Sentenza 8 gennaio 1998
Massime • 1
Non è viziato da mancanza di motivazione il decreto di autorizzazione all'effettuazione di intercettazioni di comunicazioni emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art.267,comma 1,c.p.p. per il solo fatto che la motivazione sia stata interamente recepita (nella specie,mediante fotocopiatura),dalla richiesta del pubblico ministero,giacché anche in tal modo il giudice ha comunque mostrato di aver espresso una propria autonoma valutazione in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'adozione del provvedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/1998, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO TERESI Presidente del 08/01/1998
1. Dott. SANTO BELFIORE Consigliere SENTENZA
2. " TO EL " N. 22
3. " CAMILLO SA " REGISTRO GENERALE
4. " NR EL " N. 36830/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da RN VI, nato a [...], il [...], difeso di fiducia dall'Avv. VI Epifani del Foro di Lecce;
avverso l'ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal Tribunale di Lecce;
udita la relazione del Consigliere Dott. Santo Belfiore;
udito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. VI Epifani, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
la Corte Suprema di Cassazione osserva:
Con ordinanza in data 23 giugno 1997, il G1udice delle Indagini preliminari del Tribunale di Brindisi applicava la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere a RN VI, indagato per i reati di concorso in lesioni aggravate in danno di D'AM AT, detenzione e porto illegali di una pistola automatica cal. 7,65 e tentato omicidio in danno di OR IO.
In seguito a richiesta di riesame proposta dall'indagato, il Tribunale di Lecce, con ordinanza in data 16 luglio 1997, confermava la detta misura cautelare.
Il Tribunale motivava la decisione osservando che dal provvedimento di autorizzazione delle intercettazioni ambientali emesso dal G.I.P. risultava evidente che lo stesso aveva proceduto a fotocopiare la motivazione posta a base della richiesta formulata dal P.M. ed a sottoscriverla, in tal modo utilizzandola come propria autonoma motivazione a sostegno della sussistenza dei requisiti richiesti per il ricorso allo strumento investigativo della intercettazione ambientale.
Sicché non si trattava di una motivazione per relationem, ma di una motivazione che, pur ricalcando quella contenuta nella richiesta del P.M., doveva a tutti gli effetti essere considerata frutto di una autonoma valutazione effettuata dal G.I.P. della sussistenza dei presupposti per procedere all'intercettazione.
Osservava, inoltre, il Tribunale che i rilievi della difesa riguardavano unicamente questo aspetto, ma non esprimevano alcun elemento di critica sostanziale con riferimento al contenuto della motivazione, sulla sua completezza ed adeguatezza in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti richiesti dall'art. 267 C.P.P.. Aggiungeva che nessun rilievo aveva la circostanza che nel detto provvedimento non erano indicati i reati oggetto dell'indagine preliminare, dato che il provvedimento stesso faceva riferimento alla richiesta del P.M., che indicava tali reati in quelli di usura, riciclaggio, associazione per delinquere, contrabbando di t.l.e.. Per quanto riguarda la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale osservava che gli stessi risultavano dalle conversazioni tra il D'LÒ e RN VI, che si riferivano direttamente al conferimento dell'incarico, da parte del primo al secondo, di sparare a D'AM AT.
Risultavano, inoltre, dalle conversazioni tra il D'LÒ ed il PI, nel corso delle quali il primo riferiva al secondo il contenuto degli incontri già avuti con il RN. Da tali conversazione emergeva anche il motivo dell'aggressione posta in essere nei confronti del D'AM, da lungo tempo debitore del PI e "colpevole" di avere ritardato il pagamento del dovuto e di essersi rifiutato persino di restituire il denaro secondo i tassi di interesse praticati dal sistema bancario: da ciò si desumeva che gli originari accordi non dovessero essere propriamente in quei termini. Per quanto riguarda il tentato omicidio in danno di OR IO, il Tribunale richiamava le conversazioni intercorse tra il D'LÒ e il RN sul punto;
quelle tra il D'LÒ e PI EP, nonché le sommarie informazioni rese da OR LE (fratello della vittima), che nella prima mattinata del 25/7/1996 stava per essere colpito per errore.
Per quanto riguarda le esigenze cautelari, il Tribunale osservava che il RN era soggetto ritenuto idoneo e disponibile a commettere reati quali quelli in esame;
e che la sua personalità, quale emergeva dalle modalità e dalle circostanze dei fatti facevano ritenere la custodia in carcere come l'unica misura adeguata. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso l'indagato e ne chiedeva l'annullamento, deducendo un unico motivo. Motivi della decisione
Con l'unico motivo il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1^, lett. b ed e, C.P.P., la nullità dell'ordinanza in relazione agli artt. 267 e 271, comma 1^, C.P.P..
A riguardo il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia disatteso la censura relativa al difetto di motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali ed alla conseguente inutilizzabilità delle stesse. Sostiene che il G.I.P. si è limitato a recepire la richiesta della Pubblica Accusa, non facendosi carico neppure di riscriverla di proprio pugno, ma fotocopiandola e creando così un collage di quella che era l'originaria richiesta. Sicché mancherebbe del tutto la valutazione del giudice, il cui intervento si sarebbe esaurito in un passivo ed acritico recepimento delle conclusioni di una parte processuale e degli organi delegati al compimento delle indagini.
Aggiunge che l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate può essere rilevata anche nel corso delle indagini preliminari e puo essere dedotta anche nel procedimento di cui all'art. 309 C.P.P.. Con successiva memoria in data 30 dicembre 1997, il ricorrente deduce, ex art. 606, comma 1^, lett. c, C.P.P., l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite in violazione del combinato disposto degli artt. 271 e 268, comma 3^, C.P.P..
A riguardo il ricorrente sostiene che il P.M., nel dettare le modalità esecutive delle intercettazioni ambientali nell'autovettura di proprietà di tale D'LÒ EP, ha delegato per l'attività di intercettazione ed ascolto gli ufficiali di P.G. della II compagnia della Guardia di Finanza di Brindisi, autorizzandoli all'uso di apparecchiature nella disponibilità di privati (ditta "MATEX" di AR RE di Pontedera - Pisa -) e ha contestualmente nominato non meglio individuato "personale" di tale azienda quale "ausiliario" della P. G., per la necessaria assistenza tecnica. Sostiene che ciò è in contrasto con la disposizione di cui all'art. 268, comma 3^, C.P.P., che prevede una sorta di gerarchia tra i vari apparati, avendo il legislatore manifestato la propria preferenza per quelli in dotazione alle procure rispetto a quelli di pubblico servizio o in dotazione alla P.G., il ricorso ai quali è possibile solamente nei casi espressamente indicati dalla legge (urgenza o inidoneità degli impianti della procura), con implicita esclusione di ogni diverso strumento, le cui caratteristiche tecniche e le cui modalità operative non siano preventivamente conosciute e, quindi, controllabili da parte dell'A.G.. Conclude che, ai sensi dell'art. 268 C.P.P., mai potrà farsi ricorso a strumenti di proprietà di privati, utilizzabili solamente quando si procede ad intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. Il ricorso è infondato. Invero, il G.I.P., utilizzando la motivazione della richiesta del Pubblico Ministero come motivazione del proprio provvedimento, ha chiaramente mostrato di condividerla. Sicché non ha fondamento la doglianza del ricorrente, secondo cui mancherebbe del tutto la valutazione del giudice, dovendosi, al contrario, ritenere che il detto giudice abbia ritenuto corrette le valutazioni prospettate dal pubblico ministero, in tal modo esprimendo una propria autonoma valutazione.
Per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 268, comma 3^, C.P.P. (secondo cui le operazioni di intercettazione "possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica"), la Corte Suprema osserva che la citata disposizione si riferisce alle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e non anche alle comunicazioni tra presenti, essendo evidente che queste ultime non possono essere intercettate "per mezzo degli impianti installati presso la Procura della Repubblica", bensì mediante apposite apparecchiature da portare in prossimità del luogo in cui si svolge la comunicazione tra presenti, che si intende intercettare (Cass. Sez. I, 4/7/1996, dep. 28/9/1996, n. 4508, RV 205698). Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto superfluo il provvedimento motivato del pubblico ministero previsto dall'art.268, comma 3^, C.P.P., che ovviamente riguarda i casi disciplinati dalla stessa disposizione (intercettazioni telefoniche) e non quelli che restano fuori della sua sfera di applicazione.
Nè possono desumersi dall'art. 268, comma 3^ bis, C.P.P. argomenti in senso contrario, dato che tale disposizione non si riferisce a strumenti ma ad impianti appartenenti a privati;
ed è noto che le trasmissioni di comunicazioni informatiche e telematiche su rete si svolgono mediante impianti appartenenti, almeno in parte a privati, sui quali è necessario intervenire per effettuare tale tipo di intercettazione.
D'altra parte, l'utilizzo di strumenti di privati non è in contrasto con la Costituzione, dato che l'intercettazione, comunque, "avviene soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge" (art. 15, comma 2^, Costit.). Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento (art. 616 C.P.P.). Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'art. 23 della legge 8 agosto 1995, n. 332, deve essere disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 23, della legge n. 332/95. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 1998