Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., rileva anche in sede di applicazione delle misure cautelari personali non detentive conseguenti alla scarcerazione per decorrenza dei termini massimi della custodia cautelare (art. 307, comma 1, cod. proc. pen.). (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto l'infondatezza del ricorso con il quale si deduceva che la presunzione predetta, per il suo carattere eccezionale, può operare esclusivamente con riferimento alla fase genetica della misura cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/03/1999, n. 1526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1526 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Brunello Della Penna Presidente del 30.3.1999
Dott. Francesco Morelli Consigliere SENTENZA
Dott. Giuseppe Maria Cosentino " N. 1526
Dott. Carlo Dapelo " REGISTRO GENERALE
Dott. Lionello Marini " N. 46180/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da EN MO a mezzo del difensore avverso l'ordinanza in data 1.10.1998 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, l'ordinanza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal consigliere dr. Francesco Morelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale dr. Antonio Leo che ha concluso per la declaratoria d'innammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 1.10.1998 il Tribunale di Milano confermava quella del 18.7.1998 dello stesso Tribunale che aveva disposto la scarcerazione di RR MA, imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare ed applicato la misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Ritenevano i giudici di merito di primo e secondo grado che permanevano le condizioni legittimanti la misura custodiale, sì da giustificare, ai sensi dell'art. 307 1^ comma c.p.p., l'applicazione della misura ex art. 384 c.p.p., poiché, quanto ai gravi indizi di colpevolezza, le deposizioni dibattimentali dei collaboratori non potevano ritenersi elementi nuovi idonei a modificare il quadro indiziario sul quale era stata fondata l'ordinanza genetica, e inoltre, quanto alle esigenze cautelari, che la presunzione di cui All'art. 275 3^ comma c.p.p., operante nella specie per il titolo del reato, doveva ritenersi applicabile anche per la misura meno afflittiva dell'obbligo di presentazione, in Presenza della stessa ratio giustificatrice.
Con il ricorso per cassazione il difensore del RR denuncia violazione della legge processuale e vizio di motivazione, poiché le emergenze dibattimentali, anziché rappresentare un lineare sviluppo della tesi accusatoria, si prestano, "ancorché convergenti verso l'ipotesi di reato accreditata, ad una severa critica, perché incerte, instabili, contraddittorie", ond'è che vengono a costituire un elemento nuovo idoneo a modificare in senso favorevole il quadro indiziario. Identiche censure vengono mosse in ordine alle esigenze cautelari, sostenendosi che in sede di applicazione dell'art. 307 1^ comma c.p.p. non può ritenersi persistere, come opina il Tribunale, la presunzione di cui all'art.275 3^ comma c.p.p., posto che tale presunzione, di carattere eccezionale, opera solo per la custodia in carcere nella fase genetica e che la disposizione contenuta nel citato 1^ comma dell'art. 307 subordina l'applicazione di una misura non detentiva alla permanenza delle ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare e alla sussistenza dei presupposti di tali misure. Il ricorso è destituito di fondamento.
Il primo motivo, dopo l'affermazione di principi giuridici di indubbia esattezza quale il carattere tutto particolare, notevolmente limitato, del giudicato cautelare e l'incidenza in materia di libertà personale degli elementi nuovi emersi nel corso del procedimento o del processo dopo la formazione di tale giudicato, nonché di quelli non presi in considerazione nella precedente procedura incidentale, si snoda in direzione di una critica fattuale in ordine alla natura e alla rilevanza di tali elementi, costituiti dall'esame dibattimentale di alcuni collaboratori di giustizia, così sconfinando nella censura in fatto su un punto della decisione adeguatamente motivato, avendo i giudici di merito escluso che il quadro indiziario avesse subito una modificazione in senso favorevole al ricorrente, anche per aver ritenuto, con una valutazione di merito insindacabile in questa sede, che una deposizione dibattimentale, da sola, pur caratterizzata da incertezze e contraddizioni, non potesse assumere la rilevanza sul piano probatorio pretesa dal RR. Quanto alla seconda doglianza, osserva la Corte che è da condividere la tesi sostenuta dal Tribunale secondo la quale la presunzione ex art. 275 3^ co. c.p.p., rileva anche in sede di applicazione di misure cautelari personali non detentive conseguente a decorrenza dei termini di custodia, ai sensi dell'art. 307 1^ comma c.p.p.. Una tale interpretazione trova il suo fondamento anzitutto nella lettera della legge, che nel richiedere la permanenza "delle ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare" si riferisce a tutta la situazione di fatto e giuridica del momento genetico, ivi compresa la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari allora operante a cagione del titolo del reato o dei reati contestati. Vi è poi da rilevare, sotto il profilo sistematico, che l'adozione della misura non restrittiva, pur se non automatica ma subordinata alla persistenza delle condizioni richieste per la misura detentiva, costituisce come una appendice di quest'ultima, che ad essa si sostituisce solo per l'intervenuta decorrenza dei termini di custodia, ma che da essa trae la sua origine e il titolo giuridico per quanto attiene ai gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari. Il che non è smentito dal nuovo vaglio circa la loro sussistenza (fatta eccezione, quanto alle esigenze cautelari, per il caso di cui al 3^ comma dell'art. 275 c.p.p.), che non poteva essere escluso per la semplice ragione che gli uni e le altre sono richiesti non solo nel momento genetico ma anche in quello funzionale, cioè nel corso dell'esecuzione della stessa misura custodiale e quindi a maggior ragione nel caso di cessazione di questa per scadenza e di applicazione di altra non restrittiva, che rientra in quel momento funzionale. Ma se così è non si vede perché la presunzione di cautela collegata alla particolare natura del reato o dei reati per cui si procede permanga durante l'intero corso della misura detentiva e debba invece scomparire quando si applica una misura meno afflittiva in sostituzione di quella per disposizione di legge, pur dovendosi configurare la prima come una prosecuzione, quanto a ratio giustificatrice, della seconda. E non è neppure priva di significato, sul piano dell'interpretazione logica, l'osservazione dei giudici di merito, che hanno sottolineato l'assurdo di una presunzione di pericolosità operante solo per la originaria misura più afflittiva e non anche per quella di gran lunga meno grave applicata ai sensi dell'art. 307 c.p.p.. Il ricorso deve quindi essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 30 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 28 settembre 1999