Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2004, n. 32835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32835 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 14/01/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - N. 39
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 1830/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR EN, persona offesa;
nel procedimento n 846/99/44 RGNR Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, contro il decreto di archiviazione emesso il 6 dicembre 2001 dal Gip del detto Tribunale.
Letto il decreto impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Bruno Oliva. Letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
AR EN ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe con il quale il Gip del Tribunale di Genova ha disposto l'archiviazione del procedimento promosso a carico del geometra US SS e dell'ingegnere Romano Meini, sottoposti ad indagini per il reato di cui all'art. 373 c.p.. Il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, desumendosi, a suo avviso, dagli atti che il giudice procedente ha pronunciato de plano il provvedimento in esame senza tenere conto dell'opposizione presentata e, ovviamente, senza esporre i motivi dell'inidoneità delle ragioni esposte dall'interessato, così contravvenendo al principio del contraddittorio nelle forme garantiste già indicate da questa Corte e confermate dalla Corte Costituzionale.
Il ricorso è inammissibile.
Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia persona offesa dal reato è lo Stato, e a questo può aggiungersi un'altra vittima quando nella struttura della fattispecie astratta vi sia anche la descrizione dell'aggressione alla sfera giuridica di questa, la cui posizione viene quindi a differenziarsi da quella di qualsiasi ulteriore danneggiato. Ciò non avviene nel caso della figura delittuosa della falsa consulenza tecnica (art. 373 c.p.) che, al di là dei danni che possono in concreto derivare a singoli soggetti, non contempla in alcun modo i medesimi.
Al AR, parte nella causa civile in cui furono espletate le consulenze tecniche, non può pertanto riconoscersi la qualità di persona offesa dal reato e la connessa legittimazione a proporre l'opposizione all'archiviazione.
Segue a norma di legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa stante il tenore dell'impugnazione, di 1000 euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 1000 euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2004