Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1114
CASS
Sentenza 26 gennaio 2001

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Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile sia stata decisa con sentenza anziché con ordinanza, come prescritto dall'art. 30 della legge n. 794/1942, la relativa statuizione mantiene la natura di ordinanza non impugnabile, suscettibile solo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost..

Colui che propone ricorso per cassazione, affermando di essere divenuto erede di una delle parti dopo la pronunzia della sentenza impugnata, è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, a provare, mediante apposita documentazione, tale sua dedotta qualità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1114
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1114
    Data del deposito : 26 gennaio 2001

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