Sentenza 29 settembre 2000
Massime • 1
È illegittimo il diniego della liberazione anticipata in relazione al primo semestre di detenzione, valutato in termini negativi solo per l'appartenenza a tale periodo del giorno di commissione del reato, in quanto quest'ultimo costituisce il presupposto e l'antecedente necessario della detenzione, ma non può essere preso in considerazione per la valutazione del comportamento, ne' può far parte degli elementi utilizzabili ai fini della concessione del beneficio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2000, n. 5384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5384 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 29/09/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 5384
3. Dott. DE NARDO GIUSEPPE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 49490/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TE OS n. il 24.09.1963
avverso ordinanza del 05.11.1999 TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di BARI sentita la relazione svolta dal consigliere Dr. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. ANTONIO MATERA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 5.11.1999 il Tribunale di Sorveglianza di Bari accoglieva parzialmente la domanda di liberazione anticipata presentata da DE TE OS, detenuto in espiazione di pena in base a sentenza 20.1.1999 del Tribunale di Brindisi, concedendo la riduzione di pena per il semestre 7.3.1999 - 6.9.1999, e negandola, per il semestre 7.9.1998 - 6.3.1999, perché "non computabile al fini rieducativi", in quanto iniziato "in coincidenza con la data di commissione del reato", per il quale il De EF aveva riportato la condanna in espiazione
Ricorre il De EF, lamentando violazione di legge, dato che il tribunale aveva negato il beneficio richiesto in relazione al primo semestre di detenzione, motivando il rigetto non sulla scorta di una valutazione negativa della sua condotta, ma semplicemente in base alla diversa considerazione che esso aveva avuto inizio in coincidenza con il giorno del suo arresto.
Rileva la Corte che la doglianza è fondata.
Il fatto che il semestre in valutazione comprendesse al suo interno il giorno di commissione del reato per il quale il De EF aveva riportato la condanna in espiazione non può esplicare alcuna influenza sul giudizio circa la accoglibilità o meno della domanda di liberazione anticipata.
Ciò per una duplice considerazione.
Anzitutto perché, nella ipotesi in cui il soggetto venga arrestato il giorno stesso in cui ha commesso il reato e sia condannato per il medesimo reato in costanza di detenzione, il primo semestre di espiazione della pena verrebbe, sempre e automaticamente, escluso dalla possibilità di valutazione positiva. Cosa che appare chiaramente contraria alla lettera e allo spirito della legge, che ha invece inteso ancorare il giudizio di cui sopra esclusivamente alla partecipazione o meno, da parte del condannato, all'opera di rieducazione intrapresa nel suoi confronti dagli operatori penitenziari, e all'impegno da lui dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento. In secondo luogo perché la diversa tesi propugnata dal tribunale comporterebbe una inammissibile disparità di trattamento tra chi abbia iniziato a scontare la pena lo stesso giorno della commissione del reato e chi abbia iniziato a scontarla in epoca successiva. Sotto tali profili, la condotta mantenuta nel giorno di commissione del reato che è alla base della condanna in espiazione, non può essere valutata negativamente solo con riferimento alla commissione di tale reato, perché esso costituisce, per così dire, il presupposto e l'antecedente necessario della detenzione, ma non può entrare in gioco ai fini della valutazione del comportamento e non può far parte degli elementi utilizzabili ai fini della concedibilità della misura.
Si deve invece fare riferimento agli elementi legati in senso stretto al comportamento mantenuto dal soggetto a partire dal suo arresto e non al fatto che "quel giorno" egli abbia comunque commesso "un reato".
L'avere attribuito valenza negativa, ai fini della valutazione della concedibilità del beneficio richiesto, soltanto ed esclusivamente a tale aspetto, senza alcun riferimento al tipo, alle modalità e al grado di partecipazione all'opera di rieducazione dimostrati dal condannato, costituisce violazione di legge, che inficia di nullità l'ordinanza impugnata.
Considerata, quindi, la evidente violazione di legge, l'impugnata ordinanza, siccome viziata ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p., va annullata in riferimento al semestre 7.9.1998 - 6.3.1998, con conseguente rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo esame sul punto.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al semestre 7.9.1998 - 6.3.1999 e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bari.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2000