Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 2
Il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale - abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 - ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha invece qualificato il corrispettivo del detto servizio quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e ss. della legge 5 gennaio 1994, n. 36; ne consegue che la domanda avente ad oggetto la non debenza di detto canone con riferimento ad un periodo compreso nella previgente disciplina spetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie "ex" art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
Proposta dall'utente del servizio idrico domanda di restituzione, dinanzi al giudice ordinario, delle somme indebitamente versate a titolo di canone di depurazione delle acque reflue, allorché il giudice abbia condannato in solido tanto l'ente pubblico destinatario del canone quanto l'azienda speciale che aveva proceduto all'attività di riscossione, accogliendo nel contempo la domanda di garanzia interposta da quest'ultima, in quanto rivestente la posizione di mero "adiectus solutionis causa", nei confronti dell'altro condebitore in solido, la mancata impugnazione, da parte dell'azienda speciale, della condanna solidale implica il passaggio in giudicato, nei suoi confronti, della statuizione di condanna, con il riconoscimento implicito della giurisdizione del giudice adito; mentre l'accoglimento dell'impugnazione - promossa ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. dall'ente pubblico condebitore - per carenza di giurisdizione di detto giudice, non comporta la caducazione, in via di estensione "ex" art. 336 cod. proc. civ., della pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia, non sussistendo alcun rapporto di dipendenza di detta domanda dalla pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Commentario • 1
- 1. Cassazione Civile, SS.UU., ordinanza 04/07/2003 n° 10615Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2002, n. 17551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17551 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di Sezione -
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente di Sezione -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI PAOLINI - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente della Giunta Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Tritone, n. 61, presso gli avv.ti Ugo Della Gatta, Rocco De Girolamo e Alfredo Alvino dell'Avvocatura Regionale, che la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
HI ES e A.S.A.M - AZIENDA SPECIALE SERVIZI IDRICI INTEGRATI;
- intimati -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Castellamare di Stabia n. 942 pubblicata in data 8 agosto 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con la dichiarazione della giurisdizione delle Commissioni Tributarie. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20-26 giugno 2000 CO ER conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Castellamare di Stabia la Regione Campania e l'A.S.A.M. - Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati per sentirli condannare alla restituzione delle somme indebitamente versate a titolo di canone o corrispettivo per il servizio di smaltimento e depurazione delle acque reflue attraverso l'impianto di "Foce del Sarno". Sosteneva l'attore che tali somme non erano dovute dal momento che il Consiglio Comunale aveva dato atto, con delibera n. 15 del 27 febbraio 1997, che i lavori di completamento del predetto impianto erano all'epoca incompiuti e questo non era mai entrato in esercizio. L'A.S.A.M. contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto spiegando domanda riconvenzionale nei confronti della Regione Campania per farsi manlevare per tutte le spese sostenute in giudizio nel caso di soccombenza.
La Regione Campania eccepiva preliminarmente l'incompetenza funzionale del giudice adito e la propria carenza di legittimazione passiva chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Con sentenza del 31 luglio - 8 agosto 2000 il Giudice di Pace escludeva la natura tributaria dei canoni di fognatura e depurazione in contestazione e, dichiarata la propria competenza, accoglieva le domande ordinando la restituzione in favore dell'attore delle somme da lui richieste con gli interessi legali dalle rispettive scadenze in base alla considerazione che non potevano pretendersi canoni di utenza per un servizio che non veniva prestato;
accoglieva inoltre la domanda riconvenzionale osservando che creditrice delle somme indebitamente versate era la Regione, rispetto alla quale l'A.S.A.M. aveva svolto una mera attività di riscossione assumendo la posizione di mero adiectus solutionis causa.
Contro la sentenza ricorre per cassazione la Regione Campania con un unico motivo illustrato da memoria.
Non hanno presentato difese ne' gli intimati ne' l'A.S.A.M. - Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente censura la sentenza con riferimento alla statuizione relativa all'affermazione della competenza in materia del giudice ordinario e ribadisce la competenza del giudice tributario sulle controversie in materia di canoni di fognatura e di depurazione delle acque reflue, facendo riferimento alla recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 20 luglio 2001, n. 9883) la quale, in una controversia avente il medesimo oggetto, promossa nei confronti di essa Regione da taluni utenti e dalla Sezione di Castellamare di Stabia del CODACONS - Coordinamento delle Associazioni a Difesa dell'Ambiente e dei Diritti dei Consumatori e degli Utenti, ha ribadito la giurisdizione delle commissioni tributarie rigettando tutte le eccezioni preliminari sollevate dai ricorrenti.
La mancata partecipazione al giudizio degli intimati consente di riaffermare la giurisdizione delle commissioni tributarie anche nella presente controversia senza necessità di ulteriori argomentazioni in aggiunta a quelle già contenute nella motivazione della predetta sentenza, confermata da una successiva pronuncia (SS.UU. 13 giugno 2001, n. 8444) la quale ha ribadito che il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale secondo la disciplina vigente anteriormente al 3 ottobre 2000 - data di entrata in vigore dell'art. 24 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, il quale, abrogando l'art. 62, commi 5 e 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha eliminato per il futuro il transitorio differimento dell'inizio di efficacia dell'art. 31, co. 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha invece qualificato il corrispettivo di detto servizio come quota di tariffa ai sensi degli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - e che conseguentemente, la domanda avente a oggetto la non debenza di detto canone con riferimento ad un periodo compreso nella previgente disciplina spetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Nella memoria illustrativa la ricorrente ha chiesto precisarsi la portata oggettiva della pronuncia affermativa della carenza di giurisdizione del giudice di pace e sostiene che essa dovrebbe comportare la cassazione senza rinvio della pronuncia impugnata anche con riferimento alla domanda di rimborso proposta dagli attori nei confronti dell'A.S.A.M. e alla domanda di garanzia proposta da quest'ultima nei confronti di essa ricorrente.
L'istanza non merita accoglimento poiché la mancata impugnazione da parte dell'A.S.A.M. della condanna solidale pronunciata nei suoi confronti comporta - come ritenuto in precedenti pronunzie rese tra le stesse parti - il passaggio in giudicato della statuizione di condanna con il riconoscimento implicito della giurisdizione del giudice di pace, mentre l'accoglimento dell'impugnazione per carenza di giurisdizione del giudice adito proposta dalla Regione non comporta la caducazione ai sensi dell'art. 336 cod. proc. civ. della pronuncia di accoglimento della domanda di garanzia, non ravvisandosi alcun rapporto di dipendenza della domanda di garanzia dalla pronuncia di difetto di giurisdizione del giudice adito.
Nè vale il rilievo che la Regione potrebbe così essere chiamata a rimborsare le somme che l'A.S.A.M. dovesse corrispondere all'attore, poiché essa potrà pur sempre ripetere tali importi nel caso in cui il giudice tributario ne affermasse la debenza. Le spese giudiziali restano interamente compensate tra le parti in considerazione del fatto che detta pronuncia è intervenuta dopo la proposizione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, decidendo a sezioni unite, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2002