Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/01/2003, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Agenzia Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 0 0 4 96 /0 3Dott. Antonio R.G.N. 9722/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consiglide 11602/00 844 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Cron. Rep. 168 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Consigliere Ud. 26/09/02 1Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MB IC, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati SALVATORE DE MICCO, UGO VALLATI, giusta delega in atti;
LIRE 1500 CELLERIA ricorrente
contro
BINDA SPA;
A101192 - intimato- A101193 e sul 2° ricorso n° 11602/00 proposto da: 20 BINDA SPA (già CARTIERE L. DE MEDICI & C: SPA), in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del liquidatore p.t. EMANUELE SANTA AGOSTINO 2002 Rilasciata copia legale IA ST elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIUSEPPE a sig. 1250 BALDI, 723 per diritti € 14 LUG. 2003 -1- IL CANCELLIERE Uso Riassunzione MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO IAI ST, che lo difende unitamente all'avvocato CLAUDIO BERTAZZOLI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MB IC;
intimato avverso la sentenza n. 2783/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 16/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Alfredo udienza del 26/09/02 dal MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento del ricorso incidentale e assorbimento del ricorso principale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cor atto notificato 1'1.4.83 RI BA, agente di commercio con depositi a S. Giorgio a Cremano e a Napoli, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la IE L. De Medici & C. SPA, con la quale aveva intrattenuto un rapporto di agenzia con unilateralmente dalladeposito, interrotto preponente convenuta, per sentirla condannare al pagamento della somma complessiva di L.138.623.221 ivi comprese, per quanto ancora interessa in questa sede, L.
6.200.000 per compenso per tardivo pagamento rivalutazione monetaria ed di provvigioni, con interessi legali. Lamentava l'attore che la convenuta gli aveva intimato la disdetta ai sensi dell'art. 7 comma quarto dell'Accordo Collettivo 18.12.74, asserendo, contrariamente al vero, che lo dell'agente avessestar del credere a carico superato la metà delle provvigioni maturate in suo favore in un anno. La convenuta resisteva alla domanda della quale chiedeva il rigetto sottolineando che il recesso trovava causa non solo nell'avveramento dell'ipotesi prevista dall'art. 7 dell'Accordo Collettivo,ma anche nel fatto che l'attore, in 3 violazione e dei patti e di ripetuti divieti verbali e scritti, aveva continuato a rifornire i clienti morosi EN e UC Sud. Espletata una CTU il Tribunale, con sentenza del 13.1.97, rigettata ogni altra domanda, condannava la convenuta a pagare all'attore a titolo di indennità di risoluzione del rapporto, la somma di L.1.680.803, con rivalutazione ed interessi e compensava interamente tra le parti le spese di lite. Proposti gravami, principale dal BA e incidentale dalla convenuta, costituitasi sotto la A nuova denominazione di Binda SPA, la Corte d'appello di- Milano, con sentenza 16.11.99, in accoglimento del quinto motivo dell'appello principale, condannava la società preponente al pagamento, in favore di controparte, della somma di L.
6.200.000 con rivalutazione ed interessi;
in accoglimento dell'impugnazione incidentale rigettava la domanda di pagamento dell'indennità di risoluzione del rapporto, confermava in ogni altra sua parte la gravata sentenza e condannava l'appellante principale a rifondere a parte avversa i tre quarti delle spese del grado, compensate per il residuo. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RI BA sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la Binda SPA in liquidazione la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale affidato a due censure. MOTIVI DELLA DECISIONE preliminarmente esaminato, per ragioni di Va priorità logico-giuridica, il ricorso incidentale. о н Con il primo motivo di tale ricorso si denunzia, in о riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 4 cpc, violazione codice, nonché degli artt. dell'art. 112 stesso 1241 e 1242 cc. Lamenta la ricorrente l'omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione fino a concorrenza del ritenuto debito di essa SPA Binda per l'importo di L.
6.200.000 verso il BA con il maggior debito di quest'ultimo nei confronti di essa società preponente, non contestato da controparte e risultante da sentenze di condanna passate in giudicato, ritualmente prodotte in giudizio, eccezione esplicitamente sollevata con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, confermata negli scritti successivi e in sede 5 di precisazione delle conclusioni anche nella sede di gravame di merito. Sul punto chiede la ricorrente applicarsi la norma di cui all'art. 384 cpc non apparendo necessari, ai fini della estinzione del credito avversario per compensazione, ulteriori accertamenti di fatto. La doglianza è fondata. , non provvedendo La qui gravata sentenza compensazione avanzata sull'eccezione di dall'attuale ricorrente incidentale sin dalla comparsa di risposta di prime cure, è incorsa nel vizio di omessa pronunzia (v. Cass. n.924/67) il che ne comporta la cassazione sul punto con ' rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Milano che provvederà a riparare a tale omissione, non ravvisandosi gli estremi per 1'applicabilità in questa sede della norma di cui all'art. 384 primo comma, ultima parte cpc. Restano assorbiti il secondo motivo del ricorso incidentale nonché il ricorso principale incentrato al regolamento dellesulla censura spese processuali della fase di merito, mentre va rimessa al giudice del rinvio la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
6 rivnite i ricor il primo motivo del ricorsoLa Corte, accoglie incidentale, dichiara assorbiti il secondo, nonchè il t ricorso principale, cassa, in relazione al u motivo e rinvia la A accolto, l'impugnata sentenza causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Mi lano. Roma 16 settembre 2009. - Alfate Menton at Антоніо ми 15 GEN. 2003 DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE MA Di ZZ game of Oggi, IL CANCELLIERE MA Di ZZ о блого CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'AgenziaSi attesta la registrazione 1.07.03 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 24517 versate € 149,77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. *115 del 30/5/2002) даCame 7