Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10764 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORTES PREM10 264 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T Oggetto EZION LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 6048/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron..23382 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Consigliere Ud.29/05/01 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA sul ricorso proposto da: 十 INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SC FRANCO, LI GIUSEPPE, AG ALFONSO, ZE BEATRICE, CH ANNA, RI ADELE, 2001 UE ANNA, GO LINA, MB SANTO, ND 2593 -1- LEM LEM, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che li rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistenti con mandato avverso la sentenza n. 310/99 del Tribunale di TORTONA, depositata il 02/12/99 R.G.N. 449/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato CABIBBO per delega CONCETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- r.g.n. 6048/2000 ud. 29 maggio 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con atto depositato in data 13.10.1999, 1'INPS proponeva appello avverso la sentenza del 12 luglio 1999 con cui il Pretore di Tortona, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva il ricorso presentato dagli appellati SC AN, LI PE, AG FO, ZE EA, CH NA, RI AD, UE NA, GO IN, MB SA, ND Lem Lem. Con tale sentenza il Pretore di Tortona aveva dichiarato il diritto delle ricorrenti alla percezione dell'indennità di mobilità con corresponsione dell'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell 'indice I.S.T.A.T. dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai.
2. Le ricorrenti in primo grado avevano infatti chiesto che venisse dichiarata l'illegittimità del provvedimento con il quale l'I.N.P.S. aveva respinto la richiesta di rivalutazione monetaria (nella misura dell 80% della variazione annuale dell aumento 1 1 dei prezzi al consumo calcolata secondo gli indici I.S.T.A.T.) dell'indennità di mobilità percepita dalle stesse. Sostenevano in particolare che, dal regime normativo dettato per la liquidazione della cassa integrazione guadagni e per la predetta indennità si poteva ricavare un principio unitario in base al quale le disposizioni previste espressamente per il primo istituto non potevano non riverberarsi sul secondo. Questa tesi era stata avversata dall'I.N.P.S., il quale contestava che alla luce della legislazione vigente potesse essere concessa la rivalutazione dell'indennità di mobilità atteso che per la stessa non è previsto espressamente un meccanismo di indicizzazione automatica, essendo solo disposto per prassi che periodicamente gli importi erogati siano aggiornati;
inoltre il regime normativo dettato precipuamente per 1' istituto in esame prevede la decurtazione nella misura del 20% a decorrere dal dodicesimo mese di erogazione. Il Pretore accoglieva il ricorso, ritenendo che in ossequio alla ratio dell'istituto, finalizzato ad assicurare una forma di assistenza ai lavoratori, nonche alla luce della lettura sistematica delle norme dettate in materia di indennità e di cassa integrazione guadagni la richiesta rivalutazione potesse essere concessa. Nell'atto di appello, l'I.N.P.S. rilevava l'insussistenza di un vincolo tra indennità di mobilità e C.I.G., tale da giustificare un 'interpretazione sistematica delle nome vigenti in materia;
3 rimarcava inoltre la diversa funzione e finalità degli istituti in questione, di tal che riteneva non praticabile 1' equiparazione fattane dal giudice di prime cure. Gli appellati resistevano al gravame, chiedendone il rigetto e facevano propri i motivi della sentenza di primo grado.
3. Il tribunale di Tortona, con sentenza del 25 novembre 3 dicembre 1999 rigettava l'appello. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l'INPS con un unico motivo di impugnazione. Gli intimati si sono costituiti soltanto con procura. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo ed unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5°, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, con riferimento all'art. 7, comma 3°, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (ciò in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.). Osserva la difesa dell'Istituto che a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno l'indennità di mobilità avrebbe dovuto essere adeguata, ai sensi del 3° comma dell'alt. 7 della legge n. 223 1991, in dei misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza lavoratori dipendenti». Poiché tale meccanismo rivalutativo non ha più operato sia con riguardo all'incremento del massimale del trattamento straordinario d'integrazione salariale sia con riguardo all'indennità di mobilità, è stata introdotta in via d'urgenza, relativamente alla sola prestazione integrativa del salario, una nuova disciplina, dapprima con il D. L. 18 gennaio 1994, n. 40 (art. 1, comma 60) e poi con il D.L. 17 febbraio 1994, n. 185 (art. 1, comma 50), entrambi decaduti per mancata conversione nei termini, e da ultimo con il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 (art. 1, comma 5°) convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che al 2° comma dell'art. 1 ha fatto salvi gli effetti dei DD.LL. non convertiti;
disciplina che ha anche elevato l'importo massimo mensile lordo del trattamento straordinario d'integrazione salariale a lire 1.500.000 in relazione ad una retribuzione di riferimento al momento del calcolo dell'integrazione superiore a lire 2.700.000. disamina delle norme regolanti distintamente gli incrementi La rivalutativi del trattamento straordinario d'integrazione salariale e dell'indennità di mobilità evidenzia secondo la - difesa dell'Istituto che l'indicizzazione prevista dall'art.
1 - del D. L. del 1994 n. 299, che fa esclusivo riferimento all'adeguamento del trattamento d'integrazione salariale, non è applicabile, in un'espressa disposizione, assenza di 4 all'indennità di mobilità.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il problema interpretativo che pone la presente controversia è se in riferimento all'art. 1 della legge 13 agosto 1980, - modificato dall'art. 1, comma 5, del n. 427, nel testo 1994 n. 299, conv. in 1. 19 luglio 1994, decreto-legge 16 maggio comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 451, e all'art. 7, n. 223 l'indennità di mobilità, spettante al lavoratore collocato in mobilità ai sensi dell'art. 4 della medesima legge n. 223/91 ovvero licenziato a seguito di licenziamento collettivo ai sensi dell'art. 24 della stessa legge debba, o meno, - essere incrementata annualmente, a partire del 1° gennaio 1995, nella misura dell'80% dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Alla tesi affermativa accolta dalla sentenza impugnata, alla quale aderisce nel controricorso la parte intimata, si contrappone quella negativa sostenuta dalla difesa dell'Istituto ricorrente. -2.2. Quest'ultima tesi giova subito premettere rappresenta - anche il presupposto interpretativo dal quale ha preso le mosse la Corte costituzionale nella recente pronuncia (sent. n.184 del 2000) che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1, comma 5, 2 e 3, comma 2, decreto-legge 16 1991, n. 223, ' n. 299, 1994, maggio convertito legge,in con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1994, n. 451, e dell'art. 54, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui le predette norme, a seguito della soppressione dell'istituto dell'indennità di stabilire che l'incremento annualecontingenza, nello secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 1° gennaio 1995, si applichi soltanto all'integrazione salariale straordinaria e non anche all'indennità di mobilità, riservano un confrontitrattamento ingiustificatamente differenziato nei di due provvidenze economiche sostanzialmente simili nella genesi e nelle finalità. Ciò però non è di per sé solo risolutivo del problema esegetico posto dal ricorso. Occorre infatti a tal proposito distinguere in generale tra interpretazione adeguatrice e mera interpretazione non implausibile. La prima (interpretazione adeguatrice) è quella che la Corte costituzionale accoglie allorché, nel ritenere non infondato il denunciato vizio di incostituzionalità della disposizione come interpretata non implausibilmente dal giudice rimettente, indica, in luogo di emettere una pronuncia 5 additiva, una possibile diversa interpretazione caducatoria conforme a Costituzione della medesima disposizione. Tale interpretazione rappresenta, ove operata dal giudice delle leggi, un esito di merito del sindacato di costituzionalità, che non interferisce con il controllo di legittimità di questa Corte, ed ha un effetto vincolante per i giudici comuni (ordinario e speciali) non esclusa questa stessa Corte nel senso che essi - non possono più accogliere proprio quell'interpretazione che la Corte costituzionale, seppur con una pronuncia di infondatezza della questione, ha ritenuto viziata, ma semmai possono risollevare la questione di costituzionalità, ove non intendano aderire all'interpretazione adeguatrice indicata dalla Corte, né ad altra interpretazione che, seppur diversa, essi ritengano parimenti conforme a Costituzione. In tal senso si sono pronunciate le Sezioni Unite Penali di questa Corte (Cass. 24 settembre 1998, Gallieri;
in senso conforme già Cass. 13 dicembre 1995, Clarke, nonchè nella materia civile Cass., Sez. II, 21 - - marzo 1990, n. 2326) che hanno appunto affermato che i giudici diversi da quello del giudizio in cui è stata sollevata la questione di costituzionalità poi definita con pronuncia interpretativa non hanno altra alternativa che sollevare nuovamente la questione di legittimità costituzionale, non potendo mai assegnare alla formula normativa un significato ritenuto incompatibile con la Costituzione>>. L'interpretazione non implausibile è invece quella operata dal giudice rimettente rispetto alla quale la Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale, si limita a verificare, appunto, la mera non implausibilità al fine di dare ingresso al giudizio di merito sulla legittimità costituzionale della disposizione censurata. L'interpretazione così coonestata, che superi il vaglio di costituzionalità allorché la Corte dichiari non fondata la questione, non ha quell'effetto vincolante tipico dell'interpretazione adeguatrice, ma rappresenta solo un autorevole precedente;
sicché in tal caso il sindacato di legittimità di questa Corte si dispiega pienamente senza preclusione alcuna. Nella fattispecie la cit. sent. n. 184 del 2000 reca non già l'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata (della quale in questo giudizio è denunciata la violazione), bensì implausibilità contiene verificala mera di non dell'interpretazione offerta dal giudice rimettente. Pertanto si ricade nell'ipotesi in cui nessun vincolo deriva all'attività interpretativa di questa Corte: il fatto che l'interpretazione contrastata dalla difesa dell'Istituto ricorrente sia diversa da quella ritenuta non implausibile dalla Corte costituzionale, non esonera questa Corte dalla piena verifica di legittimità della stessa, che è condotta su un piano diverso da quello del sindacato incidentale di legittimità costituzionale;
verifica che comunque nella fattispecie per le plurime ragioni che ora si vengono ad esporre conduce proprio allo stesso risultato interpretativo ritenuto dalla sent. n.184/2000 cit.. 6 3. Nel procedere ora all'interpretazione della disposizione la cui violazione è allegata dalla difesa dell'Istituto ricorrente, tutto ricostruire il quadrooccorre normativo diinnanzi riferimento.
3.1. Il cit. art. 7 della - dopolegge 23 luglio 1991 n. 223 aver fissato al primo comma la parametrazione tra indennità di mobilità e trattamento straordinario di integrazione salariale nel senso che la prima è fatta pari al secondo nella misura del 100% per i primi dodici mesi e dell'80% per i mesi successivi stabilisce al terzo comma che 1'indennità di mobilità, così calcolata in percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale, è "adeguata" ossia incrementata - ogni didell'indennità misura pari all'aumento anno "in contingenza dei lavoratori dipendenti". nel disegno originario del La disposizione quindi contiene - legislatore un duplice canone regolante la dinamica diacronica - dell'indennità che inizialmente è assegnata al lavoratore in mobilità ° licenziato nella stessa misura del trattamento straordinario di integrazione salariale spettante al lavoratore collocato in cassa integrazione. Questo iniziale importo è da una parte destinato a decrescere dopo un anno (dal 100% all'80% del trattamento c.i.g.s.) e d'altra parte ad essere incrementato nella stessa misura in cui risulta essere aumentata l'indennità contingenza dei lavoratori dipendenti.di 3.2. Parallelamente l'art. 1 (articolo unico) della legge 13 agosto 1980, n. 427, nel testo originario, prevedeva (al secondo comma) un similare ma non identico. canone di adeguamento nel - tempo del trattamento straordinario di integrazione salariale, il quale doveva essere incrementato in misura leggermente inferiore (1'80% e non già il 100%) a quella della quale risultava essere aumentata l'indennità contingenza lavoratori di dei dipendenti. All'epoca della legge n. 223/91, che vede questa iniziale simmetria, seppur con la singolare differenziazione costituita da un criterio di adeguamento automatico alle variazioni dell'indennità di contingenza che per l'indennità di mobilità era leggermente più favorevole di quello operante per il trattamento straordinario di integrazione salariale, era vigente la legge 13 luglio 1990 n. 191 che aveva prorogato al 31 dicembre 1991 le disposizioni in materia di adeguamento automatico della retribuzione per effetto di variazioni del costo della vita contenute nella legge 26 febbraio 1986, n. 38, la quale, riformando la c.d. scala mobile, aveva esteso transitoriamente (dal 31 gennaio 1986 al 31 dicembre 1989) al settore privatistico il meccanismo di adeguamento dell'indennità integrativa speciale dettato dall'art. 16 d. P. R. 1 febbraio 1986, n. 13, per il pubblico impiego. 7 4. Dopo la legge n. 223/91 sopravvengono due fatti nuovi.
4.1. Da una parte il legislatore si rende conto dell'anomalia di quel quid pluris riconosciuto all'indennità di mobilità rispetto al trattamento straordinario di integrazione salariale nel raccordare l'incremento dell'una e dell'altro all'incremento dell'indennità di contingenza. Il fatto che 1'indennità di mobilità fosse destinata dopo un anno a ridursi all'80% del trattamento straordinario di integrazione salariale mostrava l'opzione del legislatore di ritenere nel tempo maggiormente meritevole di sostegno ad opera del sistema di sicurezza sociale il lavoratore in c.i.g.s. (ancora occupato in un'azienda in crisi ovvero soggetta a processi di ristrutturazione) rispetto al lavoratore in mobilità (disoccupato ed avviato ad un possibile collocamento seppur differenziato perché disciplinato in termini più favorevoli). Rispetto a questa opzione risultava disarmonica la previsione di un meccanismo di aggancio alla dinamica di contingenza che era, seppur di poco, più dell'indennità favorevole per l'indennità di mobilità rispetto al trattamento straordinario di integrazione salariale. Il legislatore ha quindi ritenuto di correggere questa anomalia (quasi un refuso nel terzo comma dell'art. 7 della legge n. 223/91) ed è intervenuto con una disposizione che, recando una norma apparentemente di interpretazione autentica (in realtà innovativa con efficacia retroattiva), ha rettificato la percentuale di aumento dell'indennità di contingenza rilevante per adeguare l'indennità di mobilità: non più il 100%, ma solo 1'80%, così come per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Questa disposizione è contenuta per la prima volta nell'art. 10, comma 3, d.l. 20 marzo 1992, n.237 (non convertito); poi nell'art. 10, comma 3, d.l. 20 maggio 1992, n. 293 (non convertito); ed infine nell'art. 6, comma 3, d.1. 20 luglio 1992, n. 345 (anch'esso non convertito). La tecnica è stata quella di recepire nel terzo comma dell'art. 7 legge n.223/91 proprio lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'art. 1 della legge n. 427/80. 4.2. Il secondo fatto nuovo è che la proroga della disciplina dell'indennità di contingenza, contenuta nella cit. legge n.191 del 1990, non viene reiterata;
ed anzi con il protocollo d'intesa del 31 luglio 1992 (ossia all'indomani del cit. d.l. 20 luglio 1992, n.345, cit.) il Governo e le parti sociali prendono atto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari. La scala mobile è abbandonata e quindi il legislatore non si dà più pena di rimuovere la discrasia esistente tra il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 223/91 e l'art. 1 della legge n. 427/80: non aveva più senso precisare che il riferimento all'aumento dell'indennità di contigenza doveva intendersi fatto, anche per l'indennità di mobilità, soltanto all'80% e non già al 100% quando ormai non ci sarebbe più stato in futuro alcun 8 aumento dell'indennità di contingenza. Quindi la disposizione da comma 3, d.l. 20 luglio 1992,ultimo contenuta nell'art. 6, n. 345, non viene più reiterata.
5. A quel punto la situazione risultava parificata di fatto: tanto per il trattamento straordinario di integrazione salariale che perl'indennità di mobilità non c'era più alcun meccanismo di adeguamento automatico non perché fossero stati abrogati quelli previsti dalla legge, bensì perché in concreto inoperanti in quanto entrambi riferiti ad aumenti dell'indennità di contingenza che ormai erano sempre uguali a zero. La tesi dottrinale secondo cui si sarebbe potuto comunque far riferimento al (diverso) meccanismo di adeguamento automatico previsto dall'art. 150 disp. att. c.p.c. non risulta aver trovato adesione in giurisprudenza. di un meccanismo di La mancanza (seppur solo in concreto) adeguamento automatico, ove la situazione si fosse protratta nel tempo con conseguente progressivo arretramento, in termini di reale potere d'acquisto, della prestazione previdenziale a copertura della perdita, temporanea о definitiva, della retribuzione, avrebbe potuto inoculare il germe di un possibile vizio di incostituzionalità. La Corte costituzionale (sent. n.497 del 1988) ha infatti in passato censurato proprio la mancata previsione di un meccanismo compensativo di adeguamento automatico dell'indennità ordinaria di disoccupazione in una situazione di "notevole diminuzione del potere d'acquisto della moneta", dichiarando appunto l'illegittimità costituzionale dell'art. decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, 13 del convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, per la parte in cui non prevede (va) un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.
6. Il legislatore è quindi intervenuto dapprima con l'art. 1, comma 6, d.l. 18 maggio 1994, n. 40 (non convertito); poi con analoga disposizione contenuta nell'art. 1, comma 7, d.l. 18 marzo 1994, n. 185; ed infine con l'art. 1, comma 5, d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in 1. 19 luglio 1994, n.451. Tale disposizione ha riformulato il secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, prevedendo da una parte un duplice massimale della retribuzione quale base di calcolo dell'indennità (l'importo di integrazione salariale sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare: a) l'importo mensile di lire 1.248.021; b) l'importo mensile di lire 1.500.000 quando la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione medesima, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore a lire 2.700.000 mensili>>). Inoltre la medesima disposizione stabilisce che con effetto dal 18 gennaio di ciascun anno, a partire dal 1995, gli importi di integrazione salariale di cui alle lettere a) e b), nonché la retribuzione mensile di riferimento di cui alla medesima lettera b), sono aumentati nella misura dell'80 per cento dell'aumento 9 derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati >>. Tale nuovo meccanismo di adeguamento automatico non fa più riferimento all'indennità di contingenza, bensì alla variazione annuale di uno specifico indice ISTAT. Esso poi opera in una duplice direttrice: a) è automaticamente incrementato il massimale dell'importo di integrazione salariale (che peraltro viene previsto in misura differenziata secondo la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'integrazione salariale); b) è allo stesso modo incrementato il trattamento straordinario di integrazione salariale in godimento.
7. Orbene, la prima considerazione da fare è che il fatto che il cit. art. 1, comma 5, d.1. 16 maggio 1994, n.299, conv. in 1. 19 luglio 1994, n. 451, nel contesto di "norme in materia di cassa recita la rubrica integrazione guadagni" (come della disposizione), sia intervenuto unicamente a sostituire il secondo comma dell'art. 1 della legge 13 agosto 1980, n. 427, mentre il successivo art. 2 del medesimo d.l. n.299/94, nel dettare "norme relative alla disciplina della mobilità dei lavoratori", non abbia toccato il terzo comma dell'art. 7 legge n. 223/91, non ha affatto comportato che l'indennità di mobilità sia rimasta "congelata", così come in passato è stata 1'indennità di disoccupazione (cfr. C. cost. n. 497/88 cit.). Infatti, proprio perché il primo comma dell'art. 7 cit. prevede l'agganciamento tra indennità di mobilità e trattamento c.i.g.s., 1'indennità stessa partecipa del meccanismo di adeguamento automatico del massimale dell'importo di integrazione salariale: ad un più elevato trattamento straordinario di integrazione salariale corrisponde un' (iniziale) più elevata indennità di mobilità. La quale quindi, dopo essere rimasta "congelata" negli anni 1992- 1994 (al pari del trattamento c.i.g.s.), ha ripreso a crescere nello stesso limite dei due massimali crescenti previsti per il trattamento straordinario di integrazione salariale. Ciò è stato tra l'altro rimarcato dalla Corte costituzionale (nella cit. sent. n. 184 del 2000) che ha puntualmente rilevato che gli aumenti del trattamento straordinario menzionato vanno a riflettersi, indirettamente, sia pure sull'indennità di mobilità>>.
8. L'ulteriore considerazione da svolgere è che ciò che invece manca per l'indennità di mobilità è l'operatività del meccanismo di adeguamento automatico in quella seconda direttrice (sub b) di cui si diceva prima;
una volta insorto il diritto all'indennità di mobilità, che nel suo iniziale calcolo si giova della rivalutazione dei massimali suddetti, l'indennità è insensibile alle successive variazioni del menzionato indice ISTAT, mentre il trattamento straordinario di integrazione salariale beneficia sia di massimali via via rivalutati, ma è anche la sua iniziale quantificazione ad essere nella stessa misura rivalutata. Questa differenziazione esprime e conferma l'opzione del 10 legislatore di offrire al lavoratore cassacollocato in integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità. La piena consapevolezza di questa scelta (di politica sociale) risulta del resto dalla circostanza che il legislatore nello stesso d.l. n.299/94 ha dettato (all'art. 2) specifiche disposizioni per 1'indennità di mobilità, distinte da quelle (previste dall'art. 1) per il trattamento di integrazione salariale, e, pur modificando ed integrando disposizioni della legge n.223 del 1991, ha omesso di toccare il terzo comma dell'art.
7. D'altra parte al successivo art. 3 del medesimo d.
1. n.299/94, nel dettare norme in materia di trattamenti di disoccupazione, lo stesso legislatore ha esteso a tali trattamenti solo la disciplina del massimale del trattamento straordinario di integrazione salariale e del suo meccanismo di adeguamento automatico;
vi è quindi, sotto questo profilo, simmetria tra indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione, ai quali al infatti la prima è maggiormente assimilabile, più che trattamento c.i.g.s.. Nè è possibile estrarre dal terzo comma dell'art. 7 1. n. 223/91 un principio generale di rivalutazione (oltre che dei massimali, anche) dell'indennità di mobilità dopo la sua inziale determinazione. Questa scissione tra l'an del diritto, previsto dalla legge, ed il quantum determinato dal giudice è sì stata predicata da C. cost. n.295 del 1992 proprio in materia di indennità di disoccupazione. Ma ciò è stato null'altro che una conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità contenuta nella cit. sent. n.497/98. Tale pronuncia additiva ha innestato nella disposizione censurata il principio della rivalutabilità dell'indennità ordinaria di disoccupazione, ma senza specificare il criterio;
sicché il giudice era autorizzato a ricercare nell'ordinamento tale criterio per rendere operante il decisum della Corte. Nella fattispecie all'opposto la Corte nella sent. n.184 del 2000 ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei massimali suddetti;
sicché a differenza - dell'indennità ordinaria di disoccupazione (che all'epoca era da anni congelata in cifra senza alcuna indiretta incidenza dei massimali del trattamento di integrazione salariale) non si giustifica un'analoga attività integrativa del giudice.
9. La decisiva conferma di tale interpretazione, conforme al dato testuale delle cit. disposizioni del d.l. n. 299/94, si rinviene nell'art. 45, comma 1, lett. r), legge 17 maggio 1999 n.144, con cui il legislatore ha delegato il Governo ad emanare norme che prevedano, tra l'altro, l'adeguamento annuale, a decorrere dal 1° gennaio (di ogni anno), dell'indennità di mobilità nella misura dell'80 % dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, proprio come già previsto dal cit. secondo comma 11 dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dal comma 5 dell'art. 1 d.l. 16 maggio 1994, n. 299, conv. in 1. 19 luglio 1994, n. 451, cit.. E' evidente che tale delega non avrebbe senso alcuno se un siffatto criterio di adeguamento automatico dell'indennità di mobilità, che si aggiungerebbe a quello già derivante indirettamente dall'adeguamento automatico dei massimali previsti per il trattamento straordinario di integrazione salariale, fosse già ricavabile in via interpretativa come ha ritenuto la sentenza impugnata. Né certo il legislatore è stato mosso dal mero intento di fare chiarezza e di confermare espressamente un principio già desumibile dal sistema. Non è infatti senza rilievo oltre alle considerazioni finora espresse anche il fatto che il legislatore abbia preferito far ricorso alla delega ancorché il criterio direttivo sia talmente dettagliato da costituire una disposizione molto puntuale, che non richiederebbe in realtà alcuna ulteriore specificazione in sede di esercizio della delega e che quindi avrebbe potuto essere già contenuta nella legge n. 144/99 cit. come disposizione immediatamente operante. Ma la scelta della delega si spiega per il limite posto dal successivo comma 13 del medesimo art. 45: la complessiva attuazione delle numerose deleghe previste dall'art. 45 (compresa quindi quella relativa all'indicizzazione dell'indennità di mobilità) non doveva comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Se si fosse trattato soltanto di confermare una norma già esistente, non ci sarebbero stati, in questa ipotetica prospettiva, costi aggiuntivi e quindi non ci sarebbe stata necessità di una delega: il legislatore avrebbe potuto porre direttamente, nello stesso atto legislativo, una norma avente lo stesso contenuto del criterio di delega. Invece l'estensione del meccanismo di adeguamento automatico dell'indennità di mobilità, proprio perché innovativa e non già meramente confermativa dell'esistente, aveva un costo che il legislatore delegato avrebbe dovuto apprezzare e compensare nella più ampia disciplina degli ammortizzatori sociali da porsi nell'esercizio delle numerose deleghe previste dal cit. art. 45. Il fatto poi che tali deleghe siano state esercitate solo in parte e comunque non già nella parte che interessa in questo giudizio non rileva, né toglia forza alle considerazioni interpretative finora svolte. 10. In conclusione plurimi rilievi esegetici militano nel senso ritenere che il criterio di adeguamento automatico posto di dall'art. 1, comma 5, d.l. n.299/94, più volte cit., ha riguardato e riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali di tali trattamenti, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, è insensibile alle variazioni dell'indice ISTAT 12 sopra indicato. Questa Corte è consapevole che con questa interpretazione risulta una disciplina moderatamente differenziata, quanto al meccanismo di della prestazione previdenziale, tra indicizzazione trattamento straordinario di integrazione salariale ed indennità di mobilità. Ma da una parte ciò risponde per le considerazioni - finora svolte ad una scelta discrezionale del legislatore. D'altra parte l'eventuale dubbio di legittimità costituzionale di tale trattamento differenziato sotto il profilo dell'osservanza sia del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), che è dell'adeguatezza della tutela previdenziale (art. 38 Cost.) stato fugato dalla menzionata sentenza della Corte costituzionale (sent. n. 184 del 2000). 11. Il ricorso dell'INPS va accolto e, potendo questa Corte pronunciarsi nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinta la domanda delle parti intimate. ex art. 152 disp. Non occorre provvedere sulle spese di lite а seguito di C. att. cod. proc. civ. (nuovamente vigente cost. n. 134 del 1994).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il sentenza impugnata e, ricorso;
cassa la decidendo nel merito, rigetta la domanda;
nulla sulle spese per l'intero processo. Cosi' deciso in Roma, il 29 maggio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Gline percezio (Giovanni Amoroso)(gjova) (Ettore Mercurio) мочен IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 3 A60. 2001 IL CANCELLIEREWEREEll 0 3 13