Sentenza 22 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2002, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2002 |
Testo completo
E N 6 IO 8 Z 9 1 A / R . 4 / T N 6 IS - 2 A 2 55 1 /02 . G B .R E . .P L R L D A A L . D E T B D A U Y T T S B I N 1 N E 3 R E S : A T : C I A R r.g.n. 22219/98; ud. 16/11/01; oggetto: invim, rettifica valore;
C CRON. 6138 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati Enrico Papa presidente Giulio Graziadei rel. consigliere Giuseppe Falcone Salvatore Di Palma 66 Achille Meloncelli 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Società semplice Tato, in persona del legale rappresentante Rosalba Zerbino, elettivamente domiciliata in Roma, via Cola di Rienzo n. 111, presso il prof. avv. Lucio Iannotta e gli avv.ti Domenico D'Amato ed Anna Romano, che la difendono per procura a margine del ricorso;
M 2 8 1 2 2 ricorrente
contro
Ufficio del registro di Susa;
intimato per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Piemonte n. 260/2 dell'8 ottobre-17 dicembre 1997; . sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dario Cafiero, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio del registro di Susa nel 1994, con riferimento all'invim straordinaria, ha notificato alla Società semplice Tato avviso di rettifica, elevando a lire 120.000.000 i valori dichiarati in lire 86.760.000; -che l'impugnazione proposta dalla contribuente contro tale avviso, accolta dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, è stata invece respinta dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con sentenza depositata il 17 dicembre 1997; -che la Società ha chiesto la cassazione della decisione della Commissione regionale con ricorso proposto nei confronti Mw 2 dell'Ufficio del registro di Susa ed allo stesso notificato il 12 dicembre 1998; -che la parte intimata non ha presentato controdeduzioni;
-che l'ufficio finanziario, munito della qualità di parte nelle fasi processuali dinanzi alle commissioni provinciali e regionali, in forza delle speciali disposizioni del rito tributario (art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), è privo di tale veste nel processo di cassazione, ove sono applicabili, in difetto di deroga, le regole generali, secondo le quali il Ministero delle finanze, in persona del Ministro, è il legittimo contraddittore del contribuente, e deve essere evocato in giudizio con atto notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato (art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611); -che il ricorso della Società Tato, in quanto proposto, oltre che notificato, nei riguardi dell'Ufficio, non è dunque idoneo a costituire il rapporto processuale d'impugnazione; -che l'indicato vizio, essendo inerente all'identificazione della controparte, determina nullità dell'impugnazione, non soltanto invalidità della sua notificazione, e, quindi, non è emendabile con ordine di rinnovazione della notificazione medesima;
-che il principio, con cui si dà continuità a giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (v. sentt. 25 marzo 1999 n. 2807, 5 novembre 1999 n. 12315, 21 gennaio 2000 n. 657 e numerose successive), comporta l'inammissibilità del ricorso;
M 3 " -che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio in assenza d'attività difensiva dell'Amministrazione;
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 16 novembre 2001. Il presidente que مباشر CORI Il consigliere rel . es fw. Lower IERE C₁ ✓ ANCEIL CANCELL Arnaldo Casanc DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 FEB. 200Z Oggi IL CANCELLIERE Arnaldo Casand E N IO 1986 Z A TR 26/4/ 5 IA . IS N G R . . E A D.P.R B R T L. U A L IB D EL A . E D R B T SI T A N T SEN SE 1 IA 13 E I A R . E N T A M