Versione
5 dicembre 2010
5 dicembre 2010
Art. 5. 1. Sono ammessi alla rinnovazione della procedura concorsuale tutti i candidati che hanno partecipato alle prove scritte delle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1 completando ognuna di esse con la consegna del relativo elaborato.
2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.
2. La rinnovazione della procedura concorsuale di cui all'articolo 1 ha luogo mediante una nuova valutazione degli elaborati dei candidati che hanno partecipato alle fasi locali per la Regione Sicilia del concorso di cui all'articolo 1, non ammessi al corso di formazione a seguito delle prove del medesimo concorso. A ciascun elaborato vengono attribuiti un giudizio e un punteggio. La commissione giudicatrice adotta le misure idonee per garantire l'anonimato degli elaborati fino alla conclusione della procedura di valutazione.
3. Tutti i candidati risultati idonei a seguito della valutazione di cui al comma 2 sono ammessi al corso di formazione di cui all'articolo 6.
Giurisprudenza • 68
- 1. TAR Roma, sez. 3B, sentenza 02/10/2020, n. 10063Provvedimento: […] A questo proposito, l'art. 5 della legge n. 202/2010 stabiliva quanto segue: “ 1. […] Ed invero, la disposizione di rango primario contenuta nell'art. 5 della legge n. 202 del 2010 costituisce una chiara “norma provvedimento” che ha inteso regolare, sulla base di una specifica scelta politica, come tale svincolata dalle decisioni precedenti degli Organi giurisdizionali sebbene chiaramente occasionata da esse, la rinnovazione delle fasi concorsuali. […]Leggi di più...
- commissione giudicatrice·
- procedura concorsuale·
- compensazione delle spese di lite·
- violazione art. 4 D.M. 2/2011·
- nomina della commissione giudicatrice·
- graduatoria finale·
- violazione art. 5 legge 202/2010·
- rinnovazione procedura concorsuale·
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- sostituzione degli elaborati