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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 08/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12072/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003457065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22267/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
La resistente AdER ha concluso come segue: in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore;
nel merito, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92 notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 24.06.2025; la ricorrente Ricorrente_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 25.06.2025; la resistente Agenzia delle Entrate CO si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; la convenuta Regione Campania non si è costituita in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 15.12.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 propone impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90034570 65 000 notificata in data 5.06.2025 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 028 2015
0010161042 000 concernente la tassa automobilistica per l' anno 2010 dell'importo complessivo di €362,00: eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito erariale.
La resistente Agenzia delle Entrate CO, nel costituirsi in giudizio, ha depositato agli atti la notifica, in data 9.11.2015, della cartella citata nonché le notifiche di successivi avvisi di pagamento – il n.028 2018
90015414000005156654 000 in data 16.04.2018, il n. 028 2022 9002149258000 in data 26.05.2023– non impugnati.
Il ricorso è dunque da ritenere infondato e da rigettare: l'avvenuta rituale notificazione, anche tenendo conto della sospensione dei termini derivata dalla normativa emergenziale, degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta in questa sede non tempestivamente impugnati ha di fatto reso definitiva la pretesa erariale: alla data del 5.06.2025 non era maturata l'invocata prescrizione del credito erariale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €150,00 oltre accessori di legge se spettanti.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, nella composizione monocratica sopra indicata, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio da liquidarsi in €150,00, oltre accessori di legge se spettanti.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RICCI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12072/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - CO - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259003457065000 TASSE AUTOMOBILISTICHE a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22267/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
La ricorrente ha concluso come segue: dichiararsi la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata, con vittoria di spese.
La resistente AdER ha concluso come segue: in via preliminare, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva a favore dell'ente impositore;
nel merito, rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi degli artt. 17 bis e 18 d.lgs. 546/92 notificato ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo in data 24.06.2025; la ricorrente Ricorrente_1 si è costituita in giudizio ai sensi dell'art. 22 in data 25.06.2025; la resistente Agenzia delle Entrate CO si è costituita in giudizio ai sensi dell'art.23; la convenuta Regione Campania non si è costituita in giudizio;
il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza monocratica del 15.12.2025, nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31; all'udienza fissata per la trattazione il giudice, udite le conclusioni delle parti di sèguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente Ricorrente_1 propone impugnativa avverso l'intimazione di pagamento n. 028 2025 90034570 65 000 notificata in data 5.06.2025 avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 028 2015
0010161042 000 concernente la tassa automobilistica per l' anno 2010 dell'importo complessivo di €362,00: eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito erariale.
La resistente Agenzia delle Entrate CO, nel costituirsi in giudizio, ha depositato agli atti la notifica, in data 9.11.2015, della cartella citata nonché le notifiche di successivi avvisi di pagamento – il n.028 2018
90015414000005156654 000 in data 16.04.2018, il n. 028 2022 9002149258000 in data 26.05.2023– non impugnati.
Il ricorso è dunque da ritenere infondato e da rigettare: l'avvenuta rituale notificazione, anche tenendo conto della sospensione dei termini derivata dalla normativa emergenziale, degli atti prodromici all'intimazione di pagamento opposta in questa sede non tempestivamente impugnati ha di fatto reso definitiva la pretesa erariale: alla data del 5.06.2025 non era maturata l'invocata prescrizione del credito erariale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €150,00 oltre accessori di legge se spettanti.
P.Q.M.
la corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, sezione 21, nella composizione monocratica sopra indicata, così dispone:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio da liquidarsi in €150,00, oltre accessori di legge se spettanti.
Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio del 15.12.2025.