Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 10 febbraio 1989 |
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| Data dell'ultima modifica : | 1 marzo 2020 |
Commentario • 1
- 1. Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali: conversione in Legge del DL 78/2015Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 18 agosto 2015
Giurisprudenza • 30
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2024, n. 3926Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Maria Chiodi Consigliere rel. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 6.11.2024 SENTENZA nella causa iscritta al n. 2330/2022 Ruolo generale Lavoro, vertente TRA rappresentato e difeso dall'avv. S. Maddalena Parte_1 APPELLANTE E Controparte_1 – in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentata [...] e difesa dall'avv. G. Mazzarella APPELLATA E – in persona del legale rappresentante pro tempore …Leggi di più...
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- 2. Trib. Ancona, sentenza 30/05/2024, n. 1097Provvedimento: N. R.G. 1637/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Ancona PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Lara Seccacini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1637 del ruolo contenzioso ordinario dell'anno 2022 promossa da: (C.F./P.I.: ), in p. leg. rapp. p.t., corrente in Parte_1 P.IVA_1 Potenza Picena, elett.te dom.ta (anche telematicamente) presso gli Avv. Cristiano CANUTI e Giuseppe GAGGIOTTI, che la rappresentano e difendono in virtù di mandato in atti; PARTE ATTRICE contro (C.F. ), in p. del Ministro in carica, rapp.to, Controparte_1 P.IVA_2 difeso e …Leggi di più...
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- 3. Trib. Patti, sentenza 16/05/2024, n. 866Provvedimento: TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 16/05/2024 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3632 /2016 R.G., promossa da: , nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. Tindaro Giusto 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO ANTONIO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, - ricorrente - contro CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS 301 MESSINA presso lo studio CP_1 dell'Avv. FOTI MICHELA che lo rappresenta e …Leggi di più...
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- 4. Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 31/01/2024, n. 41Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta: 1) Dott. Pietro GENOVIVA Presidente- - Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 23 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2019, avverso la sentenza n. 3425/2018(RG 5088/2015) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di contributi cassa geometri, promossa da: in persona del legale rappresentante pro temporeParte_1 rappr. e dif. dall' avv. H. …Leggi di più...
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- 5. Trib. Palermo, sentenza 23/09/2022, n. 2989Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°13235 /2019 R.G.L., promossa D A , in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.to CANNAROZZO FAZZARI ROBERTA ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale Piazza Marina, 39, . Pt_1 - ricorrente - C O N T R O , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 ANANIA CIRO MARCELLO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in , via Valdemone n.57. Pt_1 - resistente - All'udienza del 23/09/2022 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Con ricorso depositato …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. Misure in materia di assistenza farmaceutica 1. Fino al 31 dicembre 1989 non si fa luogo ad aumenti del prezzo delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale.
2. La commissione consultiva unica del farmaco provvede entro il 28 febbraio 1989 alla individuazione della confezione ottimale delle specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico nazionale, in funzione del ciclo di terapia. Il CIP ridetermina entro i successivi sessanta giorni il prezzo delle nuove confezioni, sulla base dei parametri adottati per le confezioni sostituite, con riferimento esclusivo alla variazione del dimensionamento.
3. Il Ministro della sanita', su proposta della commissione di cui al decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531 , in relazione ai principi e criteri di cui all' articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , e tenuto conto del disposto dell' articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730 , nonche' del piano di settore e del decreto del Ministro della sanita' 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, provvede entro il 31 dicembre 1989 alla revisione del prontuario terapeutico nazionale, secondo quanto stabilito dalla legge 11 marzo 1988, n. 67 , ed emana il relativo decreto. ((1)) 4. Nel prontuario terapeutico nazionale devono comunque essere rappresentate le categorie di sostanze farmacologicamente attive nella prevenzione e cura di patologie esistenti sul territorio nazionale, e, a tal fine, la commissione consultiva unica del farmaco procede alla revisione delle indicazioni terapeutiche di tutte le specialita' medicinali registrate. Entro il 30 giugno 1989 il Ministro della sanita' riferisce alle competenti commissioni parlamentari sull'andamento dei lavori della commissione consultiva unica del farmaco.
5. Le specialita' medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanita' 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanita' 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1988, sono sottoposte alla valutazione della commissione consultiva unica del farmaco, perche' indichi entro il 28 febbraio 1989 quelle da escludere dal prontuario terapeutico nazionale.
6. Entro la stessa data, la commissione consultiva unica del farmaco individua le specialita' medicinali attualmente inserite nel prontuario terapeutico sostanzialmente corrispondenti a quelle di cui al comma 5, e indica quelle da escludere dal prontuario terapeutico nazionale.
7. L'esclusione dal prontuario terapeutico nazionale delle specialita' medicinali di cui ai commi 5 e 6 ha effetto a decorrere dal 30 giugno 1990. ((1)) 8. Il termine per la determinazione da parte del CIP del prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario terapeutico nazionale e' prorogato al 31 marzo 1989. Scaduto tale termine senza esito, i prezzi sono fissati entro il 30 giugno 1989 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita'. I farmacisti sono tenuti a rifornirsi entro i successivi novanta giorni dei galenici inclusi nell'elenco minimo individuato con decreto del Ministro della sanita'. Il Ministero della sanita', attraverso il bollettino di informazione sui farmaci, segnala a tutti i medici le disponibilita' dei galenici e le relative indicazioni terapeutiche.
9. Il limite di prescrizione di due pezzi per ricetta e' abrogato nei confronti dei soggetti affetti da patologie croniche, individuate con decreto del Ministro della sanita', adeguatamente certificate dal medico di famiglia.
10. Entro il 30 giugno 1989 tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si dotano del sistema di controllo delle prescrizioni farmaceutiche mediante lettura automatica. In caso di mancato adempimento si provvede ai sensi dell' articolo 5, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , su proposta del Ministro della sanita'.
11. A partire dal 1 gennaio 1989 viene adottato il codice fiscale come numero distintivo dei cittadini nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale. Per i cittadini che ne sono sprovvisti tale adozione ha decorrenza secondo i termini che verranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono impartite disposizioni per agevolare l'attribuzione del codice fiscale anche attraverso la collaborazione delle strutture del Servizio sanitario nazionale e degli enti locali.
12. Per semplificare le operazioni di trascrizione del codice e del nominativo dei cittadini sulle ricette a lettura automatica, i medici dipendenti e convenzionati utilizzano i tesserini plastificati, contenenti il codice fiscale, rilasciati ai cittadini dal Ministero delle finanze e all'uopo saranno dotati, a carico del Servizio sanitario nazionale, di apposite stampigliatrici entro il 30 giugno 1989. Per i cittadini non ancora in possesso del tesserino plastificato e fino a quando non sara' ad essi rilasciato, le stesse operazioni di trascrizione sono effettuate manualmente. Con decreto del Ministro della sanita' sono determinati i termini e le modalita' d'uso del tesserino plastificato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 25 novembre 1989, n. 382 , convertito con modificazioni, dalla L. 25 gennaio 1990, n. 8 , ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Il termine del 30 giugno 1990 di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 1 febbraio 1989, n. 37 , e' anticipato al 31 dicembre 1989." - Art. 2. Misure in materia di assistenza specialistica 1. Per l'esercizio 1989 la spesa relativa alle prestazioni specialistiche in regime di convenzionamento esterno e' finanziata con vincolo di destinazione per quote trimestrali corrispondenti, in complesso regionale, agli oneri sostenuti allo stesso titolo nell'esercizio finanziario 1986, integrati con le variazioni nel frattempo intervenute alle tariffe di convenzione, maggiorati del 10 per cento. Eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato o del Fondo sanitario nazionale. ((2)) 2. Al fine di eliminare il ricorso improprio al ricovero ospedaliero e la spesa ingiustificata derivante dalla prescrizione incongrua di prestazioni diagnostiche, il Ministro della sanita', con proprio decreto, adotta misure finalizzate:
a) a specificare nelle prescrizioni per la diagnostica strumentale e di laboratorio le ipotesi diagnostiche cui sono dirette; b) a razionalizzare l'utilizzazione delle strutture pubbliche con compiti di diagnostica strumentale e di laboratorio, ospedaliero ed extraospedaliero, e a coordinarle al fine di evitare duplicazioni di strumentazione e di personale addetto e di indagini diagnostiche; c) alla definizione, da parte delle regioni, contestualmente all'attuazione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109 , recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, e del decreto del Ministro della sanita' 13 settembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1988, recante determinazione degli standards del personale ospedaliero, delle attivita' di day hospital alternative alla degenza ospedaliera, all'effettuazione di indagini strumentali e di laboratorio che di norma esulano dalla competenza delle strutture pubbliche extraospedaliere.
3. Per il triennio 1989-1991 sono confermate le prestazioni idrotermali di cui all'articolo 1, lettera a), quintultimo e quartultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98 , gia' prorogate dall' articolo 7 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 .
4. Il termine di cui all' articolo 19, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e' prorogato al 31 dicembre 1989.
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AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 452 (in G.U. 1a s.s. 2/8/1989, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 2, primo comma, della legge 1° febbraio 1989, n. 37 (Contenimento della spesa sanitaria), nella parte in cui dispone che eventuali eccedenze di spesa non possono essere poste a carico dello Stato". - Art. 3. Esenzioni dalla partecipazione alla spesa 1. A decorrere dal 1 luglio 1989 sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche:
a) i cittadini cui sia riconosciuto lo stato di poverta' con le modalita' di cui all' articolo 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , e i titolari di pensione con reddito imponibile fino a lire 10 milioni, incrementato fino a lire 15 milioni in presenza del coniuge a carico. Non concorre alla determinazione del reddito l'unita' immobiliare di proprieta', usata dal pensionato come abitazione o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica proprieta' immobiliare posseduta; b) i titolari di pensione sociale; c) i disoccupati regolarmente iscritti all'ufficio di collocamento; d) i familiari a carico dei soggetti indicati nelle lettere a), b) e c).
2. A decorrere dal 1 luglio 1989 e' abrogata ogni altra esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa, con esclusione delle esenzioni riferite a forme morbose determinate, ai protocolli per la tutela della maternita', alle categorie di invalidi e assimilati, di cui alla normativa vigente.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. La quota di partecipazione alla spesa del 40 per cento si applica alle specialita' medicinali di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 con l'esclusione, dal 1 gennaio 1989, delle categorie esenti.
Nota all' art. 3 :
L' art. 19, comma 18, della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1987) cosi' recita: "Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all' art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalita' per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unita sanitarie locali".