Sentenza 1 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di rifiuto di sottoporsi all'accertamento strumentale del tasso alcolemico, la sentenza con cui il giudice, applicando la pena su richiesta delle parti, ometta di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato deve essere annullata limitatamente a tale aspetto, con rinvio al giudice di merito affinché vi provveda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2013, n. 44783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44783 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 01/10/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1314
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 18361/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
IN LE N. IL 14/11/1984;
avverso la sentenza n. 6062/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del 19/12/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso (annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del provvedimento impugnato).
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione concordata della pena pronunciata dal G.I.P. del Tribunale di Genova in data 19.12.2012 nei confronti di IN NU, imputato in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 7, deducendo violazione di legge con riferimento all'art. 444 c.p.p. ed omessa motivazione, non avendo il giudice disposto la confisca del veicolo guidato dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il giudice di prime cure avrebbe infatti dovuto disporre la confisca del veicolo condotto dal IN. Ai sensi dell'art. 186 C.d.S. infatti la confisca prescinde sia dall'accesso al rito alternativo, sia dalla concessione della sospensione condizionale della pena. Nè emerge (il giudice di prime cure non ha motivato in proposito) che il veicolo, al di là della formale intestazione, appartenga a persona estranea al reato. In tale ipotesi, peraltro, ai sensi dell'art. 186 C.d.S., la durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, dovrebbe essere raddoppiata. L'art. 186 C.d.S., comma 9 bis prevede infatti la revoca della confisca, ma solo nel caso in cui il lavoro di pubblica utilità sia stato svolto in modo positivo.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente a tale punto con rinvio al Tribunale di Genova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca del veicolo in relazione alla guida del quale fu contestato il reato ritenuto e rinvia sul punto al Tribunale di Genova per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013