Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 3
In tema di contraffazione di opere d'arte, la circostanza aggravante inerente alla commissione del fatto nell'esercizio di un'attività commerciale, prevista dall'art. 178, comma secondo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ricorre indipendentemente dalla presenza dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare tale attività commerciale.
In tema di contraffazione di opere d'arte, per la configurabilità del reato non è necessario che l'opera sia qualificata come autentica, ma è sufficiente che manchi la dichiarazione espressa di non autenticità, atteso che la punibilità del fatto è esclusa, ai sensi dell'art. 179 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, con dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
In tema di contraffazione di opere d'arte, l'art. 178, comma primo lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nel punire chi detiene per farne commercio esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere ivi indicate, continua a riferirsi a quella condotta, comunque manifestata, in forza della quale i predetti esemplari sono destinati al commercio.
Commentario • 1
- 1. Contraffazione di opere d'arte: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 39474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39474 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 24/09/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1190
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 15872/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI LO, n. a Roma il 18.5. 1936;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, emessa in data 27.9.2006;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. Ippolito F.;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Ciampoli Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
- uditi l'avv. Del Favero L., in sostituzione dell'avv. De Mucci M. R., difensore della parte civile Turcular s.p.a, che si è associato alle conclusioni del P.G., con richiesta di condanna alla rifusione delle spese, e l'avv. Murano M., difensore dell'imputato, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. LO AN ricorre per Cassazione avverso la decisione della Corte d'appello di Roma che, a seguito di rinvio deciso dalla Corte di Cassazione (sez. Seconda) in data 10.11.2005, ha confermato la sentenza con cui il Pretore di Roma il 12.11.2003, lo aveva condannato (con confisca di quanto in sequestro) alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione e multa perché colpevole del reato di ricettazione di opere d'interesse archeologico, nonché di numerose opere di pittura e grafica di pittori contemporanei (capi A, C, D, F), nonché dei delitti (capi B, E, G) di cui alla L. n. 1062 del 1971, art. 3, commi 2 e 5, con l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7 per avere detenuto per farne commercio, come autentiche,
numerose opere contraffatte di pittura e grafica di autori contemporanei. Il AN era stato anche condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, determinati per la parte civile Torcular s.p.a. nella somma complessiva di L. 100.000.000 e per la parte civile Testa nella somma di L. 15.000.000, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza ed assistenza.
2. I giudici di merito hanno ritenuto che la detenzione (e quindi la ricezione) - senza concorso nel reato di falsificazione - di tantissime e costose opere contraffatte, anche in più esemplari e talvolta persino nella firma dell'autore, integra il delitto di ricettazione;
che la detenzione da parte del AN, già titolare di due gallerie d'arte, di un numero incredibilmente elevato di opere contraffatte o imitate (la sentenza di primo grado reca l'imponente numero di 40.000, tra cui n.
3.206 Cascella, n. 422 Guttuso, n. 307 Dalì, n. 647 Fiume e molti altri), senza alcuna indicazione che si trattava di "falsi d'autore", evidenzia chiaramente sia la finalità perseguita di venderle come autentiche a persone di scarsa competenza e di limitate capacità di controllo sull'autenticità, sia l'esercizio professionale di attività di commercio da parte del AN. A ulteriore prova della destinazione delle opere pittoriche ad essere vendute come autentiche, la Corte territoriale ha evidenziato il possesso da parte dell'imputato, di strumenti e materiali idonei a realizzare false attestazioni di autenticità (timbri, certificati di garanzia in bianco, un punzone a secco recante la scritta "M. Cascella", un altro recante con la scritta "Galleria d'arte Lo Scalino", timbri ad inchiostro umido di varie gallerie).
3. Con il ricorso viene richiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi:
A) violazione della L. n. 1062 del 1971, art. 3, comma 2, nonché del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, comma 1, e art. 179 e difetto e illogicità della motivazione, per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto la sufficienza, per configurare il reato in esame, della mera detenzione al fine di commercio senza accertamento dell'apparante autenticità, tanto più che lo jus superveniens ha richiesto l'espressa dichiarazione di non autenticità. "L'accoglimento dei motivi - secondo il ricorrente - comporterà che la Corte non potrà esimersi dall'estendere la censura alle residue imputazioni concernenti i delitti di ricettazione". B) violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis c.p. e difetto di motivazione sul punto, nonché sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 1062 del 1971, art.
5. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. È opportuno innanzitutto precisare che il reato addebitato all'imputato sub B (detenzione per farne commercio di esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere ivi indicate) era previsto dalla L. 20 novembre 1971, n. 1062, art. 3, comma 2, poi sostituito dal D.Lgs. 29 novembre 1999, n. 490, art. 127, comma 1 lett. b, ed attualmente riprodotto nel D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, comma 1, lett. b, in perfetta continuità normativa, sanzionandosi l'identica fattispecie delittuosa, sicché soltanto in termini formali può parlarsi di ius superveniens.
La norma punisce "chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti d'interesse storico od archeologico".
Di diritto sopravvenuto non può parlarsi neppure a proposito della causa di non punibilità di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 179 (nell'ipotesi di dichiarazione espressa di opera non autentica all'atto dell'esposizione o della vendita), esattamente previsto negli stessi termini dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 128 e, in precedenza, dalla L. n. 1062 del 1971, art.
5. In sintesi, può affermarsi -in adesione a quanto era stato deciso (Cass. n. 3293/1983, rv. 158459) con riferimento alla L. n. 1062 del 1971, art. 3 (ma, come si è visto, nulla è cambiato con i successivi interventi legislativi) - che nel punire chi detiene per farne commercio esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura o scultura o delle altre opere ivi indicate, la norma intende riferirsi a quella condotta, comunque manifestata, in forza della quale i predetti esemplari sono destinati al commercio. L'accertamento in concreto di tale destinazione involge apprezzamenti di merito insindacabile sede di legittimità, se immuni da vizi logici.
4. Le sentenze di merito (potendosi considerare insieme quelle di primo e secondo grado, trattandosi di decisioni sovrapponibili nella valutazione fattuale e nell'analisi giuridica) hanno accertato che il AN aveva - nella sua abitazione, in un box annesso e in magazzino - la disponibilità, anche per interposte persone, di un ingentissimo numero di opere proventi di falsificazione, che esse avevano un rilevante valore commerciale (valutato in 12-15 miliardi delle vecchie Lire nel mercato dei falsi); che egli era in possesso non già di strumenti e materiali necessari alla produzione dei falsi, bensì degli strumenti sopra indicati destinati a consentire la commercializzazione delle opere, a fini di rassicurazione degli acquirenti sulla provenienza da autori e gallerie;
che, per esplicite ammissioni dello stesso, il AN era stato titolare di due gallerie d'arte e, pertanto, era già inserito nel circuito commerciale ed esercitava l'attività di mercante d'arte. Nella motivazione della decisione della Corte d'appello non soltanto non emerge alcuna carenza, illogicità manifesta o contraddizione, ma il ragionamento è completo, analitico e persuasivo, non avendo neppure il ricorrente osato prospettare che quell'incredibile quantità di opere, anche più volte duplicate, del valore economico commerciale tanto elevato, potesse essere detenuta da lui - definito dai giudici "mercante d'arte" con "competenza nel settore" - a scopo di mera accumulazione quantitativa o di singolare e costosissimo collezionismo di falsità.
È infondato il rilievo del ricorrente secondo cui la sentenza impugnata è fondata sull'erronea opinione che il delitto sia integrato dalla mera detenzione di opere contraffatte al fine di farne commercio, senza considerate che dal testo della L. n. 1062 del 1971, art. 3, comma 2, risulta che la detenzione a fine di commercio deve essere qualificata dall'apparente autenticità degli esemplari, tanto più che dal tenore letterale della norma sopravvenuta (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 179) "si evince che non è punibile la mera detenzione delle opere d'arte contraffatte se la stessa non è accompagnata dall'ulteriore elemento della qualificazione come autentiche".
Va ricordato che per integrare il delitto in esame non è affatto richiesto che l'opera sia "qualificata come autentica", ciò che integrerebbe anche l'ulteriore reato di truffa, ma è sufficiente che manchi l'espressa dichiarazione di non autenticità, secondo quanto già prevedeva la L. n. 1062 del 1971, art. 8 (e prevede ora del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 179): la punibilità della contraffazione di opere d'arte è esclusa in caso di dichiarazione espressa di non autenticità all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto stesso ovvero, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita.
I giudici di merito non solo hanno negato la sussistenza della situazione descritta in quell'articolo per far luogo alla non punibilità dell'illecito, ma hanno evidenziato che il AN era in possesso di strumenti e materiali (i sopra indicati punzoni e certificati di garanzia) precisamente finalizzati a procurare, nel caso in cui qualche opera ancora non l'avesse, la parvenza di autenticità.
In conclusione vanno rigettati i motivi di doglianza sopra sintetizzati alla lett. A), ciò che comporta anche il rigetto della pretesa estensione della censura alle residue imputazioni concernenti i delitti di ricettazione, su cui peraltro nessuno specifico motivo è stato dedotto dal ricorrente.
5. Ugualmente infondati sono i motivi sub B).
Il ricorso censura il diniego di attenuanti generiche, operato sull'esclusivo parametro della gravità del reato, senza considerare l'assenza di precedenti di un certo rilievo e l'età del prevenuto. In realtà la motivazione dei giudici ha tenuto conto sia della rilevante gravità dei reati commessi, espressione e frutto di un'organizzazione complessa e articolata su vasta scala, che ha procurato grave danno e nocumento alla pubblica fede e ai tanti artisti imitati, sia del comportamento complessivo dell'imputato, anche successivo alla commissione del fatto, che in sentenza è negativamente considerato.
Il ricorrente si duole, inoltre, che i giudici d'appello abbiano ritenuto la circostanza aggravante di cui alla L. n. 1062 del 1971, art. 5 (avere commesso il fatto "nell'esercizio di un'attività
commerciale") senza il previo accertamento che l'imputato fosse titolare di autorizzazione amministrativa ad esercitare attività commerciale di vendita di opere d'arte, giacché "da una corretta ermeneusi della disposizione di cui alla citata L. n. 1062 del 1971, art. 5 si evince che l'aggravante ha ragione di esistere se ed in quanto i fatti incriminati dal precedente art. 3 vengono commessi nello svolgimento di un'attività commerciale regolarmente autorizzata, alla quale deve essere riconosciuta una maggiore attitudine ad ingannare la pubblica fede, inteso quale bene giuridico protetto della norma incriminatrice.
La tesi del ricorrente non può condividersi.
Va innanzitutto ribadito (v. Cass. 4084/2000, rv 2161609), che il reato di cui alla L. n. 1062 del 1971, art. 3 ha carattere plurioffensivo: oggetti della tutela penale sono il mercato dell'arte, il patrimonio artistico e la pubblica fede. Per tale ragione è irrilevante la riconoscibilità del falso da parte dell'esperto o del collezionista medio, potendo comunque essere tratta in inganno la generalità dei terzi.
Tanto premesso, ciò che rileva (e ciò che il legislatore ha differenziato sul piano sanzionatorio) è la distinzione tra il singolo atto illecito di commercio (o una pluralità di essi), che integra il delitto punito dalla L. n. 1062 del 1971, art. 3, e la condotta di chi compia il medesimo atto nell'esercizio di un'attività commerciale, per la quale è prevista l'aggravante di cui alla citata legge, art. 5 (ora dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art.178, comma 2), sia per l'inevitabile maggior affidamento che l'interessato al mercato dell'arte è portato a fare in chi esercita il commercio di oggetti d'arte, sia per il maggiore pericolo cui sono esposti il patrimonio artistico e la pubblica fede.
Ne consegue che l'aggravante di cui alla L. n. 1062 del 1971, art. 5 ed attualmente prevista dalla D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 178, comma 2, ricorre se i fatti di cui al primo comma sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, indipendentemente dalla sussistenza dell'autorizzazione amministrativa ad esercitare attività commerciale di vendita di opere d'arte.
L'interpretazione prospettata dal ricorrente, secondo cui l'aggravante è fondata sul maggiore affidamento del pubblico in chi è titolare di una pubblica autorizzazione al commercio dell'arte, avrebbe la conseguenza di trattare allo stesso modo due situazioni profondamente diverse (gli occasionali atti d'illecito commercio commessi da "chiunque" e gli atti illeciti di commercio commessi dal mercante di opere d'arte, anche senza autorizzazione) e, per contro, di trattare in modo diverso due situazioni sostanzialmente analoghe (gli atti illeciti di commercio d'opere d'arte compiuti da parte di due mercanti d'opera d'arte, che si distinguono soltanto per la presenza o l'assenza dell'autorizzazione amministrativa, dato formale che il più delle volte ignorato dall'acquirente).
Senza dire che quell'interpretazione comporterebbe conseguenze gravi nella diversa fattispecie prevista dell'art. 515 c.p., frode nell'esercizio del commercio), in cui ricorre la medesima espressione e che punisce chiunque, "nell'esercizio di un'attività commerciale", consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra o una cosa di diversa da quella dichiarata o pattuita: la norma - che tutela sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi - non sarebbe applicabile a chi esercita abusivamente il commercio. Questa paradossale conseguenza è la riprova dell'insostenibilità di un'interpretazione che, distorcendo la lettera e lo spirito della norma, finisce con l'abbassare la tutela di una pluralità di beni giuridici.
Per quanto concerne la verifica in concreto dell'esercizio dell'attività di commercio, si tratta - come per l'individuazione della finalità di commercio nei singoli atti di cui alla citata Legge, art.
3 - di situazione fattuale il cui apprezzamento rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito, insindacabile in questa sede quando, come nel caso in esame, è sia stata fornita corretta e non illogica motivazione.
6. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Torcular s.p.a., che si liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a quello relativo alle spese in questo grado della parte civile Torcular s.p.a, che liquida in Euro 1.800,00 (milleottocento) per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A.. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008