Sentenza 10 dicembre 2013
Massime • 2
In tema di giudizio immediato, il requisito dell'evidenza probatoria deve essere valutato in relazione al quadro conoscitivo disponibile nel momento in cui il P.M. ha compiuto la sua scelta processuale ed è irrilevante la circostanza che, in un momento successivo, si sia configurata un'ulteriore condotta illecita che ha dato luogo, in dibattimento, alla modifica dell'originaria contestazione.
In tema di giudizio immediato, la valutazione del G.i.p. in ordine ai requisiti per l'ammissione del giudizio immediato non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2013, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 10/12/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 2081
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 13312/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE ZE N. IL 14/05/1982;
RI AN N. IL 25/05/1972;
OR RA N. IL 01/12/1954;
avverso la sentenza n. 2436/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 05/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv. Faranda, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Parzialmente riformando la prima sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha affermato la responsabilità di EK ZE e della convivente AL AN in ordine a plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, nonché a numerosi reati contro il patrimonio: furti ed in qualche caso estorsioni connesse alla restituzione della refurtiva;
e di OR AN in ordine ad un episodio di ricettazione in concorso con EK. Ricorrono per cassazione gli imputati.
2. UO ZE e OR AN, con unico atto deducono diversi motivi.
2.1 Con il primo si espone che si è proceduto con giudizio immediato ma l'iscrizione nel registro delle notizie di reato nei confronti di EK è avvenuta il 23 aprile 2009 in ordine al reato di cui al richiamato art. 73 ma per tale titolo di reato l'evidenza probatoria, come è emerso in dibattimento, (con modifica del capo d'imputazione) si è protratta fino al mese di marzo 2010 e quindi oltre il novantesimo giorno. Se il termine in questione è ordinatorio quanto alla materiale richiesta di giudizio immediato, non lo è per ciò che riguarda il compimento delle indagini.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che l'affermazione di responsabilità è stata basata su elementi indiziari inconsistenti. Quanto al reato di cui al capo A contestato a OR non vi è prova del coinvolgimento nel nascondimento di un mezzo agricolo furtivo in un fondo (art. 648 c.p.). L'imputato si è sempre difeso assumendo di esserne all'oscuro e tale tesi è stata confermata dalle indagini difensive, che danno una diversa spiegazione delle intercettazioni. Vengono a tale riguardo trascritti brani degli atti processuali.
2.3 Per ciò che attiene ai reati di cui ai capi D ed E contestati a EK relativi al furto di un trattore e di attrezzature agricole, seguita da una richiesta estorsiva, le dichiarazioni dei testi al riguardo sono contraddittorie come emerge, si assume, da brani di atti istruttori che vengono trascritti.
2.4 Quanto ai capi B, C, H, I, L, M, Q contestati a EK, si è in presenza di labili indizi, mere congetture, e non di prova certa.
2.4 Quanto ai capi F e G imputati a EK, per ciò che attiene al furto di un motociclo ed alla successiva estorsione, la prova si desume dalle dichiarazioni della persona offesa che sono risultate contraddittorie, tanto che il P.M. ha chiesto l'invio degli atti al proprio Ufficio.
Pure a tale riguardo vengono trascritti brani delle prove.
2.5 Ancora, quanto al capo N, afferente al furto di alcuni meloni, la prova viene desunta da intercettazioni telefoniche che, però, non sono di chiaro tenore. Vengono in proposito trascritti brani delle dichiarazioni dell'ispettore di polizia Coraci.
2.6 Quanto al capo O afferente a violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 non vi è prova del coinvolgimento nella detenzione del panetto di droga;
e quanto agli unici due episodi di cessione, si tratta di quantitativi di modesto effetto drogante.
2.7 Infine il diniego delle attenuanti generiche non è sorretto da puntuale motivazione.
3. AL censura la pena per ciò che attiene ai criteri della sua determinazione. Il riconosciuto ruolo subalterno dell'imputata rispetto al convivente ha determinato la diminuzione della sanzione ma in misura che permane incongrua, lontana dal minimo edittale: la ragione viene ritenuta nella assidua partecipazione agli illeciti, trascurando però il ruolo subalterno. Si assume altresì che in congruamente è stata esclusa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 in riferimento al furto di meloni.
4. I ricorsi sono infondati.
4.1 Quanto ai tempi del giudizio immediato, la sentenza impugnata evoca l'ordinanza del Tribunale secondo cui, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, la valutazione del Gip in ordine ai requisiti per l'ammissione del giudizio immediato non può essere oggetto di sindacato da parte del giudice del dibattimento. Tale enunciazione non è censurabile. Oltre a ciò, soprattutto, rileva il momento in cui l'evidenza probatoria sia insorta e sia stata utilizzata dal P.M. per le sue scelte processuali. In tale ottica è del tutto irrilevante che in un momento successivo si sia configurata un'ulteriore condotta illecita che, come esposto dallo stesso ricorrente, ha dato luogo, in dibattimento, alla modifica della contestazione: al momento dell'instaurazione del giudizio immediato non si poteva essere certamente a conoscenza di illeciti ancora non commessi. Nè la difesa ha mai obiettato alla unitaria trattazione dei reati. Dunque, la questione dedotta è priva di pregio.
4.2 Per ciò che attiene al quadro indiziario, quanto al reato di cui al capo A contestato a OR la sentenza trae decisivo argomento da una conversazione telefonica, nella quale la moglie dell'imputato viene invitata da EK a riferire al marito di non più nascondere i ferri in un terreno di cui aveva l'uso, intendendosi pacificamente fare riferimento alla circostanza che due giorni prima nello stesso terreno era stata rinvenuta una motozappa di provenienza furtiva. L'argomentazione appare del tutto priva di vizi logici, fornendo piana e plausibile lettura del tenore della conversazione nella quale si fa riferimento alle condotte compromettenti del ricorrente.
4.3 Quanto ai reati di cui ai capi D ed E contestati a EK relativi al furto di un trattore e di attrezzature agricole, la sentenza impugnata considera che l'appello non ha minimamente preso in considerazione le intercettazioni telefoniche di contenuto assolutamente nitido quanto al coinvolgimento negli illeciti, e si attarda su presunte incongruenze nelle diverse deposizioni, discrasie che trovano agevole giustificazione nel possibile coinvolgimento negli illeciti di uno dei personaggi escussi. Tale argomentato, logico apprezzamento non trova adeguata confutazione nel ricorso.
4.4 Quanto ai capi B, C, H, I, L, M, Q il ricorso è aspecifico, non essendo prospettate definite censure. La parziale genericità delle doglianze era stata del resto posta in luce già dalla Corte d'appello.
3.5 Quanto ai capi F e G imputati a EK, la sentenza considera che la difesa non ha minimamente preso in considerazione le copiose prove desunte dalle intercettazioni telefoniche ed ha fatto leva sulle reticenze del derubato che risultano irrilevanti ai fini della responsabilità. Anche con riguardo a tale presa di posizione il ricorso è sostanzialmente silente.
4.6 Per ciò che attiene al capo N, la sentenza considera che si è in presenza di intercettazioni ambientali eseguite nell'auto di EK che mostrano all'evidenza l'attività di sottrazione ripetuta di ceste di meloni, confermata in un'occasione da controllo di polizia: argomentazione logicamente ineccepibile.
4.7 Quanto al capo O afferente a violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 la pronunzia d'appello richiama plurime intercettazioni che mostrano la illecita attività di spaccio posta in essere da EK in combutta con la convivente, acquisizioni confermate dai servizi di osservazione e dalle dichiarazioni degli acquirenti. Le dosi non erano per nulla prive di effetto drogante, come si desume dalle indagini tossicologiche. Quanto al panetto di hashish rinvenuto nell'abitazione dei conviventi, si considera che, sebbene il tentativo di nascondimento della sostanza sia da attribuire alla donna, non vi è dubbio in ordine al coinvolgimento concorsuale, considerato che i due agivano sempre in combutta. Anche qui la logicità della compiuta e coerente argomentazione non è in discussione.
4.8 Infine il diniego delle attenuanti generiche trova razionale fondamento nei precedenti penali, nel notevole spessore criminale, nella varietà e pluralità di reati espressione di uno stile di vita illecito. Si tratta di apprezzamento discrezionale ben razionalmente basato su ponderose acquisizioni.
5. Quanto alla AL la sentenza considera che la donna ha dimostrato piena condivisione di quasi tutte le plurime condotte illecite del convivente, anche quelle afferenti allo spaccio di droga. Tale ponderazione fonda correttamente l'apprezzamento in ordine al trattamento sanzionatorio.
Per ciò che attiene all'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, già la prima sentenza ne ha riconosciuto l'esistenza nei confronti di tutti gli imputati concorrenti, in considerazione del modesto valore dei meloni sottratti ed occultati nell'auto. Per LA, che rispondeva solo di tale illecito, la diminuzione di pena ha assunto evidenza formale;
mentre per gli altri imputati, essendo stata ritenuta la pluralità di reati più gravi in continuazione, la diminuzione di pena afferente a tale reato non ha assunto rilievo esplicito, essendo stata inglobata nel complessivo incremento di pena ex art. 81 c.p.. Tale situazione è stata colta e registrata dalla Corte d'appello che, correttamente, ha ritenuto l'inesistenza di violazioni della legge in tema di determinazione della pena. I ricorsi devono essere conseguentemente rigettati. Segue per legge la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2014