Sentenza 26 gennaio 2001
Massime • 2
Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile sia stata decisa con sentenza anziché con ordinanza, come prescritto dall'art. 30 della legge n. 794/1942, la relativa statuizione mantiene la natura di ordinanza non impugnabile, suscettibile solo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost..
Colui che propone ricorso per cassazione, affermando di essere divenuto erede di una delle parti dopo la pronunzia della sentenza impugnata, è tenuto, a pena di inammissibilità del ricorso, a provare, mediante apposita documentazione, tale sua dedotta qualità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/01/2001, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VA AN, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE difesa dall'avvocato REALE EMANUELE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI CE, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO GENERALE GONZAGA DEL VODICE 4, presso lo studio dell'avvocato BARTULI NAPOLEONE, difeso dall'avvocato CE DI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 444/97 del Tribunale di SIRACUSA, depositata il 12/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AR QU proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di Siracusa il 31 marzo 1993 con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore dell'avv.to CE Poidimani, della somma complessiva di L. 7.795.320, oltre spese del procedimento, per crediti professionali sulla base della parcella visitata dal Consiglio dell'Ordine.
Esponeva la opponente che la somma pretesa dal ricorrente a titolo di prestazioni professionali in una controversia giudiziale dalla stessa instaurata in materia di distanze legali non era congrua rispetto al valore della causa, e pertanto, nel presupposto che si trattasse di causa di valore indeterminato e non di valore superiore a L. 50.000.000, come sostenuto dal professionista, le somme richieste dal legale a titolo di diritti dovessero esser ridotte del 20% e quelle richieste per onorari del 50%.
Inoltre la QU contestava che l'avvocato avesse presenziato a n. 18 udienze e che allo stesso spettasse la voce "rimborso spese generali".
Dichiarava infine la opponente che il professionista non aveva tenuto conto dell'acconto corrispostogli di L.
1.350.000. Si costituiva l'avv. Poidimani chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Prodotti alcuni documenti il Tribunale, con sentenza 26.2 - 12.6.97, rigettava l'opposizione e condannava la opponente alle spese.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., SE QU quale erede di AR QU sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso l'avv.to CE Poidimani. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorrente ha proposto tre eccezioni di inammissibilità del ricorso avversario.
Con la prima rileva il Poidimani che la QU SE, cui era stata notificata il 12 - 14.8.97 la sentenza d'appello in quanto erede di QU AR, avrebbe dovuto proporre il ricorso per cassazione entro il termine di giorni sessanta dalla ricevuta notificazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 325 c.p.c., il che non si era verificato essendogli stato tale atto notificato soltanto il 24 luglio 1998.
Con la seconda deduce che la QU SE non ha provato la sua dedotta qualità di successore a titolo universale di QU AR.
Con la terza osserva che la sentenza "de qua" avrebbe dovuto esser impugnata dalla QU SE dinanzi alla Corte di Appello di Catania e non con ricorso per cassazione.
Sono infondate la prima e la terza eccezione, mentre meritevole di accoglimento è la seconda.
Con riguardo alla terza va rilevato che qualora, come nella specie, l'opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento di onorari di avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile sia stata decisa con sentenza anziché con ordinanza, come prescritto dall'art. 30 della legge 13 giugno 1942 n. 794, la relativa statuizione mantiene la natura di ordinanza non impugnabile, suscettibile solo di ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. (v. Cass. n. 3609/83).
Correttamente, pertanto, la sentenza del Tribunale di Siracusa è stata impugnata dinanzi a questa Suprema Corte.
Quanto alla prima eccezione va poi osservato che per la proposizione di tale ricorso il termine di notifica era quello annuale di cui all'art. 327 c.p.c., posto che la notifica della gravata sentenza alla QU SE era stata effettuata soltanto ai sensi dell'art. 477 stesso codice, come evincesi dalla relata in calce a tale atto.
Il proposto ricorso deve pertanto considerarsi in termini. La QU SE però, pur essendosi qualificata, nella intestazione e nelle deduzioni in fatto del ricorso medesimo, successore universale del soggetto, la QU AR, nei cui confronti era stata emessa la pronuncia impugnata, non ha provato, come sarebbe stato suo onere, la dedotta sua qualità. Il che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (v. tra le tante Cass. n. 4740/87), conduce all'inammissibilità del ricorso medesimo.
A tale pronuncia, che rende superflua la disamina dei motivi di ricorso, consegue la condanna della ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di Poidimani CE, delle spese del presente giudizio che liquida in L. 62.000=, oltre a L.
1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2001