Sentenza 13 dicembre 2013
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È illegittima l'ordinanza con la quale il Tribunale - in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. - rigetti l'istanza di revoca della misura cautelare dell'obbligo di dimora richiamando - con la tecnica del copia-incolla informatico - argomentazioni e valutazioni contenute in decisioni conclusive di precedenti procedure "de libertate", ritenendo apoditticamente gli argomenti difensivi inidonei ad inficiare il quadro cautelare già valutato e omettendo di valutare e dar conto, con congrua motivazione, di fatti sopravvenuti e, pertanto, nuovi indicati dalla difesa, quali la revoca di analoga misura nei confronti di altri coindagati unitamente all'ulteriore decorso del tempo, tali da rilevare in sede di attualità delle esigenze cautelari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2013, n. 2926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2926 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2013 |
Testo completo
29 26 / 14 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 13 12/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. ANTONIO BEVERE N. 1677 2013 - Consigliere - Dott. PIERO SAVANI Rel. Consigliere - N. 36561/2013REGISTRO GENERALE Dott. STEFANO PALLA - Consigliere - Dott. ROSA PEZZULLO - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VIO STEFANIA N. IL 06/09/1974 avverso l'ordinanza n. 4941/2013 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del 25/07/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R. ANIELLO, di rifetto del ricorso;
Udit i difensor Avv.; FATTO E DIRITTO Vio Stefania ricorre avverso l'ordinanza 25.7.13 con la quale il Tribunale del riesame di Napoli ha respinto l'appello con cui la predetta ha chiesto la revoca dell'ordinanza 16.1.13, emessa dal locale tribunale in sede dibattimentale, sostitutiva della misura degli arresti domiciliari (adottata con provvedimento del 9.7.12 in sostituzione della originaria misura della custodia intramuraria), per numerose ipotesi di bancarotta fraudolenta, con quella dell'obbligo di dimora. Deduce la ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnato provvedimento, violazione dell'art.606, comma 1, lett.c) ed e) c.p.p., dal momento che l'ordinanza impugnata in altro non consisteva, in punto di esigenze cautelari, se non nella apparente e inattuale riproposizione della motivazione resa con ordinanza 18/23 luglio 2013 che, a sua volta, era la mera ritrascrizione di quella adottata il 9/23 luglio 2012. -Vi era stata in tal modo lamenta la difesa della ricorrente violazione dell'art.299 c.p.p. in quanto, con il c.d. sistema del copia/incolla informatico della motivazione di altri provvedimenti> era stato eluso l'obbligo per il tribunale di valutare la attuale sussistenza delle esigenze di cautela, tanto più che, nella specie, la misura dell'obbligo di dimora era stata revocata ad altri due coindagati (TO LO e RA CO) appena pochi giorni prima della pronuncia in esame, mentre la difesa aveva evidenziato come la Vio, soggetto incensurato e immune da precedenti giudiziari, avesse rassegnato le proprie dimissioni dalla Enerambiente s.p.a. sin dal 2.7.10, cioè due anni prima la dichiarazione di fallimento, e avesse ripreso a svolgere uno stabile lavoro. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata si è infatti limitata a considerare, richiamandole, le argomentazioni e valutazioni già svolte in sede di riesame con riferimento agli elementi di accusa posti a carico del prevenuto in relazione agli specifici fatti delittuosi che gli vengono contestati con il titolo cautelare in esame >, ritenendo tout court, in termini apodittici, inidonee < ad inficiare il quadro cautelare già valutato a carico dell'istante indagata > le considerazioni della difesa, offerte in termini che lo - stesso tribunale indica come un novum per poi contraddittoriamente ritenerle non determinanti sol perché in precedenza lo stesso tribunale del riesame aveva adottato altro provvedimento nei confronti della medesima indagata. In tal modo però i giudici partenopei non hanno preso in considerazione, ai fini richiesti dall'art.299 c.p.p., alcuno dei fatti nuovi indicati dall'odierno ricorrente, anche solo per disattenderli, segnatamente l'intervenuta revoca, alcuni giorni prima della emissione del provvedimento impugnato, della analoga misura adottata nei confronti di altri due indagati, revoca in grado di costituire un fatto nuovo idoneo a legittimare l'istanza di revoca della misura (cfr. Cass., sez. V, 23 aprile 2002, n.21344), unitamente all'ulteriore decorso del tempo il quale, proprio perché non isolatamente considerato, ma accompagnato da altri elementi sintomatici di un mutamento della complessiva situazione inerente lo status libertatis del soggetto interessato, è in grado di acquistare rilevanza in termini di attualità delle esigenze cautelari (cfr. Cass., sez.IV, 10 ottobre 2006, n.35861; Sez.II, 30 novembre 2011, n.47416). L'impugnata ordinanza deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Roma, 13 dicembre 2013 IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIERE estensore StefansFano DEPOSITATA IN CANCELLINIA addi 22 GEN 2014 JL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise