Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EXXONMOBIL CHEMICAL FILMS EUROPE SRL, quale incorporante finale ella MOBIL PLASTICS EUROPE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 14, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO BRUGNOLI, che lo difende, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE E PER ESSO AGENZIA ENTRATE UFFICIO DI BRINDISI;
avverso la sentenza n. 110/00 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 05/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/03 dal Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. Exxonmobil Chemical Films Europe ha impugnato, nei confronti del Ministero delle Finanze, con ricorso depositato il 7 agosto 2001, la sentenza della C.T.R. di Bari che, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio delle Entrate di Brindisi, aveva rigettato il suo ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell'Ufficio a rimborsarle il maggior credito d'imposta, pari a L. 163.259.767, relativo al 1984, per ritenute degli interessi attivi bancari, erroneamente indicato in misura inferiore a quella reale.
La ricorrente lamenta la violazione dell'art. 93 D.P.R. 917/86, nonché contraddittorietà della motivazione e vizio di ultra petizione;
adducendo, in particolare, che la richiesta restituzione del maggior credito Irpeg corrisponde all'importo delle ritenute riferibili agli interessi contabilizzati secondo il principio di competenza economica. Importo, per errore materiale, non evidenziato sul mod. 760/85 e contraddittoriamente non riconosciutole dalla C.T.R.; che, sebbene avesse accertato l'esistenza nel bilancio della componente reddituale positiva;
si era soffermata su una non richiesta indagine riguardante la distonia dei dati numerici indicati nelle istanze.
Il Ministero non resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per quanto di ragione. In effetti l'impugnata sentenza, sulla base di considerazioni inconferenti, viola il principio di competenza sancito in tema d'IRPEG dall'art. 75 D.P.R. 917/86, e di cui il disposto dell'art. 93 co. 2, riguardante lo scomputo degli acconti, è un'applicazione.
Principio in base al quale bisogna fare riferimento al momento della maturazione, non necessariamente coincidente con quello della percezione e pagamento, delle componenti reddituali sia attive che passive., ai fini della determinazione dell'imponibile e dell'inerente imposta.
Perciò, una volta accertato che nei dati di bilancio dichiarati nel mod. 760/85, è indicata la componente reddituale attiva degli interessi bancari di competenza maturati nel 1984, per l'importo di L. 639.675.880, automatico discende il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto, alla stregua del menzionato disposto dell'art. 93 co. 2, il relativo credito d'imposta per la ritenuta applicabile a titolo di acconto su detta somma ex art. 26 D.P.R. 600/73. Ogni altra considerazione in merito, ivi compreso quelle concernenti le riscontrate distonie dei dati numerici indicati nelle istanze, è fuorviante, non attinendo al "thema decidendum".
Conseguentemente, essendo, come visto di L. 439.675.880 la componente reddituale attiva riportata dalla ricorrente nella dichiarazione 760/85, e non di L. 653.563.128, come indicato nel ricorso, l'impugnazione, previa cassazione dell'impugnata sentenza, va accolta per quanto di ragione, con rinvio ad altra sez. della C.T.R. di Bari, affinché, in applicazione del menzionato principio, determini l'esatto ammontare del credito della ricorrente, oltre gli interessi di legge ex art. 44 D.P.R. 602/73/; nonché provveda alla regolazione delle spese dell'intero giudizio comprese quelle del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie per quanto di ragione il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del grado, ad altra sez. della C.T.R. di Bari.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004