Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
È legittima la condanna in appello, intervenuta dopo l'abrogazione dell'art. 599, commi 4 e 5, cod. proc. pen., a una pena più elevata di quella concordata dall'imputato con il pubblico ministero prima di detta abrogazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/06/2010, n. 27215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27215 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 15/06/2010
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 617
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 4504/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI MA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 29 giugno 2009 dalla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto;
Udita la relazione svolta dal cons. Dr. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 29 giugno 2009 la Corte d'appello di Lecce, giudicando sul rinvio della cassazione, dichiarava AT MA colpevole dei delitti di importazione, cessione e porto illegali di armi comuni e da guerra e lo condannava alla pena di anni quattro di reclusione più la multa.
La difesa propone ricorso e denuncia la violazione del previgente art. 599 c.p.p., comma 4. Premesso che l'imputato, nel giudizio d'appello, all'udienza del 5.5.2008 aveva concordato con il pubblico ministero la pena di anni tre e mesi otto di reclusione più la multa e che il giudice all'udienza conclusiva del 29.6.2009, preso atto che il sopravvenuto D.L. 23 maggio 2008, n. 92 aveva abrogato l'art. 599 c.p.p., commi 4 e 5, infliggeva una pena più elevata di quella concordata, ciò premesso, la difesa, affermato che la Corte di Strasburgo interpreterebbe l'art. 6 CEDU - che prevede il diritto a un "equo processo "- nel senso che, una volta iniziato il processo, non è consentito mutare le regole in senso meno favorevole alla parte, sostiene che un'applicazione del principio tempus regit actum rispettosa della giurisprudenza CEDU e degli artt. 111 e 117 Cost. comporterebbe l'inapplicabilità della norma abrogatrice ai giudizi d'appello iniziati prima della sua entrata in vigore. Con altro motivo la difesa denuncia manifesta illogicità della motivazione e violazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, dolendosi che il giudice a quo non abbia valutato favorevolmente la consegna spontanea alle forze dell'ordine e abbia invece apprezzato i numerosi precedenti penali e la gravità dei fatti.
p.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, in particolare nelle sentenze emesse sul caso SC
contro
Italia che il ricorrente cita a sostegno della sua tesi, non si rinviene l'affermazione del principio dell'inapplicabilità ai processi pendenti della nuova norma processuale penale meno favorevole all'imputato. Pertanto la Corte territoriale, doverosamente conformandosi alla regola del tempus regit actum, considerato che al momento della decisione era in vigore la disposizione di legge che aveva abrogato l'istituto del cd. patteggiamento in appello, non dovendo tenere conto della pena concordata dalle parti, l'ha legittimamente determinata in modo autonomo.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché il giudice di merito, nel negare la concessione delle attenuanti generiche, ha valutato i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e in particolare la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato, esprimendo un giudizio di fatto spiccatamente discrezionale, sottratto al controllo di legittimità. Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di mille Euro alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2010