Sentenza 21 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/05/2001, n. 6899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6899 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2001 |
Testo completo
E N O I Z A R T S I G E REPUBBLICA ITA R A D NO E T N LA CO E'S DICASSAZIONE E Oggetto G Regolamento di SEZIONE TERZA CIVILE competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3263/00 Presidente GIUSTINIANI Dott. Vito - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Consigliere - Cron. 15203 Dott. Antonio LIMONGELLI Rep. - Consigliere - Dott. Ennio MALZONE Ud. 19/12/00 Dott. Giovanni Battista PETTI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul REGOLAMENTO DI COMPETENZA richiesto d'ufficio Giudice di pace di TIVOLI, con ordinanza del 04/02/00, nella causa iscritta al n°3263 vertente tra DE NI OS NN;
BNL SPA, SCOMPARIN PAOLA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore 2000 Generale Dott STEFANO SCHIRO' che ha chiesto si . 2105 dichiari la competenza del Tribunale di Roma, con le 1 Ą conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 4 febbraio 2000 il Giudice di pa- ce di Tivoli ha richiesto d'ufficio alla Corte di Cas- sazione, regolamento di competenza, in relazione all'ordinanza in data 22 aprile 1999, con la quale il Pretore di Tivoli, in una procedura di espropriazione presso terzi, ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all'accertamento dell'obbligo del terzo, rite- nendo competente per valore il giudice di pace di Tivo- li, davanti al quale ha rimesso le parti. Tanto premesso, in diritto Debbono condividersi le conclusioni del Procuratore generale secondo cui, ferma rimanendo la esclusione della competenza del giudice di pace (sulla base del disposto dell'art.548 primo comma cpc), trova applica- zione nella fattispecie la disposizione transitoria di cui all'art. 133 del decreto legislativo 1998 n. 51, con attribuzione della competenza al giudice unico del Tribunale di Roma, in attesa della istituzione del tri- bunale di Tivoli. Nulla per le spese, non avendo svolto di- fese le parti interessate.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Roma, nulla 2 1 per le spese. Roma 19 dicembre 2000 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Vitfientinian Brith In Depositata in Cancelleria 21 MAG. 2001) IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Oggi, Concetta A mendola Concetta Amendola E N O I Z A R T S I G E R A D E T N E S E 3