Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
In tema di recupero di soggetto tossicodipendente, è legittimo il rigetto, da parte della Corte di appello, della richiesta di revoca della misura cautelare allorchè risulti accertato che il programma di riabilitazione proposto sia del tutto inadeguato, generico e non personalizzato. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Giudice che aveva posto a fondamento del rigetto dell'istanza anche la considerazione che l'istante aveva seguito altri programmi terapeutici senza alcun risultato attesa una condanna per una recente rapina che dimostrava la persistente pericolosità dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/06/2004, n. 43208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43208 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe - rel. Presidente - del 15/06/2004
Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 911
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 11263/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN ST N. IL 04/11/1971;
avverso ORDINANZA del 16/12/2003 CORTE APPELLO di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ESPOSITO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. L. Cesqui che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore del ricorrente avv. Sibilio che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
IN ST, attualmente sottoposto alla custodia cautelare presso il carcere circondariale di Gorizia propone ricorso avverso l'ordinanza pronunziata in data 16.12.2003 dalla Corte di Appello di Venezia, in toto e con particolare riguardo al capo in cui rigettava la richiesta di sostituzione della misura cautelare proposta dalla difesa di esso ZI FA.
Deduce i seguenti motivi:
1) inosservanza dell'art. 89 co. 2 D.P.R. 309/90: la Corte di Appello aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare in ragione della pericolosità sociale del ZI "evidenziata nella recentissima sentenza 30/09/2003 di questa stessa Corte". In un inciso della richiamata sentenza il ZI veniva ritenuto socialmente pericoloso in quanto pregiudicato "per una serie continua di reati contro il patrimonio". Detti precedenti non erano idonei ad integrare quelle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che, a norma dell'art. 89 T.U. 309/90, possono costituire l'unico ostacolo alla revoca della custodia.
2) esercizio da parte del Giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi: la Corte di Appello di Venezia aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare affermando l'assoluta inadeguatezza al caso di specie del programma riabilitativo proposto dal Ser.T. di Vicenza.
Orbene, in ragione del combinato disposto degli artt. 113 co. 2 lett. d) e 122 T.U. 309/90, la valutazione di idoneità del programma terapeutico - riabilitativo al recupero sociale del tossicodipendente era di competenza esclusiva del Ser.T. e non poteva essere sindacata dall'Autorità Giudiziaria.
3) vizio logico di motivazione: la Corte di Appello di Venezia aveva rigettato la richiesta di revoca della custodia cautelare affermando che le uscite lavorative, sportive, culturali e ludiche previste dal programma terapeutico - riabilitativo lasciava ampi spazi di incontrollabilità del condannato.
La Corte sostiene inoltre che il prevenuto risultava aver già seguito "sin da epoca precedente il 18.06.01" percorsi riabilitativi che non avrebbero sortito effetto alcuno. Detta affermazione, oltreché ininfluente ai fini della valutazione di ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 89 co. 2 T.U. 309/90, era del tutto inveritiera ed illogica. La dichiarazione dell'U.S.L.L., richiamata dalla Corte, si limitava, infatti, ad affermare che il ZI era conosciuto come tossicodipendente dal Ser.T. sin dal 18.06.01 mentre non si sosteneva affatto che, a partire da tale data, il condannato avesse intrapreso un qualsiasi percorso riabilitativo. Per tali motivi, il ricorrente chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in riforma del provvedimento impugnato, voglia disporre la richiesta revoca della custodia cautelare in carcere. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Invero, la corte di merito ha messo in rilievo come il programma riabilitativo proposto era del tutto inadeguato, generico e neanche personalizzato e che, comunque, altri precedenti percorsi riabilitativi per la cura della tossicodipendenza non avevano sortito alcun effetto tant'è che l'imputato aveva compiuto di recente (4.2.2003) una ennesima rapina e aveva, sempre recentemente subito altra condanna (30.5.2003), il tutto a dimostrazione di una persistente pericolosità sociale.
Correttamente, quindi, la Corte territoriale - che ai fini di provvedere alla chiesta revoca della misura della custodia cautelare in carcere e la sostituzione con altra meno oggettiva ben poteva, anzi doveva, valutare la validità del programma - ha rigettato l'istanza dell'imputato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ZI al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione 2^ sezione penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 3^ com. disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2004