Sentenza 5 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/06/2002, n. 8119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8119 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2002 |
Testo completo
081 1 9 / 02 ee REPUBBLICA IN NOME DEL POR A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.20347.98 Cron. 22354 a dai Magistrati: Dott. ENRICO PAPA PRESIDENTE Rep. CONSIGLIERE Dott. MASSIMO ODDO Ud.19.2.2002 Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE OGGETTO: registro Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE REL. riscossione Dott. NINO FICO CONSIGLIERE errore ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 81078 N. EG IA in atti generalizzata, rappresentata e difesa dall'avv. Tito Codagnone per delega a margine del ricorso per Cassazione, elettivamente domiciliata in Roma presso 10 studio dell'avv. Monaco Sorge Carmine ricorrente
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 0 7 8 intimato, costituito avverso la sentenza n.645.4.97 in data 17.7.97 della Commissione dell'Abruzzo, depositata in data 27.11.97; Tributaria Regionale udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.2.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. CARLO DESTRO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza definitiva in data 6.4.91, la Commissione Tributaria di secondo grado di Chieti, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio del Registro di Lanciano, determinava in lit. 20.000 a mq. il valore di un terreno il quale aveva formato oggetto di atto di divisione per atto notar Colantonio del 27.2.85. Secondo l'avviso di accertamento impugnato, il terreno predetto valeva lit. 25.000 a mq.. 2. Il 14.7.92 l'Ufficio del Registro di Lanciano emetteva avviso di " basato sulla sentenza sopra citata. Tale avviso liquidazione veniva impugnato da EG AN dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Lanciano, perchè esso muoveva dal presupposto che la superficie del terreno fosse di ettari 3.12.83, mentre in concreto esso era di ettari 1.36.73, in quanto la differenza- ha 1.76.10- era stata già ceduta dai danti causa. La ricorrente sosteneva che nessun giudicato si era formato sul punto Кли ئ ع inerente alla superficie del ridetto terreno, perchè nessuna contestazione era insorta al riguardo tra le parti. Il ricorso della EG veniva dichiarato inammissibile sia in 3. primo che in secondo grado, sotto il profilo che è preclusa ogni possibilità di contestazione a seguito della decisione definitiva delle commissioni tributarie 4. Ha proposto ricorso per Cassazione EG AN, deducendo due motivi. L'Amministrazione Finanziaria dello Stato si costituita senza depositare controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 16 D.P.R. n. 636.72. Col secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce eccesso di potere о quanto meno contraddittoria ° insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.>
6. La ricorrente, in sostanza, sostiene che la Commissione Tributaria Regionale ha errato nel seguire pedissequamente la sentenza della Commissione Tributaria di primo grado. Posto che l'avviso di liquidazione non è stato preceduto da avviso di accertamento, esso risulta in ogni caso impugnabile a sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 636.72 citato. La decisione di secondo grado in data 6.4.91 aveva fissato in lit. 20.000 a mq. il valore del terreno: per errore materiale nell'atto notarile di riferimento, l'estensione di detto terreno era indicata in ha 3.12.83, mentre in concreto esso era 3 esteso per ha 1.35.73, dato che il resto era stato ceduto. Mai era sorta questione circa l'estensione del cespite e quindi legittima è la richiesta che il valore sia rapportato all'estensione effettiva e non a quella erroneamente dichiarata. Non sussiste alcun giudicato sul punto, perchè la decisione definitiva attiene unicamente al valore per mq. e l'amministrazione avrebbe potuto agire anche in via di autotutela, dato che con atto notarile in rettifica, stilato dopo la notifica dell'avviso di liquidazione ma prima del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, era stata precisata l'esatta estensione del terreno.
7. Il ricorso è infondato. Occorre iniziare l'esame dal secondo motivo, per ragioni logiche: in esso si deduce che nessun giudicato si è formato circa l'estensione effettiva del terreno, posto che quella indicata nell'atto notarile è errata. Ad avviso di questa Corte, viceversa, non si tratta di un motivo deducibile quale eccesso di potere>, vizio questo non deducibile nel ricorso per Cassazione i nè è a parlarsi di omessa, insufficiente e decisivo della contraddittoria motivazione circa un punto posto che la controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC decisione della Commissione Tributaria Regionale è supportata da motivazione esauriente, immune da lacune o vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità.
8. Vero invece,è, che l'avviso di accertamento - a suo tempo impugnato limitatamente al valore unitario del terreno reca кли 4 l'indicazione della sua estensione, conformemente alle indicazioni desunte dall'atto notarile. Trattasi, al più, di errore revocatorio, non già di omessa o insufficiente motivazione;
ovvero di fonte di responsabilità per i tecnici i quali hanno predisposto l'atto con indicazioni errate. L'avviso di accertamento predetto veniva impugnato in punto di valore unitario a mq. del terreno e su tale questione si è svolto il primo giudizio, conclusosi con una riduzione del valore a mq. accertato dall'ufficio. Nessuna impugnazione è stata presentata in ordine alla estensione del terreno, dovendosi per conseguenza ritenere che sul punto l'avviso di accertamento si sia reso definitivo.
9. Ciò posto, è esatto dire che l'impugnazione contro l'avviso di liquidazione è inammissibile (primo motivo), perchè tale avviso è conforme al giudicato formatosi tra le parti - in mancanza di impugnazione -anche in relazione all'estensione del terreno. Posto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e che, nella specifica materia tributaria, il giudizio di impugnazione-merito non può prescindere dal petitum> del contribuente in relazione all'atto impugnato, l'impugnazione contro l'avviso di liquidazione non può rimettere in discussione aspetti di fatto e di diritto coperti dal giudicato nè chiedere una modifica del decisum> sotto il profilo che un dato rilevante ai fini dell'imposizione fiscale (nella specie, la superficie) è inesatto, una volta che tale dato sia stato enunciato nell'avviso di accertamento e non impugnato. S 10. Il ricorso va quindi rigettato. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 19 febbraio 2002. DOTT. ENRICO PAPAཁ་ དག་པའིཏ་༣་ IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZO DI NUBILA IL CANCELLIERE C1 Innocenzo ST LLERIADEPOSITATO 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo ST