Sentenza 23 marzo 2006
Massime • 1
All'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione impugnata dal pubblico ministero con ricorso "per saltum" segue la trasmissione degli atti non già al giudice competente per l'appello, secondo quanto previsto dall'art. 569, quarto comma, cod. proc. pen., ma al giudice di primo grado perché rinnovi il giudizio, dovendosi tenere conto della sopravvenuta novella dell'art. 593, primo comma, cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, che ha escluso il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/03/2006, n. 16209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16209 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 23/03/2006
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 350
Dott. TURONE Giuliano Cesare - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 044340/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BRESCIA;
nei confronti di:
1) AN UD, N. IL 06/05/1984;
avverso SENTENZA del 09/07/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRANERO FRANCANTONIO;
Sentiti il Procuratore Generale in persona del Dr. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città in composizione monocratica che ha assolto IL AN dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5, perché senza giustificato motivo, dopo essere stato espulsa dal territorio dello Stato con decreto del prefetto di Torino in data 11.3.2005, vi si tratteneva in violazione dell'ordine impartitogli in pari data dal questore.
La sentenza impugnata, dopo una ampia puntualizzazione di tutti i requisiti di legittimità astrattamente previsti sia per il decreto prefettizio sia per quello del questore, constata, nel caso specifico, la mancanza di una idonea motivazione a proposito della possibilità di trattenere la straniera in un centro di accoglienza. Ritiene pertanto inapplicabile, a causa della sua illegittimità, il decreto del questore e, conseguentemente, l'inesistenza del reato. Nel suo ricorso, il procuratore generale rileva che il provvedimento del questore è motivato, sia con riferimento all'esistenza di un precedente provvedimento di espulsione del prefetto sia con riferimento alla circostanza, enunciata ai fini del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, che non è possibile trattenere la straniera presso un centro di permanenza temporanea, come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, per indisponibilità di vettori e di posti.
2. - Il ricorso è fondato e va accolto.
Contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, che pure è condivisibile nella sua ampia disamina delle ragioni che richiedono una separata motivazione del decreto del questore rispetto a quello di espulsione emanato dal prefetto, il decreto di cui si discute deve ritenersi, questo caso, sufficientemente motivato. La formula "per indisponibilità di posti" o altra similare è pacificamente considerata motivazione sufficiente dalla giurisprudenza di questa sezione (cfr. per tutte, n. 40299 del 07/10/2003 - 23/10/2003, rv. 226063, p.m. in proc. Fedi), perché in questo caso si è in presenza non di elementi valutativi, ma meramente percettivi, per i quali basta l'enunciazione. Va disposto, perciò, l'annullamento della sentenza impugnata.
Resta il problema della identificazione del Giudice di rinvio. L'entrata in vigore, nel frattempo, della L. 20 febbraio 2006, n. 46, che ha escluso la facoltà di appello del Pubblico Ministero avverso le sentenze di assoluzione in primo grado e la immediata applicabilità delle nuove norme ai giudizi in corso, rende improponibile, in presenza di quello che, nella disciplina previgente, era comunemente qualificato come ricorso per saltum, il rinvio degli atti per il giudizio di secondo grado alla Corte d'Appello territorialmente competente. Non è neanche applicabile, tuttavia, la disciplina transitoria dettata dalla legge citata, articolo 10, perché questa fa esclusivo riferimento all'appello proposto prima delle entrata in vigore della legge, ma non ancora deciso (per il quale sancisce la inammissibilità e le forme di eventuale prosecuzione del giudizio davanti al Giudice di legittimità), ma non prevede il caso in cui sia stato proposto ricorso diretto in Cassazione ai sensi dell'articolo 569 c.p.p., deciso con una sentenza di annullamento. Nè si può ritenere che il sopravvenire della norma abbia reso inammissibile il ricorso diretto in Cassazione che, anzi, esce rafforzato e incrementato proprio dalla nuova struttura processuale che toglie al pubblico ministero la possibilità di proporre appello e gli lascia aperta soltanto la via del ricorso in Cassazione.
In casi come questi, il collegio ritiene che la presenza di una decisione del Giudice di merito che deve essere annullata per un errore di diritto e la impossibilità di rimettere, come sarebbe stato nel sistema previgente, il nuovo giudizio di merito al Giudice d'appello, come prevede l'art. 569 c.p.p., comma 4, imponga, secondo la logica complessiva del sistema, la rinnovazione del giudizio di primo grado. D'altra parte, la disciplina codicistica è già orientata in questo senso a proposito delle nullità che avrebbero dovuto essere dichiarate nel giudizio di appello, ove questo fosse stato introdotto (art. 569 c.p.p., comma 4) e non vi è nessuna ragione sistematica per escludere l'applicazione della regola nel caso in cui la Corte di Cassazione (che può solo annullare, anche in presenza di violazione di norme sostanziali) ravvisi un errore di legge sostanziale nella sentenza impugnata.
È questo il modo più lineare e più coerente con i principi generali e con la struttura sistematica del processo per risolvere, in mancanza di una norma transitoria che preveda specificamente il caso, la fase di stallo processuale e di sostanziale mancanza di giudizio in cui ci si verrebbe a trovare nell'ipotesi in cui il Giudice di legittimità, nel legittimo esercizio della funzione conferitagli e non modificata dalla norma sopravvenuta, abbia annullato la sentenza del Giudice del merito, rendendo necessaria, con la sua pronuncia, una nuova decisione sul merito, la quale, a sua volta, non può che essere assunta dal Giudice merito competente secondo le norme in vigore nel momento in cui la decisione viene emessa.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione del Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006