUSEPPE DE AR " N. 11445/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DE GI, nato a [...] l'[...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Mantova, in data 18.2.1998;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero in persona letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per il rigetto del ricorso;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale - quale giudice dell'esecuzione - rigettava l'istanza del RI, tesa ad ottenere la declaratoria di non esecutività ex art. 670 c.p.p., della sentenza 24.10.1995 della Corte d'appello di Firenze;
nonché quelle di applicazione della continuazione ex art. 671 c.p.p. e dell'indulto previsto dal d.p.R. n. 394/1990; dichiarava altresì inammissibile la richiesta di revoca, ex art. 669 c.p.p. della sentenza 3.3.1993 del Tribunale di Mantova. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il RI. Come osserva nella sua requisitoria scritta il P.G. presso questa Corte, "con il ricorso non si censura in alcun modo il rigetto della richiesta di applicare la disciplina della continuazione, ex art. 671 c.p.p. e il rigetto della richiesta di applicare l'indulto di cui al d.p.R. n. 394/1990. Soltanto nelle ultime righe (pag. 7 del ricorso) si richiede che la sentenza di patteggiamento rientri nel provvedimento di clemenza (indulto) d.p.R. n. 394/1990 e nel provvedimento di amnistia;
ma sul punto non esiste l'argomentazione o il motivo. L'amnistia non era oggetto dell'incidente di esecuzione;
quanto al diniego dell'indulto non esiste alcuna censura sulla motivazione del giudice 'a quo', secondo cui ricorreva la causa di revoca prevista dall'art.4 d.p.R. n. 394/1990." Aggiunge il P.G.: "Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p. perché il RI aveva ricevuto soltanto l'avviso dell'udienza camerale inizialmente fissata il 13.1.1999, e non anche l'avviso delle udienze di rinvio in data 17 e 18 febbraio 1999. Il motivo non può essere accolto, poiché nel caso in esame non esisteva alcuna violazione dell'art. 666 c. 3 c.p.p.. L'avviso della nuova udienza camerale doveva essere notificato all'interessato soltanto se il rinvio fosse stato disposto per il suo legittimo impedimento a comparire;
invece nella prima udienza del 13.1.1999 in accoglimento della richiesta del difensore, era stato fatto il rinvio all'udienza 17.2.1999 per acquisire le copie delle due sentenze;
nell'udienza 17.2.1999 era stato fatto il rinvio all'udienza 18.2.1999 perché era intervenuto nel Collegio un giudice diverso. Quindi il RI, detenuto in luogo diverso (in Padova) non aveva diritto a ricevere l'avviso delle nuove udienze camerali". "Con il secondo motivo di ricorso si censura il rigetto della richiesta di dichiarare non esecutiva, ex art. 670 c.p.p. la sentenza 24.10.1995 della Corte d'appello di Firenze, per violazione dell'art.548 c. 3 c.p.p., poiché al RI non era stato notificato l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale. Il motivo, anche se alquanto ampio, non ha alcuna possibilità di accoglimento essendo del tutto corretta la soluzione adottata dal giudice 'a quo'. Nella citata sentenza il RI era stato dichiarato non contumace, ma soltanto assente;
e in pratica il ricorrente ammette che era detenuto con rinuncia a comparire all'udienza. Quindi il RI non era contumace, come previsto dall'art. 488 c. 1 c.p.p. e non doveva ricevere la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza ex art. 548 c.3 c.p.p.. La sentenza 24.10.1995 della Corte d'appello di Firenze era certamente passata in giudicato l'11.12.1995, e dunque in sede esecutiva non era censurabile il contenuto decisorio della sentenza. Del resto, con altra richiesta ex art. 671 c.p.p. l'interessato aveva ammesso che la citata sentenza era irrevocabile ed esecutiva, poiché chiedeva di applicare la disciplina della continuazione ai reati oggetto di questa e di altre due sentenze".
"Con il terzo motivo di ricorso si censura la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revoca, ex art. 669 c.p.p., della sentenza 3.3.1993 del Tribunale di Mantova. Il motivo non può essere accolto e deve ritenersi addirittura manifestamente infondato. Infatti la nuova richiesta di revoca ex art. 669 c.p.p. costituiva mera riproposizione di una già rigettata con due ordinanze, e la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibili i ricorsi avverso le due ordinanze. Quindi il giudice 'a quo' ha esattamente dichiarato inammissibile la nuova richiesta".
Questa Corte condivide pienamente tali considerazioni, che fa proprie, decidendo in conformità.
Il ricorso va dunque rigettato colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2001